Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 RD 12/1941 – Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore

    Art. 17 RD 12/1941 – Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore. I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

  • Art. 52 D.Lgs. 174/2016 – Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

    Art. 52 D.Lgs. 174/2016 – Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all’obbligo di cui al presente comma.

    2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni,… i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica,, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

    3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

    4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell’esercizio delle loro funzioni.

    5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

    6. Resta fermo l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione.

  • Una tantum CCNL: cos’è e come viene tassata

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    L’una tantum è un importo una-volta previsto dai CCNL come compensazione del periodo di vacanza contrattuale durante il rinnovo. È soggetta a tassazione separata se maturata in anni precedenti, oppure a tassazione ordinaria se si riferisce all’anno corrente.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva; art. 17 TUIR

    Tabella riepilogativa

    Una tantum nei principali CCNL: caratteristiche generali
    Aspetto Regola generale
    Chi la percepisce Lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale; pro-rata per chi ha lavorato part-time o con assenze
    Importo Fissato dal CCNL rinnovato; varia per categoria, livello e durata della vacanza
    Tassazione (anni prec.) Separata ex art. 17 TUIR
    Tassazione (anno corrente) Ordinaria IRPEF per scaglioni
    Contribuzione previdenziale Imponibile INPS come la retribuzione ordinaria
    Incidenza su TFR Di norma esclusa dalla base TFR, salvo diversa previsione CCNL

    Perché esiste l'una tantum

    Quando un CCNL scade e le parti impiegano mesi (o anni) per rinnovarlo, i lavoratori non ricevono aumenti nel periodo di vacanza contrattuale. L’una tantum è la somma forfettaria corrisposta alla firma del rinnovo per compensare economicamente quel periodo. Non è un arretrato retributivo vero e proprio: non va a modificare i minimi tabellari passati, ma è un ristoro una tantum concordato.

    A chi spetta e come si calcola il pro-rata

    Ha diritto all’una tantum chi era in forza durante il periodo di vacanza contrattuale, proporzionalmente ai mesi lavorati. I CCNL stabiliscono se computare le assenze per malattia, maternità, cassa integrazione; di norma le assenze per maternità obbligatoria non riducono il pro-rata. Spesso l’importo è differenziato per livello contrattuale.

    Tassazione e impatto in busta paga

    Se la vacanza contrattuale riguarda anni precedenti, l’una tantum è soggetta a tassazione separata (art. 17 TUIR) come gli arretrati: il sostituto applica l’aliquota media dei due anni precedenti, con conguaglio successivo. In alcuni CCNL il pagamento avviene in più rate, e ogni rata segue lo stesso regime. La somma è imponibile ai fini previdenziali INPS ma di norma esclusa dalla base di calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio – rinnovo CCNL dopo 22 mesi di vacanza

    Il CCNL di Tizio viene rinnovato con 22 mesi di ritardo. L’una tantum prevista per il suo livello ammonta a un totale definito dal CCNL, suddiviso in due tranche. Poiché copre anni precedenti, entrambe le tranche sono soggette a tassazione separata.

    Caia – assunta a metà del periodo di vacanza

    Caia è stata assunta 11 mesi prima del rinnovo, quando la vacanza durava già da 11 mesi. Ha diritto solo alla quota pro-rata corrispondente agli 11 mesi in cui era in forza, non all’intera una tantum.

    Sempronio – periodo parzialmente in anno corrente

    La vacanza contrattuale di Sempronio copre 6 mesi del 2025 e 4 mesi del 2026. La quota riferita ai 6 mesi 2025 è tassata separatamente; la quota dei 4 mesi 2026 si cumula al reddito ordinario 2026 ed è soggetta a tassazione progressiva.

    Domande frequenti

    L'una tantum concorre al calcolo del TFR?

    Di norma no: i CCNL escludono l’una tantum dalla base utile per il TFR, considerandola un compenso straordinario non ripetitivo. Verificare la specifica clausola del proprio CCNL.

    L'una tantum è soggetta a contributi INPS?

    Sì: è imponibile ai fini previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo eventuali eccezioni previste dal CCNL o da provvedimenti legislativi specifici.

    Se ero in cassa integrazione durante la vacanza mi spetta l'una tantum?

    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono un pro-rata anche per i periodi di CIG, spesso per la sola quota di ore effettivamente lavorate. È necessario consultare il testo del rinnovo.

    L'una tantum è diversa dagli arretrati retributivi?

    Sì: gli arretrati retributivi corrispondono a differenze sui minimi tabellari già dovuti; l’una tantum è invece una somma forfettaria di compensazione, senza modificare i minimi pregressi.

    Posso rinunciare all'una tantum?

