Autore: Andrea Marton

  • Art. 61 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente

    Art. 61 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Quando un cliente stabilito o residente nell’Unione avvia su propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio o un’attività per le cripto-attività da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione di cui all’articolo 59 non si applica alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività da parte dell’impresa del paese terzo a tale cliente, ivi compreso un rapporto connesso specificamente alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività. Fatti salvi i rapporti intragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un soggetto che agisce per suo conto o che ha stretti legami con tale impresa di un paese terzo o qualsiasi altra persona che agisce per conto di tale soggetto, cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato per la sollecitazione, la promozione o la pubblicizzazione nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. Il secondo comma si applica a prescindere da qualsiasi clausola contrattuale o limitazione della responsabilità che sostenga di affermare diversamente, compresa qualsiasi clausola o limitazione della responsabilità secondo cui la prestazione di servizi da parte di un’impresa di un paese terzo è considerata un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.

    2. L’iniziativa esclusiva di un cliente di cui al paragrafo 1 non consente a un’impresa del paese terzo di proporre nuovi tipi di cripto-attività o di servizi per le cripto-attività a tale cliente.

    3. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, intesi a precisare le situazioni in cui si ritiene che un’impresa di un paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nell’Unione. Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente rispetto al rischio di abusi del presente articolo, l’ESMA emana inoltre orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle pratiche di vigilanza volte a individuare e prevenire l’elusione del presente regolamento.

  • Art. 634 Codice della Navigazione – Formazione dello stato passivo

    Art. 634 Codice della Navigazione – Formazione dello stato passivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo.

  • Art. 1282 Codice della Navigazione – Titoli professionali marittimi

    Art. 1282 Codice della Navigazione – Titoli professionali marittimi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le modalità per il cambiamento delle patenti e degli altri documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal ministro [per le comunicazioni] (1). I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le attività alle quali erano abilitati in base alle disposizioni stesse. Con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro [per le comunicazioni] (1), è stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto nell’articolo 123 del presente codice. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 217-septies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista)

    Art. 217-septies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista))

  • Art. 1 D.Lgs. 141/2024 – Fonti della disciplina doganale e definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 141/2024 – Fonti della disciplina doganale e definizioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell’Unione europea e, in particolare: a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione; b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’unione; c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione;

    2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano: a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio; b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali; c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

    3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per: a) Codice: il codice doganale dell’Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013; b) Agenzia: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza; d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall’applicazione della normativa doganale unionale; e) circuito doganale: le aree e i locali, all’interno degli spazi doganali, destinati dall’Agenzia al compimento delle operazioni doganali; f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l’Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza; g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale; h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose; i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

  • Art. 8 D.Lgs. 141/2024 – Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

    Art. 8 D.Lgs. 141/2024 – Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all’espropriazione o all’occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all’esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

  • Art. 1278 Codice della Navigazione – Contributi dello Stato per il pilotaggio

    Art. 1278 Codice della Navigazione – Contributi dello Stato per il pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro [per le comunicazioni] (1) può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 78 Imp. Reg. – prescrizione del diritto all’imposta

    Art. 78 Imp. Reg. – prescrizione del diritto all’imposta

    Art. 78 Imp. Reg. – Prescrizione del diritto all’imposta

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

  • Art. 212 CPI – Assemblea degli iscritti all’Albo

    Art. 212 CPI – Assemblea degli iscritti all’Albo

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

    2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

    3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

  • Comma 905 LB 2026: 1 milione al Festival dei due Mondi di Spoleto

    Comma 905 LB 2026: 1 milione al Festival dei due Mondi di Spoleto

    Comma 905 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    905. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.

  • Art. 625 Codice della Navigazione – Effetti del procedimento sui debiti pecuniari

    Art. 625 Codice della Navigazione – Effetti del procedimento sui debiti pecuniari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura. I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto fra i creditori.

  • Gestione Separata INPS per co.co.co e partite IVA

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    La Gestione Separata INPS è la forma previdenziale obbligatoria per collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co., professionisti senza cassa di categoria e determinati lavoratori autonomi. Le aliquote contributive sono aggiornate annualmente dall’INPS e variano in base alla presenza o meno di altra copertura previdenziale.

    Riferimento normativo

    L. 335/1995, art. 2, comma 26 (Gestione Separata INPS)

    Tabella riepilogativa

    Chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995)
    Soggetto Obbligo Ripartizione contributo
    Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) Iscrizione obbligatoria 2/3 committente – 1/3 collaboratore
    Professionista senza cassa di categoria Iscrizione obbligatoria 100% a carico del professionista
    Professionista con altra cassa previdenziale Aliquota ridotta (aggiornata annualmente INPS) 100% a carico del professionista
    Amministratori di società non iscritti ad altra gestione Iscrizione obbligatoria 2/3 società – 1/3 amministratore
    Venditori porta a porta (reddito annuo oltre soglia) Iscrizione obbligatoria Variabile; verificare circolare INPS

    Chi deve iscriversi e perché

    La Gestione Separata è stata istituita dalla legge Dini (L. 335/1995) per estendere la copertura previdenziale a chi non rientra in altre gestioni (dipendenti privati, artigiani, commercianti, casse professionali). Sono obbligati all’iscrizione: i co.co.co.; i liberi professionisti senza albo o con albo privo di cassa previdenziale autonoma; gli amministratori di società non altrimenti assicurati; i titolari di dottorato o assegno di ricerca. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile e l’iscrizione va comunicata all’INPS tramite apposita domanda online.

