Autore: Andrea Marton

  • Art. 52 D.Lgs. 259/2003 – Limitazioni legali della proprietà

    Art. 52 D.Lgs. 259/2003 – Limitazioni legali della proprietà

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

    2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

    3. Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

    4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

    5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

    6. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all’articolo 51, comma 1, può,…, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione elettronica ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

    7. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l’ultimo periodo del comma 6.

    8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell’immobile non è dovuta alcuna indennità.

    9. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 214 CPI – Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine

    Art. 214 CPI – Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

    2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

    3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

    4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

  • Art. 106 Bis TUIR: Credito per le imposte pagate all’estero e

    Art. 106 Bis TUIR: Credito per le imposte pagate all’estero e

    Art. 106 Bis TUIR – Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.”)

    In vigore dal 10/12/2000 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 1

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467.

    “1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonche’ quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e’ riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.”

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  • Art. 132 DPR 495/1992 – Segnali di conferma

    Art. 132 DPR 495/1992 – Segnali di conferma

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.

    2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità.

    3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.

    4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.

    5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto.

    6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286). In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.

    7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.

  • Comma 866 LB 2026: copertura assunzioni Ente parco a invarianza

    Comma 866 LB 2026: copertura assunzioni Ente parco a invarianza

    Comma 866 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    866. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell’Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 643 Codice della Navigazione – Competenza

    Art. 643 Codice della Navigazione – Competenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.

  • Art. 584 Codice della Navigazione – Verificazione della relazione di eventi straordinari

    Art. 584 Codice della Navigazione – Verificazione della relazione di eventi straordinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale. Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata. Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione. Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse. DELLE CAUSE MARITTIME Disposizioni generali

  • Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall’interruzione per malattia o infortunio. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con trattamenti specifici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Comporto e integrazione malattia – CCNL Farmacie Private
    Anzianità di servizio Periodo di comporto Integrazione datoriale
    Fino a 3 anni 6 mesi (180 giorni di calendario) 100% retrib. per i primi 30 gg; 75% dal 31° al 180°
    Da 3 a 6 anni 9 mesi (270 giorni) 100% per i primi 60 gg; 75% dal 61° al 270°
    Oltre 6 anni 12 mesi (360 giorni) 100% per i primi 90 gg; 75% dal 91° al 360°
    Malattia oncologica / cronica grave Comporto prolungato (accordo individuale) Possibile proroga del comporto per accordo

    Importi e durate indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. L’integrazione datoriale si calcola sulla differenza tra retribuzione normale e indennità INPS (40% nei primi 20 gg di malattia, 50% dal 21° al 180° per i non-operai).

    Il comporto: cos'è e come si calcola

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per la sola ragione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). Scaduto il comporto senza guarigione, il datore può legittimamente risolvere il rapporto.

    Nel CCNL Farmacie Private il comporto è progressivo in base all’anzianità: da 6 mesi (anzianità breve) a 12 mesi (anzianità consolidata). Si contano i giorni di calendario di assenza per malattia nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (comporto per sommatoria): non occorre che le assenze siano consecutive.

    È importante distinguere tra comporto secco (periodo unico continuativo) e comporto per sommatoria (accumulo di più periodi discontinui): il CCNL Farmacie applica il comporto per sommatoria su base triennale scorrevole.

    Indennità INPS e integrazione contrattuale

    Durante la malattia il lavoratore riceve:

    1. Indennità INPS: per i lavoratori dipendenti privati, l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. “giorni di carenza”, non retribuiti dall’INPS salvo integrazione contrattuale)
    2. Integrazione datoriale: il CCNL obbliga il datore a integrare l’indennità INPS fino a raggiungere la percentuale contrattuale della retribuzione normale (100% o 75% a seconda della fascia e dell’anzianità)

    I giorni di carenza (i primi 3 di ogni evento morboso) sono a carico del lavoratore secondo la legge, ma molti CCNL (incluso quello delle farmacie) prevedono l’integrazione totale anche dei giorni di carenza, almeno per un numero limitato di eventi nell’anno.

    Infortunio sul lavoro e INAIL

    L’infortunio sul lavoro (incidente accaduto in occasione di lavoro) e la malattia professionale (causata dall’attività lavorativa) rientrano nella tutela INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

    In caso di infortunio sul lavoro:

    • Dal 1° giorno: il datore paga la giornata dell’infortunio per intero
    • Dal 2° al 3° giorno: il datore integra al 60% (INAIL non copre i primi 3 giorni)
    • Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra fino al 100%
    • Dal 91° giorno in poi: INAIL sale al 75%; il CCNL integra fino al 100%

    Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria: il lavoratore infortunato è tutelato per l’intero periodo di inabilità, senza rischio di superamento del comporto.