    La rinuncia a diritti retributivi già maturati in costanza di rapporto è in linea di principio nulla ex art. 2113 c.c. durante il rapporto; alla cessazione può avvenire in sede protetta (conciliazione sindacale o giudiziale).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 RD 12/1941 – Organici

    Art. 5 RD 12/1941 – Organici

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Organici; sedi giudiziarie. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

  • Art. 652 Codice della Navigazione – Amministrazione della nave pignorata

    Art. 652 Codice della Navigazione – Amministrazione della nave pignorata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione. Il viaggio non può essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione. Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore. Con il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.

  • Art. 2 D.Lgs. 175/2016 – Definizioni

    Art. 2 D.Lgs. 175/2016 – Definizioni

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; b) «controllo»: la situazione descritta nell’ articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; c) «controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante; d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’ articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) «enti locali»: gli enti di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; l) “società”: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’ articolo 2615-ter del codice civile; m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; o) «società in house»: le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3; p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

  • Commi 627-647 LB 2026: cancellazione debiti regioni e nuove rego

    Commi 627-647 LB 2026: cancellazione debiti regioni e nuove rego

    Commi 627-647 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 (con eccezione del comma 645, in vigore dal 21/04/2026 dopo modifica D.L. 19/2026).

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 28 febbraio 2026 previa intesa Conferenza Stato-regioni per determinazione importi annuali, modalità di versamento e quota di riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato (comma 640). Tavolo tecnico MEF-Interno-ANCI per estensione ai comuni (comma 645, dal 21 aprile 2026). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell’ articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .

    628. I lavori del tavolo tecnico di cui all’ articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 , sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

    629. All’ articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo , di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza»; b) al comma 12: 1) il secondo periodo è soppresso; 2) al terzo periodo, le parole: «indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data» sono soppresse e le parole: «detta Struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 »; 3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026»; c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all’ articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 . Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 , nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all’estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell’Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011 »; d) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all’articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell’area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all’approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell’autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo».

    630. All’ articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 , le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter» sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,».

    631. All’ articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 , dopo le parole: «per l’anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «, per l’anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall’anno 2029, di euro 40 milioni annui».

    632. All’articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l’anno 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028».

    633. All’ articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dopo le parole: «2023 e 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l’anno 2026».

    634. All’ articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonché»; b) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

    635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all’ articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2026.

    636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l’anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025 , adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.

    637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l’anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 , ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l’anno 2026, di cui all’ articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e all’ articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all’ articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di cui all’ articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l’opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all’articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l’anno 2026 e il contributo previsto dall’articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l’anno 2027, di 89.430.000 euro per l’anno 2028 e di 9.100.000 euro per l’anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l’anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l’anno 2026, di cui all’ articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , definiti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all’ articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 . Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , come definita dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all’ articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all’ articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e successivi rifinanziamenti, di cui all’ articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 1, comma 833 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 .

    639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all’ articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , di cui all’ articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642. (1)

    640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell’accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all’entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell’allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall’applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. (1)

    641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

    642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione: a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell’Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell’ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore: 1) al limite previsto dall’ articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E; 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0; b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000; c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale: 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell’allegato VIII; 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell’importo indicato nell’allegato VIII; 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell’allegato VIII; 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000; e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall’allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all’allegato VIII, da applicare per l’esercizio in corso; f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

    643. A decorrere dal rendiconto relativo all’esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

    644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell’anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell’anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell’anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell’anno 2029, a 160 milioni di euro nell’anno 2030, a 119 milioni di euro nell’anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell’anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell’anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell’anno 2034.

    645. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell’interno e da due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, e i comuni che hanno applicato l’ articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

    646. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell’anno successivo»; b) all’articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all’eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»; c) dopo l’articolo 51 è inserito il seguente: «Art. 51-bis. – (Variazioni in via d’urgenza da parte della giunta regionale) – 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d’urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; d) all’articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»; e) all’articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»; f) all’allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: «entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento».

    647. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»; b) all’articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l’approvazione di tale documento contabile».

  • Art. 59 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorizzazione

    Art. 59 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

    a) una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

    b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

    3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

    5. Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

    6. Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

    7. I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

  • Art. 5 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche senza scopo di lucro

    Art. 5 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche senza scopo di lucro

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

    2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 577 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 577 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione. DISPOSIZIONI PROCESSUALI DELL'ISTRUZIONE PREVENTIVA

  • Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

    Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token di moneta elettronica e:

    a) sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica; e

    b) abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.

    Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.

    2. I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.

    3. I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.

    4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token di moneta elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

    5. Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token di moneta elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.

    6. Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano alla rispettiva autorità competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token di moneta elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’offerta al pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.

    7. In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token di moneta elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’autorità competente in conformità dell’articolo 51.

  • Art. 13 TULPS – Durata triennale delle autorizzazioni di polizia

    Art. 13 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

    Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.