← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'esecuzione forzata su navi e galleggianti si promuove davanti al tribunale o al pretore della circoscrizione in cui la nave si trova al momento dell'avvio della procedura.
  • La competenza dipende dal tipo di bene: il tribunale è competente per le navi maggiori, il pretore (oggi tribunale monocratico) per le navi minori e i galleggianti.
  • Il sequestro giudiziario e conservativo di navi e galleggianti segue invece le regole di competenza del codice di procedura civile, non quelle speciali del Codice della navigazione.
  • Il criterio della territorialità mobile — luogo ove si trova la nave — è centrale per evitare conflitti di competenza su beni per natura itineranti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 643 Codice della Navigazione — Competenza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.

Commento

Ratio e contesto sistematico

L'articolo 643 del Codice della navigazione apre la sezione dedicata all'esecuzione forzata e alle misure cautelari di navi e galleggianti, dettando le regole di competenza giurisdizionale. La norma si giustifica con la peculiarità del bene oggetto di esecuzione: la nave è un bene mobile registrato di grande valore, capace di spostarsi tra giurisdizioni diverse e soggetto a un regime pubblicitario speciale (registro navale). La disciplina del codice di procedura civile sull'esecuzione immobiliare non è direttamente applicabile, e neppure quella sull'esecuzione sui beni mobili ordinari; occorre dunque una norma ad hoc che individui il giudice competente.

Criterio di competenza per l'esecuzione forzata: il luogo di situazione

Per l'esecuzione forzata, il legislatore ha scelto un criterio di competenza di natura territoriale-reale: è competente il tribunale o il pretore nella cui circoscrizione la nave o il galleggiante si trova al momento della promozione dell'esecuzione. Si tratta di un criterio analogo a quello adottato per i beni immobili (luogo di situazione), adattato alla mobilità del bene nautico. Il momento rilevante è quello dell'avvio del procedimento esecutivo — in pratica, il momento del deposito del ricorso per il pignoramento — non quello successivo della vendita. Questo criterio ha il vantaggio della certezza e della prossimità: il giudice del luogo in cui la nave è fisicamente presente può esercitare efficacemente i poteri di vigilanza e gestione che l'esecuzione richiede.

Distinzione tra navi maggiori e navi minori

Come già per il procedimento di limitazione (art. 642), anche per l'esecuzione forzata il Codice distingue tra navi maggiori (stazza lorda superiore a 25 tonnellate, iscritte nei registri navali) e navi minori e galleggianti. Le prime sono soggette alla competenza del tribunale in composizione collegiale; le seconde rientrano nella competenza del pretore, oggi tribunale monocratico. Questa distinzione riflette la proporzione tra la rilevanza economica del bene e la struttura dell'organo giudicante: un'esecuzione su una grande nave portacontainer richiede competenze e risorse diverse rispetto a quella su un'imbarcazione da diporto di modesta stazza.

Competenza per il sequestro giudiziario e conservativo

Il secondo periodo dell'art. 643 introduce una deroga importante: per il sequestro giudiziario e conservativo di navi e galleggianti non si applicano le regole speciali di competenza del Codice della navigazione, bensì quelle ordinarie del codice di procedura civile. Il rinvio al c.p.c. significa che la competenza per il sequestro segue i criteri generali in materia cautelare: è competente il giudice della causa di merito, oppure, nei casi di urgenza e ante causam, il giudice competente secondo i criteri ordinari. Questa scelta legislativa riflette la natura accessoria delle misure cautelari rispetto al giudizio principale, e la conseguente opportunità di mantenerle nell'orbita del giudice naturale della controversia, che conosce già le ragioni del credito azionato.

Coordinamento con le convenzioni internazionali

In materia di sequestro conservativo di navi, il diritto italiano deve coordinarsi con la Convenzione di Bruxelles del 1952 (Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo di navi marittime), ratificata dall'Italia con L. 1244/1957. Tale convenzione detta regole speciali di competenza per il sequestro internazionale di navi, che si sovrappongono parzialmente alle disposizioni del c.p.c. richiamato dall'art. 643. In caso di conflitto, la normativa convenzionale prevale in forza del principio di specialità e della gerarchia delle fonti internazionali. Il giudice italiano, quando procede al sequestro di una nave di bandiera straniera o in controversie con elementi di internazionalità, è tenuto a verificare la compatibilità del provvedimento con le regole convenzionali.

Casi pratici

Caso 1: Esecuzione forzata su nave maggiore nel porto di Genova

Caio vanta un credito non onorato nei confronti dell'armatore Tizio e intende procedere all'espropriazione forzata della nave 'Aquila del Tirreno', attualmente ormeggiata nel porto di Genova. Caio presenta ricorso per pignoramento davanti al Tribunale di Genova, che è il giudice competente in base all'art. 643, essendo la nave una nave maggiore e trovandosi nella circoscrizione di quel tribunale al momento dell'avvio dell'esecuzione.

Caso 2: Sequestro conservativo e competenza per il giudice di merito

Sempronio, in attesa dell'esito di una controversia per danni da urto pendente davanti al Tribunale di Napoli, chiede il sequestro conservativo della nave di Tizio, che si trova temporaneamente nel porto di Civitavecchia. Poiché per il sequestro conservativo si applica il c.p.c. e non la regola speciale dell'art. 643, il giudice competente è quello della causa di merito (Napoli), salva diversa regola per il sequestro ante causam.

Caso 3: Controversia sulla competenza per una nave minore

Caio intende procedere all'esecuzione forzata su un motoscafo da trasporto passeggeri (15 tonnellate di stazza) di proprietà dell'armatore Sempronio, ormeggiato a La Spezia. Poiché si tratta di una nave minore, la competenza spetta al pretore (oggi tribunale monocratico) di La Spezia, e non al tribunale in composizione collegiale.

Domande frequenti

Qual è il criterio di competenza per l'esecuzione forzata su navi?

È competente il tribunale (per le navi maggiori) o il pretore, oggi tribunale monocratico (per le navi minori e i galleggianti), nella circoscrizione in cui la nave si trova al momento della promozione dell'esecuzione forzata.

La competenza per il sequestro di navi segue le stesse regole dell'esecuzione forzata?

No. Il secondo comma dell'art. 643 rinvia al codice di procedura civile per il sequestro giudiziario e conservativo di navi e galleggianti, escludendo l'applicazione del criterio speciale del luogo di situazione della nave.

Cosa succede se la nave si sposta in un'altra circoscrizione dopo l'avvio dell'esecuzione?

La competenza si determina al momento dell'avvio del procedimento esecutivo. Lo spostamento successivo della nave non incide sulla competenza già radicata davanti al giudice del luogo in cui si trovava all'atto del deposito del ricorso.

Esistono norme internazionali sul sequestro di navi che possono prevalere sull'art. 643?

Sì. La Convenzione di Bruxelles del 1952 sul sequestro conservativo di navi marittime, ratificata dall'Italia, detta regole speciali di competenza internazionale che prevalgono sul diritto interno in caso di controversie con elementi di internazionalità.

Un galleggiante può essere oggetto di esecuzione forzata secondo le norme del Codice della navigazione?

Sì. L'art. 643 si applica anche ai galleggianti, per i quali la competenza spetta al pretore (oggi tribunale monocratico) della circoscrizione in cui il galleggiante si trova al momento dell'avvio dell'esecuzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.