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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I contributi per i diritti d'uso dello spettro radio nelle bande armonizzate sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti da AGCOM, salvo deroghe previste dall'allegato n. 12 al Codice.
  • I contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati, non discriminatori e coerenti con gli obiettivi generali del Codice.
  • Per la concessione dei diritti di installare strutture su suolo pubblico o privato si applicano le disposizioni dell'art. 54, comma 2, del Codice.
  • Il Ministero e AGCOM mirano a fissare i contributi a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso efficienti dello spettro, anche attraverso prezzi di riserva (base d'asta) e modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità dello spettro.
  • Per gli operatori di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre (DTT), il regime contributivo è stabilito dalla legge 208/2015 (commi 172-176), non dai criteri generali di AGCOM.
  • Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 259/2003 — Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l’uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità fatto salvo quanto previsto dall’allegato n. 12.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 2.

4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

5. Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi; b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.

6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’ articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. articolo precedente articolo successivo

Commento

La funzione economica dei contributi per i diritti d'uso dello spettro

L'articolo 42 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il regime economico della concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, uno dei beni più preziosi e scarsi dell'economia digitale. Lo spettro radio — l'insieme delle onde elettromagnetiche utilizzabili per la trasmissione di segnali — è una risorsa finita: le bande di frequenza disponibili sono limitate, la domanda da parte di operatori mobili, televisivi, satellitari e di altri soggetti è crescente, e l'allocazione inefficiente di questa risorsa produce sprechi economici enormi. I contributi previsti dall'articolo 42 non sono mere entrate fiscali, ma uno strumento di politica regolamentare: la loro calibrazione condiziona gli incentivi degli operatori a richiedere, usare effettivamente e infine restituire o cedere i diritti d'uso assegnati.

La struttura della norma: chi fissa i contributi e come

Il comma 1 stabilisce una ripartizione di competenze tra due autorità: il Ministero fissa in concreto i contributi, ma lo fa sulla base dei criteri stabiliti da AGCOM. Questa separazione riflette la diversa natura dei due organi: AGCOM è l'autorità di regolamentazione indipendente, competente a definire i parametri tecnico-economici di valutazione dello spettro; il Ministero è l'autorità amministrativa competente all'assegnazione delle frequenze e al rilascio dei diritti. La collaborazione tra i due enti garantisce che i contributi tengano conto sia delle esigenze di mercato (compito di AGCOM) sia degli obiettivi di politica industriale e delle entrate pubbliche (profilo ministeriale). L'allegato n. 12 al Codice contiene disposizioni specifiche che possono derogare a questa procedura ordinaria per particolari categorie di diritti.

I principi che governano i contributi

Il comma 4 elenca i requisiti che i contributi devono rispettare: trasparenza, giustificazione obiettiva, proporzionalità, non discriminazione, coerenza con gli obiettivi generali del Codice. Questi principi replicano la logica che pervade l'intera regolamentazione delle comunicazioni elettroniche: il potere di determinare i corrispettivi per le risorse pubbliche assegnate non può tradursi in arbitrio o favoritismo. La trasparenza implica che i criteri di calcolo siano pubblicamente accessibili; l'obiettiva giustificazione esclude contributi fondati su considerazioni estranee alla valorizzazione dello spettro; la proporzionalità vieta contributi eccessivi rispetto al valore effettivo e all'uso previsto della risorsa; la non discriminazione impone parità di trattamento tra operatori in posizioni analoghe.

I meccanismi per l'uso efficiente dello spettro

Il comma 5 individua tre strumenti concreti attraverso cui Ministero e AGCOM perseguono l'obiettivo di un'assegnazione efficiente. Il primo è la definizione di prezzi di riserva, cioè di contributi minimi al di sotto dei quali i diritti non possono essere assegnati: questo floor di prezzo garantisce che le frequenze non vengano acquisite a costo zero da soggetti che poi non le utilizzano, e incoraggia chi partecipa alle procedure di selezione (tipicamente gare o aste) a presentare offerte che riflettano il valore economico reale. Il secondo meccanismo è la considerazione dei costi derivanti dalle condizioni associate ai diritti d'uso: se un operatore acquista frequenze con obblighi di copertura, di investimento o di qualità del servizio, questi oneri aggiuntivi devono riflettersi nel livello del contributo. Il terzo strumento è l'applicazione di modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità dello spettro per l'uso: si evita così che un operatore paghi per frequenze che di fatto non può utilizzare, ad esempio perché i relativi coordinamenti internazionali non sono ancora completati.

Il regime speciale per gli operatori televisivi in digitale terrestre

Il comma 6 introduce un'eccezione significativa al regime generale: i contributi per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre (DTT) non seguono i criteri di AGCOM ma sono determinati dal Ministero secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 172-176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Questa separazione riflette le specificità del settore televisivo: la diffusione di programmi televisivi in chiaro è soggetta a obblighi di servizio pubblico, a regole di pianificazione delle frequenze che derivano da accordi internazionali (piano di Ginevra 2006, accordo di Chester), e a dinamiche di mercato profondamente diverse da quelle della telefonia mobile. Il legislatore ha ritenuto necessario un regime su misura, che bilanci le esigenze di copertura dei costi pubblici con le caratteristiche economiche del settore.

