← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 274 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessario aggiornamento dell’Allegato 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) per la misura concreta dei diritti amministrativi e per la definizione di eventuali soglie di esenzione, con decreto MIMIT di concerto con MEF. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. L’articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al , èdecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sostituito dal seguente: «Art.

16. – (Diritti amministrativi) –

1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’ , alle imprese chearticolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato

12. Il Ministero, nel determinare l’entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e

2. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

In sintesi

  • Sostituzione integrale dell'art. 16 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003).
  • Diritti amministrativi a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica con autorizzazione generale o diritti d'uso, oltre ai contributi dell'art. 42 e al contributo AGCOM (art. 1, c. 66, L. 266/2005).
  • I diritti coprono solo i costi amministrativi effettivi: gestione, controllo, applicazione delle autorizzazioni, cooperazione internazionale, analisi di mercato, sorveglianza.
  • Misura dei diritti fissata nell'Allegato 12 al Codice, con possibili soglie di esenzione.
  • Trasparenza obbligatoria: pubblicazione annuale di costi e gettito sul sito MIMIT, con rettifiche se squilibrio.
Il quadro: il Codice delle comunicazioni elettroniche

Il comma 274 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) sostituisce integralmente l'articolo 16 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e profondamente novellato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 (attuativo della direttiva UE 2018/1972, il c.d. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche). L'art. 16 disciplina i "diritti amministrativi" che gli operatori telecomunicazioni devono versare al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) per coprire i costi del regime autorizzatorio. È una norma di portata strategica per l'intero settore TLC, con ricadute su tariffe, business plan e contenzioso amministrativo.

I soggetti obbligati

I diritti amministrativi sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'autorizzazione generale di cui all'art. 11 del Codice, oppure a cui sono stati concessi diritti d'uso di radiofrequenze o di numerazione (artt. 14 e 99 del Codice). Si tratta dell'intera platea degli operatori: dai grandi gestori mobili (TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad, Fastweb), agli ISP regionali, agli operatori IoT, fino ai fornitori OTT che ricadono nel perimetro della direttiva 2018/1972 (servizi di comunicazione interpersonale basati su numerazione). Non rientrano i soli servizi over-the-top puramente content (streaming video, social), ad eccezione di quelli che integrano funzionalità di comunicazione interpersonale.

Il principio del cost-recovery

Il nuovo comma 1 dell'art. 16 ribadisce un principio cardine del diritto europeo delle TLC: i diritti amministrativi devono coprire "complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti" dal regolatore. È il principio del cost-recovery, già consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cause C-485/11 e C-71/12 Vodafone España). I costi rilevanti includono: gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale; gestione dei diritti d'uso; obblighi specifici dell'art. 13, comma 2; cooperazione internazionale; armonizzazione e standardizzazione; analisi di mercato; sorveglianza del rispetto delle disposizioni; preparazione e applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative (in particolare in materia di accesso e interconnessione, artt. 47 e seguenti del Codice).

Proporzionalità, oggettività, trasparenza

I diritti devono essere imposti alle singole imprese "in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori". Si tratta della trasposizione dell'art. 16 della direttiva UE 2018/1972 e ricalca i principi già affermati nella giurisprudenza amministrativa italiana (Consiglio di Stato e TAR Lazio in numerose pronunce sui ricorsi degli operatori contro determinazioni MIMIT). La proporzionalità si traduce di regola in un criterio di calcolo basato sul fatturato dell'operatore o sul numero di utenti serviti, anche se la norma non lo specifica espressamente.

L'Allegato 12 e le soglie di esenzione

Il comma 2 del nuovo art. 16 rinvia all'Allegato 12 del Codice per la misura concreta dei diritti amministrativi. Il Ministero, nel determinare l'entità, può definire "eventuali soglie di esenzione". La previsione di soglie di esenzione è particolarmente rilevante per i piccoli operatori (wireless ISP locali, operatori municipali, MVNO di nicchia) e risponde al principio di proporzionalità: il costo amministrativo del regime autorizzatorio non deve scoraggiare l'ingresso di nuovi attori sul mercato, in coerenza con l'obiettivo pro-concorrenziale del Codice europeo (art. 3 direttiva 2018/1972).

