Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche senza scopo di lucro

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le associazioni che operano nel turismo giovanile, ricreativo, culturale, religioso, assistenziale o sociale sono autorizzate a svolgere le attività turistiche previste dall'art. 4, ma esclusivamente per i propri associati.
  • La disciplina si applica anche ai soci di associazioni straniere aventi finalità analoghe, purché legate da accordi di collaborazione.
  • Le medesime regole e condizioni previste per le imprese turistiche a scopo di lucro si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro.
  • Le associazioni sono tenute ad assicurare il rispetto dei diritti del turista riconosciuti dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
Indice dei contenuti

Il ruolo delle associazioni nel turismo sociale

L'articolo 5 del Codice del turismo disciplina una categoria specifica di soggetti che operano nel settore turistico al di fuori della logica commerciale: le associazioni senza scopo di lucro. Si tratta di enti che storicamente hanno svolto un ruolo importante nel rendere accessibile il turismo a fasce della popolazione che altrimenti non avrebbero potuto permettersi vacanze organizzate: associazioni giovanili, enti religiosi, organizzazioni di solidarietà sociale, circoli ricreativi. La norma riconosce questa specificità, autorizzando tali soggetti a svolgere le medesime attività delle imprese turistiche professionali, ma entro un perimetro definito: esclusivamente per i propri associati.

La riserva di attività agli associati

La limitazione «esclusivamente per gli associati» è il tratto distintivo che separa le associazioni senza scopo di lucro dalle agenzie di viaggio commerciali. Questa riserva trova il suo fondamento nel fatto che le associazioni non pagano le stesse imposte e tasse delle imprese commerciali, e che il rapporto associativo implica una finalità mutualistico-sociale, non la produzione di profitto. Se un'associazione aprisse le proprie attività turistiche al pubblico indifferenziato, si comporterebbe de facto come un'agenzia di viaggio, con conseguente applicazione della normativa commerciale (inclusi gli obblighi di iscrizione, le polizze assicurative, le cauzioni). L'apertura ai soci di associazioni straniere aventi finalità analoghe, purché legate da accordi di collaborazione, è un ampliamento coerente con la natura internazionale del turismo associativo (si pensi ai gemellaggi tra circoli ARCI italiani e omologhi europei).

Parità di trattamento sostanziale con le imprese commerciali

Il comma 1 precisa che le associazioni operano «nel rispetto delle medesime regole e condizioni» delle imprese turistiche di cui all'art. 4. Questo significa che non vi è una via facilitata per le associazioni: gli standard di sicurezza, le norme sulla tutela del consumatore-associato, i requisiti igienico-sanitari devono essere rispettati con la stessa rigore. L'assenza di scopo di lucro non esonera dall'obbligo di garantire prestazioni qualitativamente adeguate.

La tutela dei diritti del turista

Il comma 2 impone alle associazioni il rispetto dei diritti del turista «tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea». Il richiamo è in particolare al Codice Europeo di Etica del Turismo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) e alle norme del Codice del consumo in materia di pacchetti turistici (ora Titolo III del Codice del turismo). Anche un'associazione di pellegrini che organizza un viaggio giubilare dovrà rispettare gli obblighi di informazione precontrattuale, le norme sul recesso e quelle sulla responsabilità per inadempimento del programma.

Profili fiscali e rapporto con la disciplina ETS

Per completezza, si segnala che il regime fiscale delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività turistica è disciplinato anche dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) per le associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte al RUNTS. L'art. 5 del Codice del turismo non si sovrappone a questo regime ma si limita a autorizzare le attività turistiche, rinviando per il resto alle rispettive discipline settoriali.

Casi pratici

Caso 1: Associazione ricreativa che organizza viaggi per i soci

L'associazione di promozione sociale 'Viaggiatori Solidali' organizza annualmente un viaggio culturale in Grecia per i propri 200 iscritti. Un'agenzia di viaggio commerciale concorrente denuncia all'autorità regionale che l'associazione svolge attività di tour operator senza le prescritte autorizzazioni e polizze assicurative. L'autorità verifica che l'attività è svolta esclusivamente per gli associati (nessun servizio venduto al pubblico) e che le regole organizzative rispettano gli standard previsti dall'art. 4. Conclude che l'attività rientra nell'art. 5 e non richiede l'autorizzazione da agenzia di viaggio.

Caso 2: Accordo di collaborazione tra associazioni europee

Il circolo ACLI di Verona stipula un accordo di collaborazione con un'associazione cattolica tedesca per scambi culturali. L'accordo prevede che i soci dell'associazione tedesca possano partecipare ai pellegrinaggi organizzati dal circolo italiano a condizioni riservate agli associati. Un funzionario regionale chiede se la partecipazione di soci stranieri sia ammessa: l'art. 5, comma 1, la consente espressamente purché vi sia un accordo di collaborazione formale tra le due associazioni, con finalità analoghe.

Caso 3: Violazione dei diritti del viaggiatore da parte di un'associazione

Caio, socio di un'associazione di turismo giovanile, partecipa a un campeggio estivo organizzato dall'ente. L'alloggio risulta gravemente inadeguato rispetto a quanto promesso nel programma. Caio chiede il rimborso del costo di iscrizione al campeggio. L'associazione sostiene di non essere soggetta alla disciplina dei pacchetti turistici. Il giudice di pace chiarisce che il comma 2 dell'art. 5 impone anche alle associazioni il rispetto dei diritti del turista previsti dall'ordinamento UE, inclusa la responsabilità per l'inadempimento delle prestazioni promesse.

Domande frequenti

Un'associazione senza scopo di lucro può organizzare viaggi per non soci?

No. L'art. 5 limita espressamente l'attività turistica delle associazioni senza scopo di lucro agli associati, comprendendo i soci di associazioni straniere con finalità analoghe legate da accordi di collaborazione. Se l'associazione apre le attività al pubblico indifferenziato, si trasforma de facto in un'agenzia di viaggio soggetta alla disciplina commerciale.

Le associazioni senza scopo di lucro hanno meno obblighi delle agenzie di viaggio?

Sul piano della tutela del turista-associato no. Il comma 1 prevede il rispetto delle 'medesime regole e condizioni' delle imprese turistiche. La differenza sta nell'ambito soggettivo (soli associati), non negli standard qualitativi e di sicurezza.

Un'associazione parrocchiale che organizza pellegrinaggi deve rispettare il Codice del turismo?

Sì, se l'organizzazione del pellegrinaggio include prestazioni turistiche organizzate (trasporto, alloggio, visite). L'art. 5 si applica alle associazioni religiose, che rientrano tra i soggetti con finalità culturali, religiose o sociali. Devono rispettare i diritti del turista previsti dall'ordinamento internazionale e UE, in particolare in materia di informazione precontrattuale e responsabilità.

Un'associazione straniera può organizzare viaggi in Italia per i propri soci?

Sì, purché abbia finalità analoghe alle associazioni italiane di turismo sociale (giovanile, ricreativo, culturale, religioso, assistenziale o sociale) e operi nel rispetto delle norme vigenti. Se vuole avvalersi del regime dell'art. 5 attraverso un'associazione italiana partner, deve stipulare un formale accordo di collaborazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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