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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 275 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso intervento normativo o regolamentare sul nuovo meccanismo di finanziamento di AGCOM, in raccordo con il comma 274 e con la disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In sintesi

  • Cessazione, dalla data di entrata in vigore della L. 199/2025, degli effetti delle norme che prevedono il sistema contributivo a carico del mercato di riferimento come fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
  • Restano da chiarire le modalità sostitutive di finanziamento dell'Autorità.
  • Norma da leggere in combinato disposto con il comma 274, che ridisegna i diritti amministrativi del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  • Riguarda imprese TLC, editoria, audiovisivo, servizi postali e piattaforme digitali assoggettate alla vigilanza AGCOM.
  • Effetti diretti sui budget 2026 degli operatori vigilati.
Il quadro normativo previgente

Il sistema di finanziamento di AGCOM è stato storicamente basato su un meccanismo contributivo a carico del "mercato di riferimento": il contributo annuale a carico degli operatori, previsto in origine dall'art. 1, comma 65, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, e successivamente integrato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dai vari decreti ministeriali e delibere AGCOM di determinazione delle aliquote. L'aliquota di contributo era ed è stata calcolata in percentuale dei ricavi delle imprese vigilate (TLC, editoria, audiovisivo, servizi postali, piattaforme digitali), con un meccanismo che ha generato negli anni un contenzioso imponente davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato.

Cosa stabilisce il comma 275

Il comma 275 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) dispone in modo netto: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". Si tratta di una norma di abrogazione implicita (cessazione di effetti) delle disposizioni che imponevano il contributo, senza però indicare un meccanismo sostitutivo nel testo del comma. La formulazione è ampia ("le norme di previsione") e dovrebbe coinvolgere l'intera architettura ereditata dalla L. 266/2005 e dalle successive integrazioni.

Il combinato disposto con il comma 274

La lettura del comma 275 va condotta in combinato disposto con il comma 274 della stessa legge, che ridisegna l'art. 16 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), mantenendo però espressamente fermo "il contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". Il riferimento è al comma 66 e non al comma 65: il legislatore distingue dunque tra il contributo strutturale di finanziamento di AGCOM (oggetto del comma 275) e i contributi più specifici legati a singole vigilanze (oggetto del comma 274). La portata operativa del comma 275 richiederà un coordinamento interpretativo con la nuova disciplina dei diritti amministrativi MIMIT e con i provvedimenti AGCOM applicativi.

Le ragioni di policy

L'eliminazione del contributo di mercato risponde a istanze pluridecennali del settore: gli operatori hanno sempre contestato la natura di prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.) di un contributo definito unilateralmente dall'Autorità con delibera, e la sua coerenza con il principio di proporzionalità rispetto alle attività di vigilanza effettivamente svolte. La giurisprudenza UE (cfr. CGUE C-228/12 sui contributi alle authority italiane) e nazionale ha più volte richiamato il principio del cost-recovery: il contributo deve coprire solo i costi effettivi della vigilanza, non finanziare attività ulteriori. La soppressione del sistema contributivo apre la strada a una riforma del finanziamento di AGCOM, probabilmente verso un modello di trasferimenti statali o di prelievi più trasparenti e coerenti con il diritto UE.

Effetti per le imprese vigilate

Le imprese assoggettate a vigilanza AGCOM (operatori TLC, editori televisivi e radiofonici, servizi postali, piattaforme digitali) dovranno verificare l'impatto sul budget 2026. Sul fronte fiscale, va ricordato che i contributi versati ad AGCOM erano costi deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 99 del TUIR (D.P.R. 917/1986). La cessazione del contributo libera risorse, con effetti positivi su utili ante imposte e relativa IRES (art. 75 TUIR) e IRAP. Sul piano IVA, i contributi versati ad AGCOM erano fuori campo ex art. 4, comma 5, del D.P.R. 633/1972 (TUIVA), trattandosi di prestazioni a soggetti pubblici per attività di vigilanza.

Profili di transitorietà

Il comma 275 non disciplina espressamente la sorte delle obbligazioni contributive maturate ma non versate alla data di entrata in vigore della legge. In assenza di norma di salvaguardia, il principio generale del tempus regit actum suggerisce che le obbligazioni pregresse restino dovute, mentre le nuove obbligazioni successive al 1° gennaio 2026 non sono più esigibili. Resta da chiarire via prassi AGCOM o circolare ministeriale l'eventuale meccanismo di chiusura dei conteggi per esercizi precedenti, anche in relazione ai contenziosi pendenti davanti al TAR Lazio.