L'obbligo di trasparenza annuale

Il comma 3 introduce un obbligo di trasparenza pubblica: il Ministero "pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti" per le attività del comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi. In base alle eventuali differenze tra costi e ricavi, sono apportate "le opportune rettifiche" di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. È un meccanismo di feedback che attua il principio europeo di non-surplus: se i diritti incassati superano i costi effettivi, scattano riduzioni o rimborsi; se invece i costi non sono coperti, sono ammessi incrementi proporzionati. Questa trasparenza ex post è una novità rilevante rispetto al testo previgente e dovrebbe ridurre il contenzioso, fornendo alle imprese una base oggettiva per valutare la correttezza dei diritti pagati.

I rapporti con il contributo AGCOM

La norma fa salvi sia i contributi dell'art. 42 del Codice (contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze) sia il contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 66, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. I diritti amministrativi MIMIT si aggiungono dunque a questi prelievi e non li sostituiscono. Va peraltro letta in combinato disposto con il comma 275 della stessa legge, che fa cessare gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento di AGCOM (richiede attenzione su come il finanziamento di AGCOM verrà ridisegnato).

Profili di costituzionalità e diritto UE

I diritti amministrativi sono qualificati dalla giurisprudenza come "prestazioni patrimoniali imposte" ai sensi dell'art. 23 Cost., il cui presupposto, soggetti passivi e criteri di determinazione devono essere previsti dalla legge. Il rinvio all'Allegato 12 e ai decreti ministeriali integra il principio di legalità relativa. Sul piano UE, la norma attua direttamente la direttiva 2018/1972 e dovrà essere interpretata in conformità alla giurisprudenza CGUE sul cost-recovery (cfr. anche C-339/04 Nuova società di telecomunicazioni). Il rispetto del principio di non discriminazione tra operatori (art. 117, comma 1, Cost. e libertà UE fondamentali) costituisce un ulteriore parametro di legittimità degli atti applicativi.

Effetti operativi per gli operatori

Le imprese del settore dovranno: (i) aggiornare i propri modelli di budget tenendo conto della nuova struttura dei diritti amministrativi, in attesa della determinazione concreta nell'Allegato 12; (ii) monitorare la pubblicazione annuale del MIMIT su costi e gettito, perché rappresenta la base documentale per eventuali ricorsi al TAR Lazio (giurisdizione esclusiva, art. 133 c.p.a.); (iii) valutare l'accesso a soglie di esenzione, in particolare per i piccoli operatori; (iv) coordinare la pianificazione fiscale (i diritti sono costi deducibili ai sensi dell'art. 99 TUIR per le imprese che redigono il bilancio e ai sensi dell'art. 109 TUIR per il principio di competenza). Sul fronte IVA, i diritti amministrativi versati a soggetti pubblici per attività autoritative sono fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, del D.P.R. 633/1972.

L'impatto sul contenzioso storico

Il settore TLC italiano ha alle spalle un imponente contenzioso sui diritti amministrativi e sui contributi alle Autorità. Decine di sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato hanno scrutinato i criteri di calcolo, l'aliquota, la base imponibile, l'effettività del cost-recovery. La nuova formulazione dell'art. 16, con il rinvio all'Allegato 12 e l'obbligo di trasparenza annuale, dovrebbe ridurre il margine di contestazione: la pubblicazione di costi sostenuti e gettito incassato fornisce un dato oggettivo verificabile. Resta tuttavia aperto il tema dell'imputazione dei costi indiretti (overhead amministrativi, IT, ricerca regolamentare) e della loro proporzionalità. La giurisprudenza CGUE (C-71/12, C-485/11, C-228/12) richiede che il legame causale tra costo e attività vigilatoria sia rigoroso. Gli operatori potranno costruire ricorsi sulla base dei dati pubblicati e sulla coerenza tra costi dichiarati e attività effettivamente svolte. Inoltre, le rettifiche "di concerto con il MEF" introducono un elemento di accountability finanziaria che può tradursi in pretese di rimborso per anni precedenti, se il MIMIT documenta un surplus strutturale.

