Art. 199 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società fiduciarie)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4 , del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’ articolo 2327 del codice civile , sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell’albo previsto dall’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All’istanza si applica l’ articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibile. Il diniego dell’autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell’autorizzazione di cui all’ articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione. La Banca d’Italia esercita i poteri indicati all’ articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110 , 113-bis , 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.))