    Aspettativa non retribuita e tutele aggiuntive

    Superato il comporto senza guarigione, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore non è obbligato a concederla (salvo accordo aziendale), ma la prassi in molte farmacie prevede la concessione per gravi patologie documentate.

    Durante l’aspettativa non retribuita:

    • Non maturano ferie, TFR, scatti di anzianità
    • Il lavoratore può iscriversi volontariamente alla contribuzione INPS
    • Il rapporto resta sospeso ma non risolto

    Per le patologie oncologiche il D.Lgs. 105/2022 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1158) ha rafforzato le tutele: diritto a riduzione o adeguamento dell’orario di lavoro per cure, con possibilità di lavoro agile se compatibile con le mansioni.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata e comporto per sommatoria
    Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni di anzianità) ha accumulato negli ultimi 3 anni: 15 gg nel 2024, 30 gg nel 2025, 40 gg nel primo semestre 2026 = 85 giorni su base triennale. Il comporto applicabile è 270 giorni (3-6 anni anzianità). Tizio è ancora ben al di sotto del limite: può ammalarsi ancora per circa 185 giorni prima di raggiungere il comporto.
    Caia – Infortunio in farmacia
    Caia (commessa 4° livello) scivola in magazzino e si rompe il polso: 30 giorni di prognosi. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Nei primi 3 giorni il datore integra la retribuzione al 60%. Dal 4° al 30° giorno: INAIL paga il 60%, il CCNL integra fino al 100%. Nessun giorno viene contato nel comporto per malattia ordinaria.
    Sempronio – Superamento del comporto
    Sempronio (6° livello, 2 anni anzianità) ha accumulato 190 giorni di assenza per malattia in 36 mesi: supera il comporto di 180 giorni (fino a 3 anni anzianità). Il datore lo contatta formalmente per comunicare il superamento del comporto e l’intenzione di risolvere il rapporto. Sempronio richiede un’aspettativa non retribuita di 60 giorni per tentare di guarire: il datore valuta e concede discrezionalmente l’aspettativa.

    Domande frequenti

    Cosa succede se supero il periodo di comporto?
    Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per superamento del comporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Prima del licenziamento deve comunicare formalmente il superamento e attendere che il lavoratore rientri. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle mensilità di preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).
    I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
    I primi 3 giorni di ogni evento morboso sono i ‘giorni di carenza’: l’INPS non li copre. Il CCNL Farmacie Private prevede di norma l’integrazione parziale o totale dei giorni di carenza per un numero limitato di eventi nell’anno (verificare il testo contrattuale vigente).
    L'infortunio viene contato nel comporto?
    No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL) non si computa nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore infortunato è tutelato per l’intera durata dell’inabilità.
    Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
    Entrambi: l’INPS eroga l’indennità di malattia (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno); il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL (100% o 75%) tramite il meccanismo dell’anticipazione in busta paga e del conguaglio con l’INPS.
    Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
    Sì, il datore può assumere personale a tempo determinato in sostituzione del farmacista assente per malattia (art. 19, D.Lgs. 81/2015). La sostituzione non pregiudica il diritto del lavoratore malato al rientro alla guarigione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 279 Cod. Amb. – sanzioni

    Art. 279 Cod. Amb. – sanzioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’ articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’ articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.

    2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

    2-bis. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

    3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro . È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all’articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 136

    4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro .

    5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

    6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda fino a milletrentadue euro.

    7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

  • Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 125 c.c. – Azione del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

  • Art. 50 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di concedere interessi

    Art. 50 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di concedere interessi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. In deroga all’articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, gli emittenti di token di moneta elettronica non concedono interessi in relazione ai token di moneta elettronica.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token di moneta elettronica.

    3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altro beneficio legati alla durata del periodo di detenzione di un token di moneta elettronica da parte del suo possessore sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti aventi un effetto equivalente a quello di un interesse percepiti dal possessore del token di moneta elettronica direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati al token di moneta elettronica, oppure attraverso la remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

  • Art. 6 TULPS – Ricorso gerarchico e annullamento ministeriale

    Art. 6 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

    Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

    Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.