Coordinamento con il Codice dei contratti pubblici e con le infrastrutture digitali

Il regime dei diritti amministrativi va inquadrato anche nel più ampio sistema di pianificazione delle infrastrutture digitali nazionali. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e la Strategia italiana per la banda ultralarga prevedono ingenti investimenti pubblici e privati nelle reti fisse (FTTH) e mobili (5G, 6G in prospettiva). I diritti amministrativi sono uno dei costi regolatori da considerare nelle decisioni di investimento, accanto agli oneri per i diritti d'uso delle radiofrequenze (art. 42 del Codice TLC), ai contributi per il piano numerico nazionale, e ai costi di interconnessione. Per le concessioni autostradali, ferroviarie e per le smart roads dotate di connettività (in coerenza con la mobilità intelligente), il regime contribuisce a determinare i business case per le infrastrutture duali (telecomunicazioni-trasporti). Il raccordo con il Piano Strategico Banda Ultralarga e con la Strategia Cloud Italia restano determinanti per allineare costi regolatori e obiettivi infrastrutturali.

Le sanzioni e il regime di vigilanza

Le omissioni e i ritardi nel versamento dei diritti amministrativi sono soggetti al regime sanzionatorio del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 98 del D.Lgs. 259/2003 e successive modifiche), che prevede sanzioni pecuniarie graduate in funzione della gravità e della reiterazione. Le sanzioni possono cumularsi con interessi moratori e con la revoca delle autorizzazioni generali e dei diritti d'uso nei casi di inadempimento grave. Per gli operatori è quindi cruciale presidiare i processi di tesoreria e di compliance fiscale-regolatoria. Le società del gruppo che operano transfrontaliere devono inoltre verificare la coerenza con i regimi degli altri Stati membri UE: la direttiva 2018/1972 ha armonizzato i principi ma non gli importi, lasciando margini significativi di variabilità nazionale. Il principio di non discriminazione (art. 56 TFUE) impedisce però trattamenti penalizzanti per operatori comunitari rispetto ai nazionali.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Operatore mobile nazionale e budget 2026

Tizio S.p.A. è un operatore di telefonia mobile nazionale con fatturato di 800 milioni di euro e 4 milioni di SIM attive. Per il 2026 deve aggiornare il budget tenendo conto del nuovo art. 16 D.Lgs. 259/2003. Il CFO chiede al consulente fiscale: i diritti amministrativi MIMIT, oltre al contributo AGCOM ex art. 1, comma 66, L. 266/2005 e ai contributi art. 42 del Codice, sono interamente deducibili? La risposta è affermativa ai sensi degli artt. 99 e 109 TUIR, con imputazione all'esercizio di competenza. Sul piano IVA, Tizio S.p.A. non deve registrare i diritti come operazioni passive imponibili perché ricadono fuori campo ex art. 4, comma 5, D.P.R. 633/1972. Per ottimizzare, lo studio suggerisce di iscrivere in bilancio un fondo per la quota stimata dell'anno successivo, monitorando la pubblicazione MIMIT su costi e gettito.

