Autore: Andrea Marton

  • Art. 143 DPR 495/1992 – Strisce di guida sulle intersezioni

    Art. 143 DPR 495/1992 – Strisce di guida sulle intersezioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo "g", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo una corretta traiettoria (figg. II.431/a e II.431/b).

    2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresì per indicare i limiti dell'ingombro in curva dei tram.

  • Comma 275 LB 2026: fine del contributo di mercato AGCOM

    Comma 275 LB 2026: fine del contributo di mercato AGCOM

    Comma 275 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso intervento normativo o regolamentare sul nuovo meccanismo di finanziamento di AGCOM, in raccordo con il comma 274 e con la disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  • Comma 363 LB26: copertura di 450 milioni annui per gli oneri san

    Comma 363 LB26: copertura di 450 milioni annui per gli oneri san

    Comma 363 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede: a) quanto a 207 milioni di euro per l’anno 2026, 328 milioni di euro per l’anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, a valere sull’incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333; b) quanto a 243 milioni di euro per l’anno 2026, 122 milioni di euro per l’anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • NASpI: come si calcola l’importo mensile

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, fino a una soglia; sulla parte eccedente si aggiunge il 25%. Il risultato non può superare il massimale mensile fissato annualmente dall’INPS. Dal quinto mese l’importo si riduce del 3% ogni mese (décalage).

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, artt. 4-5

    Tabella riepilogativa

    Formula di calcolo della NASpI
    Passaggio Regola
    1. Retribuzione imponibile media Somma delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni ÷ numero settimane lavorate × 4,33
    2. Soglia di riferimento Importo soglia aggiornato annualmente dall’INPS
    3. Importo se retrib. ≤ soglia 75% della retribuzione media mensile
    4. Importo se retrib. > soglia 75% della soglia + 25% della parte eccedente
    5. Massimale mensile Importo massimo aggiornato annualmente dall’INPS; la NASpI non può superarlo
    6. Décalage (dal 5° mese) Riduzione del 3% per ogni mese, cumulativa

    La retribuzione media di riferimento

    Per calcolare l’importo NASpI si prende la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (inclusi i periodi lavorati per altri datori) e la si divide per il numero di settimane di lavoro nello stesso periodo, ottenendo la retribuzione settimanale media. Questa viene poi moltiplicata per 4,33 per ricavare la retribuzione mensile di riferimento.

    La percentuale applicata e il massimale

    Se la retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore alla soglia stabilita dall’INPS (aggiornata ogni anno), l’indennità è pari al 75% di tale retribuzione. Sulla parte che eccede la soglia si aggiunge il 25% dell’eccedenza. In ogni caso, l’importo non può superare il massimale mensile INPS, anch’esso rivalutato annualmente. Per i valori aggiornati occorre consultare il sito INPS o una circolare dell’anno in corso.

    Il décalage: la riduzione progressiva

    A partire dal quinto mese di percezione l’importo si riduce del 3% per ogni mese, in modo cumulativo. Esempio: se all’inizio si percepivano 1.000 €, al quinto mese diventano 970 €, al sesto 940,90 € e così via. Per i lavoratori di 55 anni o più il décalage inizia dal settimo mese anziché dal quinto.

    Contribuzione fiscale e previdenziale

    La NASpI è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: l’INPS applica la ritenuta alla fonte. Sono inoltre accreditate contribuzioni figurative per tutto il periodo di percezione, utili ai fini pensionistici.

    Casi pratici

    Tizio – retribuzione sotto la soglia INPS

    Tizio ha una retribuzione media mensile di riferimento inferiore alla soglia INPS: l’importo NASpI è semplicemente il 75% di tale retribuzione. Dal quinto mese inizia il décalage del 3% mensile.

    Caia – retribuzione sopra la soglia INPS

    Caia ha una retribuzione mensile di riferimento superiore alla soglia. L’importo è: 75% della soglia + 25% della parte eccedente. Il risultato viene poi confrontato con il massimale mensile INPS: se lo supera, la NASpI è pari al massimale.

    Sempronio – 55 anni, décalage posticipato

    Sempronio ha 55 anni al momento della domanda. Beneficia del décalage posticipato: la riduzione del 3% mensile inizia dal settimo mese anziché dal quinto, permettendogli di percepire l’importo pieno per due mesi in più.

    Domande frequenti

    Come si calcola la retribuzione di riferimento per la NASpI?

    Si divide la retribuzione imponibile totale degli ultimi 4 anni per il numero di settimane lavorate nello stesso periodo, e si moltiplica il risultato per 4,33 per ottenere il valore mensile di riferimento.

    Qual è la percentuale NASpI sull'ultimo stipendio?

    Non è una percentuale fissa sull’ultimo stipendio: si applica il 75% sulla retribuzione media di riferimento degli ultimi 4 anni (entro la soglia INPS), più il 25% sull’eventuale eccedenza, con un massimale mensile.

    Dal quale mese scatta il décalage?

    Dal quinto mese per i lavoratori sotto i 55 anni; dal settimo mese per chi ha 55 anni o più al momento della domanda.

    La NASpI è tassata?

    Sì. La NASpI è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; l’INPS opera la ritenuta alla fonte con conguaglio a fine anno.

    Dove trovo il massimale NASpI aggiornato?

    Il massimale e la soglia di riferimento sono aggiornati ogni anno dall’INPS con apposita circolare, disponibile sul sito istituzionale inps.it nella sezione prestazioni.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 20 LB 2026: trattamento integrativo speciale lavoratori

    Comma 20 LB 2026: trattamento integrativo speciale lavoratori

    Comma 20 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    20. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

  • Art. 298 SIC – Principio di specialità

    Art. 298 SIC – Principio di specialità

    Art. 298 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Principio di specialità

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

  • Comma 367 LB26: rifinanziamento cure palliative ex L. 38/2010 art. 12

    Comma 367 LB26: rifinanziamento cure palliative ex L. 38/2010 art. 12

    Comma 367 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    367. All’ articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 , il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L’importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».

  • Art. 220-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

    Art. 220-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.

    ))

  • Art. 9-bis DPR 448/1988 – Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale

    Art. 9-bis DPR 448/1988 – Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

    2. Ai fini della sottoposizione all’interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 – Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

    Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 – Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 31 o garantiscano un livello di conformità equivalente.

  • Art. 54 Codice del Processo Amministrativo – Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

    Art. 54 Codice del Processo Amministrativo – Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

    2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

    Titolo II – Procedimento cautelare

  • Art. 42 D.Lgs. 259/2003 – Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

    Art. 42 D.Lgs. 259/2003 – Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l’uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità fatto salvo quanto previsto dall’allegato n. 12.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48.

    3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 2.

    4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

    5. Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi; b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.

    6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’ articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. articolo precedente articolo successivo