Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9-bis DPR 448/1988 – Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all’interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 9-bis del DPR 448/1988 introduce una garanzia sanitaria specifica per il minorenne privato della libertà personale: egli deve essere sottoposto senza indebito ritardo a visita medica che ne valuti lo stato di salute fisica e psicologica. La valutazione non è un adempimento una tantum: le condizioni di salute devono essere rivalutate ogni volta che emergano indicazioni sanitarie o che le circostanze lo richiedano. L'autorità giudiziaria è poi tenuta a tenere conto dei risultati di queste visite prima di procedere all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o all'adozione di misure nei confronti del minorenne. La norma traduce nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2016/800 e il principio costituzionale di tutela della salute del soggetto in vinculis, con uno sguardo specifico alla fragilità del minore.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo della disposizione

L'articolo 9-bis è stato introdotto per dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. La direttiva, recepita nell'ordinamento italiano, imponeva agli Stati membri di assicurare che i minori privati della libertà ricevessero una valutazione medica tempestiva. Il raccordo esplicito con la legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), con il DPR 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento penitenziario) e con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (esecuzione penale per i condannati minorenni) segnala che la norma si inserisce in un sistema già articolato di tutele sanitarie per chi si trova privato della libertà, ma lo specializza per i minori in fase cautelare o di indagine.

La visita medica: tempestività e oggetto

Il comma 1 impone che la visita avvenga «senza indebito ritardo»: formula elastica ma vincolante, mutuata direttamente dalla direttiva europea, che esclude qualunque dilazione non giustificata da ragioni oggettive. L'oggetto della visita è duplice: lo stato di salute fisica e quello psicologico. Questa bipartizione non è casuale - il legislatore riconosce che il minore privato della libertà è esposto a stress acuto che può compromettere la sfera psichica in modo rapido e anche reversibile, ma che deve essere monitorato. La rivalutazione è obbligatoria in presenza di «specifiche indicazioni sanitarie» o quando «lo esigono le circostanze»: si tratta di una clausola aperta che lascia al medico e all'autorità giudiziaria il margine per adattarsi alla varietà delle situazioni concrete, garantendo una tutela dinamica e non meramente formale.

L'effetto sul procedimento: il comma 2

Il comma 2 introduce un collegamento diretto e vincolante tra i risultati della visita medica e la conduzione degli atti processuali. L'autorità giudiziaria - intesa sia come pubblico ministero durante le indagini sia come giudice nelle fasi successive - deve tenere conto delle condizioni di salute del minorenne prima di procedere all'interrogatorio, ad altri atti di indagine, alla raccolta di prove o all'adozione di misure. Questo significa che le risultanze della visita non restano confinate nella cartella clinica: esse entrano nel fascicolo processuale e condizionano la valutazione sull'idoneità del minore a partecipare a determinati atti. In caso di condizioni di salute compromesse, l'autorità potrà dover rinviare l'atto o adottare modalità alternative di svolgimento, a tutela della genuinità delle dichiarazioni e della dignità del soggetto.

Il raccordo con l'articolo 9 e gli accertamenti sulla personalità

L'articolo 9-bis si affianca all'articolo 9 del DPR 448/1988, che disciplina gli accertamenti sulla personalità del minorenne e obbliga pubblico ministero e giudice ad acquisire elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali. La valutazione sanitaria del 9-bis arricchisce tale quadro con dati di natura medica, che assumono rilievo tanto ai fini dell'imputabilità e del grado di responsabilità (articolo 9, comma 1) quanto per l'adozione delle misure cautelari previste dagli articoli 19 e seguenti. Le due disposizioni formano un sistema integrato: la personalità del minore è esaminata nel suo insieme, includendo l'aspetto clinico accanto a quello psico-sociale.

Garanzie costituzionali e convenzionali sottostanti

La tutela della salute del detenuto trova copertura nell'articolo 32 della Costituzione, che la riconosce come diritto fondamentale dell'individuo oltre che interesse della collettività. A livello convenzionale, l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta trattamenti inumani e degradanti, e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente ritenuto che la mancata assistenza medica adeguata al detenuto possa integrare una violazione di tale norma. Per i minori, il parametro è ancora più rigoroso: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata dall'Italia con legge 176/1991) impone agli Stati di garantire ai minori privati della libertà condizioni compatibili con la loro età e con le esigenze di sviluppo. L'articolo 9-bis traduce in diritto positivo interno questi obblighi internazionali e costituzionali.

Profili pratici: chi esegue la visita e come

La norma non indica espressamente il soggetto tenuto a eseguire la visita, rinviando implicitamente al sistema sanitario competente per la struttura in cui il minore è trattenuto. Nei centri di prima accoglienza e negli istituti penali per minorenni, il servizio sanitario è organizzato secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, che disciplina l'esecuzione delle misure penali nei confronti dei minorenni. Nelle comunità pubbliche o autorizzate, la visita è normalmente garantita dal medico convenzionato o dal servizio sanitario locale. Qualunque sia la struttura, la documentazione della visita deve essere trasmessa all'autorità giudiziaria affinché possa effettivamente tener conto dei risultati, come imposto dal comma 2.

Conseguenze della violazione

L'omissione della visita medica o il mancato raccordo con i risultati della stessa nelle fasi processuali possono produrre conseguenze sia processuali sia disciplinari. Sul piano processuale, atti assunti in violazione delle condizioni di salute documentate del minorenne possono essere affetti da nullità relativa o, nei casi più gravi, da inutilizzabilità, ove si dimostri che la compromissione delle facoltà cognitive o volitive del minore abbia inciso sulla genuinità delle dichiarazioni. Sul piano disciplinare, l'autorità giudiziaria che omette di acquisire i risultati della visita prima di procedere potrebbe incorrere in una violazione dei doveri di ufficio previsti dall'ordinamento giudiziario.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La visita medica è obbligatoria anche se il minore appare in buone condizioni di salute?

Sì. L'articolo 9-bis non subordina l'obbligo di visita a una valutazione preliminare sulle condizioni apparenti del minore: la visita deve avvenire «senza indebito ritardo» in ogni caso di privazione della libertà personale.

Chi decide quando effettuare la rivalutazione sanitaria?

La rivalutazione è obbligatoria in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando le circostanze lo esigono. La valutazione spetta congiuntamente al personale sanitario e all'autorità giudiziaria, che deve essere informata delle condizioni del minore.

I risultati della visita medica influenzano l'interrogatorio del minore?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 9-bis impone espressamente che l'autorità giudiziaria tenga conto dei risultati delle visite prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti di indagine.

L'articolo 9-bis si applica anche alla custodia cautelare in carcere?

Sì, ma in quel contesto si applicano anche le disposizioni della legge 354/1975 e del decreto legislativo 121/2018, ai quali l'articolo 9-bis fa espresso rinvio per garantire il coordinamento tra i vari livelli normativi.

Cosa accade se la visita medica non viene effettuata prima dell'interrogatorio?

L'atto potrebbe essere contestato dalla difesa come assunto in violazione dei diritti del minore. A seconda del grado di incidenza sulla genuinità delle dichiarazioni, il giudice potrà valutare la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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