Caso pratico 2 - Piccolo ISP regionale e soglia di esenzione

Sempronio S.r.l. è un wireless ISP regionale con 1.500 clienti e fatturato di 600.000 euro. Opera con autorizzazione generale ex art. 11 del Codice e ha diritto d'uso di alcune frequenze in banda 5 GHz unlicensed coordinata. Con la nuova formulazione dell'art. 16, Sempronio S.r.l. valuta se rientrare in una soglia di esenzione che il MIMIT può definire ai sensi del comma 2. Il consulente verifica i criteri attesi: il principio di proporzionalità suggerisce esenzione o tariffe ridotte per operatori sotto una certa soglia di fatturato (ipotizzabile sul milione di euro) o di utenti (ipotizzabile sui 5.000). Se la soglia è raggiunta, Sempronio dovrà comunque versare il contributo AGCOM e i diritti d'uso frequenze. Lo studio prepara istanza al MIMIT chiedendo conferma del regime applicabile, predisponendo memoria difensiva in vista di un possibile ricorso TAR Lazio se la determinazione fosse sfavorevole.

Domande frequenti

Quali imprese pagano i nuovi diritti amministrativi ex art. 16 D.Lgs. 259/2003?

Sono soggette al pagamento le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in regime di autorizzazione generale (art. 11 del Codice) o titolari di diritti d'uso di radiofrequenze e numerazione (artt. 14 e 99 del Codice). La platea comprende grandi operatori mobili (TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad, Fastweb), ISP fissi nazionali e regionali, operatori MVNO, fornitori IoT, gestori di reti private a uso aziendale soggette ad autorizzazione, nonché i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati su numerazione. Restano fuori i servizi puramente content (streaming video, social network) che non integrano funzionalità di comunicazione interpersonale.

Come sono calcolati i diritti amministrativi?

Il principio cardine è il cost-recovery: i diritti devono coprire solo i costi amministrativi effettivi sostenuti dal MIMIT per gestire il regime autorizzatorio (gestione, controllo, applicazione delle autorizzazioni, sorveglianza, analisi di mercato, cooperazione internazionale, armonizzazione, decisioni in materia di accesso e interconnessione). La misura concreta è rinviata all'Allegato 12 del Codice. I diritti devono essere imposti in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, minimizzando oneri accessori. Tipicamente si fa riferimento a parametri come fatturato dell'operatore o numero di utenti serviti. Sono ammesse soglie di esenzione per i piccoli operatori.

Quali obblighi di trasparenza ha il Ministero?

Il comma 3 del nuovo art. 16 D.Lgs. 259/2003 obbliga il MIMIT a pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale due dati: i costi amministrativi effettivamente sostenuti per le attività del comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi. Se emerge una differenza tra costi e gettito, devono essere apportate "opportune rettifiche" di concerto con il MEF. Si tratta di un meccanismo di feedback che attua il principio europeo di non-surplus: eventuali eccessi vengono restituiti o riducono i diritti dell'anno successivo. La pubblicazione fornisce alle imprese una base documentale per eventuali ricorsi al TAR Lazio.

I diritti amministrativi sono deducibili e che trattamento IVA hanno?

Sul piano delle imposte sui redditi, i diritti amministrativi versati al MIMIT sono costi inerenti all'esercizio dell'impresa di TLC, deducibili ai sensi degli artt. 99 e 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986), con applicazione del principio di competenza economica. Vanno imputati all'esercizio cui si riferisce il periodo di autorizzazione coperto. Sul piano IVA, i diritti versati a soggetti pubblici per l'esercizio di attività autoritative ricadono nella regola di esclusione dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 633/1972 (TUIVA): operazioni fuori campo. Pertanto non concorrono al volume d'affari e non sono soggetti a fatturazione IVA da parte del MIMIT.

Quale tutela hanno gli operatori se ritengono i diritti illegittimi?

Le determinazioni del MIMIT sui diritti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). La competenza territoriale è del TAR Lazio. Gli operatori possono impugnare sia gli atti generali (decreti che determinano l'Allegato 12 o le soglie di esenzione) sia gli atti applicativi individuali, deducendo violazione del principio di cost-recovery, di proporzionalità o di non discriminazione. La pubblicazione annuale dei costi e del gettito fornisce un'importante base istruttoria. È possibile inoltre sollevare questioni di compatibilità con la direttiva UE 2018/1972 e rinvio pregiudiziale alla CGUE.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.