Profili di costituzionalità

L'eliminazione di una prestazione patrimoniale imposta è piano nel solco dell'art. 23 Cost. e non pone problemi di legittimità costituzionale di per sé. La questione si sposta sul finanziamento futuro di AGCOM: l'indipendenza dell'Autorità (principio che la Corte costituzionale ha più volte ricondotto al combinato disposto degli artt. 3, 21 e 41 Cost.) richiede un finanziamento stabile e adeguato. Il legislatore dovrà pertanto provvedere con norme di finanziamento sostitutivo, presumibilmente con un decreto attuativo o con una revisione delle dotazioni di bilancio statale.

Domande frequenti

Quale contributo viene eliminato dal comma 275 LB 2026?

Il comma 275 dispone la cessazione degli effetti delle norme che prevedono il sistema contributivo a carico del mercato di riferimento come fonte di finanziamento di AGCOM. Si tratta del contributo annuale storicamente disciplinato dall'art. 1, comma 65, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, calcolato in percentuale dei ricavi delle imprese vigilate (TLC, editoria, audiovisivo, servizi postali, piattaforme digitali). Resta invece fermo, in base al combinato disposto con il comma 274 LB 2026, il contributo di cui all'art. 1, comma 66, della stessa L. 266/2005, espressamente fatto salvo dal nuovo art. 16 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Dal 2026 le imprese TLC non versano più nulla ad AGCOM?

Non è così. Cessa il contributo strutturale di mercato ex art. 1, comma 65, L. 266/2005, ma il comma 274 LB 2026 mantiene espressamente il contributo per le spese di funzionamento di AGCOM di cui all'art. 1, comma 66, della medesima legge, integrandolo nella disciplina dei diritti amministrativi del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Le imprese dovranno inoltre continuare a versare i diritti amministrativi MIMIT, i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze (art. 42 del Codice) e i contributi connessi a singole vigilanze settoriali. L'impatto netto va calcolato sul budget specifico di ciascun operatore.

Cosa succede ai contributi maturati ma non ancora versati?

Il comma 275 non contiene una disciplina transitoria espressa. In applicazione del principio tempus regit actum, le obbligazioni contributive maturate fino al 31 dicembre 2025 dovrebbero restare esigibili in base alle norme allora vigenti, mentre le obbligazioni relative a periodi successivi al 1° gennaio 2026 non sono più dovute. Per i contenziosi pendenti davanti al TAR Lazio o al Consiglio di Stato, occorrerà valutare caso per caso se la cessazione di efficacia produca effetti anche sui rapporti non esauriti. AGCOM e MIMIT dovrebbero emanare istruzioni operative per chiarire la chiusura dei conteggi per gli esercizi 2024 e 2025.

Il contributo era deducibile e fuori campo IVA: come cambia?

Storicamente il contributo AGCOM era deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 99 del TUIR (D.P.R. 917/1986), come costo inerente all'esercizio dell'attività vigilata, con imputazione per competenza ex art. 109 TUIR. Sul piano IVA era fuori campo ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 633/1972, trattandosi di prestazione a ente pubblico per attività istituzionali di vigilanza. La cessazione del contributo non genera plusvalenze: semplicemente, non vi sarà più un costo deducibile annuale, con effetto positivo sull'utile ante imposte e quindi su IRES e IRAP a partire dall'esercizio 2026.

Come verrà finanziata AGCOM dopo la cessazione?

Il comma 275 non specifica un meccanismo sostitutivo di finanziamento di AGCOM. L'indipendenza dell'Autorità, che la Corte costituzionale ha più volte ricondotto al combinato disposto degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, richiede comunque una dotazione stabile e adeguata. Sono plausibili tre scenari: (i) intervento legislativo successivo con norma di finanziamento sostitutivo a carico del bilancio statale; (ii) revisione dei diritti amministrativi MIMIT ex art. 16 D.Lgs. 259/2003, allineando una quota all'AGCOM; (iii) potenziamento del contributo art. 1, c. 66, L. 266/2005 fatto salvo dal comma 274. La concreta scelta dipenderà da decreti attuativi o emendamenti successivi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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