Contributi per l'installazione di strutture

Il comma 3, richiamando l'art. 54, comma 2, del Codice, estende la logica dei principi di trasparenza, obiettiva giustificazione e proporzionalità anche ai contributi per i diritti di installazione di strutture fisiche (antenne, tralicci, condotti) su proprietà pubbliche o private. Si tratta di un profilo distinto ma complementare rispetto ai diritti d'uso dello spettro: un operatore che installa un'antenna su suolo pubblico utilizza due risorse distinte — lo spazio fisico e la frequenza radio — ed entrambe possono dar luogo a contributi, governati dai medesimi principi ma con basi di calcolo specifiche. L'abrogazione del comma 2 da parte del D.Lgs. 48/2024 ha semplificato il quadro normativo per alcune categorie di operatori, sopprimendo una disposizione che prevedeva un regime contributivo differenziato per particolari tipologie di diritti ora disciplinate aliunde.

Casi pratici

Caso 1: Contestazione del contributo d'asta per le frequenze 5G

L'operatore Alfa S.p.A. partecipa a una gara per l'assegnazione di blocchi di spettro nella banda 3,6-3,8 GHz per il 5G. Il prezzo di riserva è fissato dal Ministero sulla base dei criteri di AGCOM, applicando le metodologie del comma 5 dell'art. 42. Al termine dell'asta, Alfa ritiene che il prezzo di riserva fosse sovrastimato rispetto al valore economico delle frequenze, considerando i costi degli obblighi di copertura previsti come condizioni associate ai diritti d'uso. Alfa presenta ricorso al TAR Lazio, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e la mancata considerazione dei costi dei vincoli imposti. Il Ministero deposita la metodologia di calcolo di AGCOM, dimostrando che i costi degli obblighi di copertura sono stati espressamente dedotti dal prezzo di riserva in conformità al comma 5, lettera b).

Caso 2: Operatore televisivo DTT e regime contributivo speciale

Tizio, direttore legale di una società titolare di una rete televisiva in digitale terrestre, si trova a dover rinnovare la concessione delle frequenze assegnate in ambito locale. L'ufficio tecnico ha erroneamente predisposto la documentazione facendo riferimento ai criteri generali di AGCOM, ma il funzionario ministeriale fa notare che, ai sensi dell'art. 42, comma 6, i contributi per gli operatori DTT sono disciplinati dai commi 172-176 della legge 208/2015, e che la procedura e i valori applicabili sono quelli ivi previsti. Tizio aggiorna la domanda in conformità al regime speciale, ottenendo il rinnovo con un contributo sensibilmente diverso da quello che avrebbe pagato applicando i criteri ordinari.

Caso 3: Contributo per l'installazione di antenne su suolo pubblico

L'operatore Beta chiede al Comune di Sempronio il diritto di installare un'antenna per reti mobili su un'area pubblica. Il Comune quantifica il canone di occupazione con un importo che Beta ritiene sproporzionato e non trasparente nella metodologia di calcolo. Beta invoca l'art. 42, comma 3, in combinato con l'art. 54, comma 2, del Codice, che impone trasparenza, obiettiva giustificazione e proporzionalità anche per i contributi relativi ai diritti di installazione. Il Comune, sollecitato da AGCOM in sede di vigilanza, è tenuto a pubblicare i criteri di calcolo e a rideterminare il canone applicando i parametri proporzionali stabiliti dalla normativa.

Domande frequenti

Chi stabilisce quanto pagano gli operatori per usare le frequenze?

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fissa i contributi in concreto, ma sulla base dei criteri definiti da AGCOM. La separazione garantisce che i parametri economici siano elaborati dall'autorità di regolamentazione indipendente e che il Ministero li applichi rispettando i principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione previsti dall'art. 42 del Codice.

I contributi per le frequenze possono essere ridotti se l'operatore ha obblighi di copertura?

Sì. L'art. 42, comma 5, lettera b), prescrive che nel fissare i contributi si tengano conto i costi derivanti dalle condizioni associate ai diritti d'uso. Se le frequenze sono assegnate con obblighi di copertura o di qualità del servizio, il valore di tali oneri deve ridurre il contributo, o almeno essere considerato nella metodologia di calcolo, per assicurarne la proporzionalità.

Gli operatori televisivi in digitale terrestre pagano gli stessi contributi degli operatori mobili?

No. Per gli operatori di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre (DTT) esiste un regime speciale: i contributi sono determinati dal Ministero secondo i commi 172-176 della legge 208/2015, non in base ai criteri generali di AGCOM. Questo regime tiene conto delle specificità del settore televisivo, degli obblighi di servizio e delle particolari modalità di pianificazione delle frequenze broadcast.

Cosa sono i prezzi di riserva nelle gare per le frequenze?

I prezzi di riserva sono i contributi minimi al di sotto dei quali i diritti d'uso dello spettro non possono essere assegnati nelle procedure di selezione (gare, aste). La loro funzione è impedire che le frequenze siano acquisite a costo irrisorio da operatori che poi non le utilizzano, garantendo che il prezzo rifletta il valore economico reale della risorsa. L'art. 42, comma 5, lettera a), prevede espressamente questo meccanismo.

I Comuni possono fissare liberamente i canoni per le antenne installate su suolo pubblico?

No. L'art. 42, comma 3, rinviando all'art. 54, comma 2, del Codice, impone che i contributi per i diritti di installazione su proprietà pubbliche rispettino i principi di trasparenza, obiettiva giustificazione e proporzionalità. I Comuni devono pubblicare i criteri di calcolo e non possono fissare canoni arbitrari o discriminatori tra operatori in posizione analoga.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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