Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 D.Lgs. 79/2011 — Imprese turistiche senza scopo di lucro
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 5 D.Lgs. 504/1995 — Regime del deposito fiscale
- Articolo 5 L. 184/1983: Obblighi dell'affidatario e ruolo del servizio sociale
- Art. 5 Reg. (UE) 2024/1689 — Pratiche di IA vietate
- Art. 5 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 5 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione addizionale
- Art. 5 D.Lgs. 159/2011 — Titolarità della proposta. Competenza