    Le aliquote contributive e come si versano

    Le aliquote contributive della Gestione Separata sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare. Esistono tre fasce principali: aliquota piena per chi non ha altra copertura previdenziale (la più alta); aliquota ridotta per chi è già pensionato o iscritto ad altra gestione obbligatoria; aliquota intermedia per alcune categorie specifiche. Per i co.co.co. il contributo è ripartito: 2/3 a carico del committente e 1/3 trattenuto sul compenso del collaboratore. Per i professionisti e autonomi l’onere è interamente proprio, con versamento in sede di dichiarazione dei redditi (acconto/saldo IRPEF).

    Tutele garantite agli iscritti

    L’iscrizione alla Gestione Separata dà diritto a una serie di tutele proporzionate alla contribuzione versata: pensione di vecchiaia e anticipata (con requisiti del sistema contributivo); indennità di malattia (per co.co.co. con determinati requisiti contributivi); indennità di maternità; NASpI DIS-COLL per i collaboratori che cessano involontariamente il rapporto; assegno per il nucleo familiare. Le soglie contributive per accedere alle indennità sono aggiornate annualmente dall’INPS.

    Gestione Separata e pensione futura

    I contributi versati alla Gestione Separata confluiscono in un montante contributivo individuale, rivalutato annualmente con il tasso di crescita del PIL. La pensione è calcolata applicando i coefficienti di trasformazione al montante accumulato: più si versa e più a lungo, maggiore sarà l’importo. Chi ha contributi sia in Gestione Separata sia in altre gestioni può richiedere la totalizzazione per sommare i periodi e maturare il diritto alla pensione.

    Casi pratici

    Tizio – co.co.co. con un solo committente

    Tizio ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’azienda: il committente trattiene 1/3 del contributo dalla sua parcella e versa i 2/3 di propria competenza direttamente all’INPS. Tizio non deve fare nulla per il versamento, ma deve verificare che la posizione risulti nell’estratto conto della Gestione Separata.

    Caia – consulente con partita IVA e nessuna cassa di categoria

    Caia è una consulente di marketing senza cassa professionale: è obbligata alla Gestione Separata. Versa l’aliquota piena (aggiornata annualmente dall’INPS) in acconto e saldo con la dichiarazione dei redditi. Può dedurre i contributi versati dal reddito imponibile IRPEF.

    Sempronio – già pensionato con co.co.co.

    Sempronio è in pensione e accetta una collaborazione. In quanto già pensionato, versa l’aliquota ridotta della Gestione Separata (aggiornata dall’INPS). I contributi versati incrementano marginalmente la pensione tramite l’istituto dei supplementi pensionistici.

    Domande frequenti

    Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?

    Devono iscriversi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i liberi professionisti senza cassa di categoria, gli amministratori di società non altrimenti assicurati e altre categorie di lavoratori autonomi previste dalla L. 335/1995. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile.

    Come si versano i contributi alla Gestione Separata?

    Per i co.co.co. il versamento è effettuato dal committente (che ne sostiene 2/3) trattenendo 1/3 dal compenso del collaboratore. Per i professionisti autonomi il versamento avviene in sede di dichiarazione dei redditi (acconto e saldo), interamente a carico del professionista.

    Quali tutele offre la Gestione Separata?

    Gli iscritti hanno diritto a pensione, indennità di malattia e maternità (con requisiti contributivi), DIS-COLL (disoccupazione per collaboratori) e assegno per il nucleo familiare. Le soglie per accedere alle prestazioni sono aggiornate annualmente dall’INPS.

    Posso cumulare contributi Gestione Separata e INPS dipendenti?

    Sì. Chi ha contributi in gestioni diverse può richiedere la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) per sommare i periodi senza trasferirli, oppure la ricongiunzione per unificarli in un’unica gestione. In questo modo si maturano più facilmente i requisiti per la pensione.

    I contributi alla Gestione Separata sono deducibili?

    Sì. I contributi obbligatori versati alla Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF, riducendo l’imposta dovuta. La deduzione è integrale, senza franchigia.

    Qual è l'aliquota della Gestione Separata nel 2026?

    Le aliquote sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare: per il 2026 consultare la circolare INPS pubblicata a inizio anno. Esistono aliquote diverse per chi non ha altra copertura, per i pensionati e per chi è già iscritto ad altra gestione obbligatoria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.