Art. 212 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni in materia di privatizzazioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Il secondo periodo dell’ articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , è sostituito dal seguente: “La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”. Nota all’art. 212: – Il testo vigente dell’ art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), già modificato dall’ art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504 , convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 3 (Altre clausole statutarie). –
1. Le società operanti nei settori di cui all’art. 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all’art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all’ art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 , come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.
2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall’iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “.