Autore: Andrea Marton

  • Art. 599 Codice della Navigazione – Nomina di consulenti tecnici

    Art. 599 Codice della Navigazione – Nomina di consulenti tecnici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

  • Art. 215 TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 215 TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 215 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

  • Particolarità del settore farmaceutico: turni, indennità e responsabilità del farmacista collaboratore

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il settore farmaceutico presenta specificità uniche nel panorama del lavoro dipendente italiano: la presenza di un professionista abilitato (il farmacista) con obblighi legali e deontologici, i turni di guardia obbligatori per legge, le indennità specifiche per servizio notturno e festivo, e la responsabilità professionale del farmacista collaboratore che opera in sostituzione del titolare. Il CCNL disciplina questi elementi in modo coerente con la normativa sanitaria e farmaceutica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Indennità specifiche del settore farmaceutico – CCNL Farmacie Private
    Indennità / Voce A chi spetta Entità indicativa Base normativa
    Indennità di responsabilità (sostituzione titolare) Farmacista che sostituisce il titolare per assenza Quota mensile aggiuntiva (importo CCNL) CCNL, art. 2094 + 2095 c.c.
    Indennità di turno notturno Tutti i dipendenti in turno 22:00-6:00 Quota oraria o forfait mensile D.Lgs. 66/2003 + CCNL
    Indennità domenicale Tutti i dipendenti in turno domenicale ~10-15 € per turno domenicale CCNL Farmacie
    Indennità festività infrasettimanale Tutti i dipendenti in servizio festivo +30% sulla quota oraria CCNL Farmacie
    Indennità di guardia notturna (farmacia di guardia) Farmacista in turno di guardia continua Quota specifica per notte di guardia CCNL + normativa sanitaria regionale
    Indennità di reperibilità Personale reperibile fuori orario Quota oraria per ora di reperibilità CCNL Farmacie

    Importi esatti da verificare sul testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. Le indennità non sono cumulabili se relative allo stesso istituto.

    Il farmacista collaboratore: responsabilità professionali e legali

    Il farmacista collaboratore è una figura unica nel panorama del lavoro dipendente: è al tempo stesso un lavoratore subordinato e un professionista iscritto all’Ordine con obblighi legali autonomi e deontologici indipendenti dal rapporto contrattuale.

    La responsabilità del farmacista collaboratore si articola su più livelli:

    • Responsabilità professionale civile: risponde per danni causati da errori nella dispensazione dei farmaci (es. errore nel dosaggio consigliato, dispensazione di farmaco controindicato con altro farmaco già assunto dal paziente)
    • Responsabilità penale: in caso di dispensazione illecita di farmaci soggetti a ricetta (art. 147 D.Lgs. 219/2006), preparazione di farmaci non conformi (art. 441 c.p. adulterazione), omissione di atti d’ufficio in urgenza
    • Responsabilità deontologica: il Codice Deontologico dei Farmacisti (FNOMCeO) impone obblighi di aggiornamento ECM, di rifiuto di dispensazione non appropriata, di tutela del paziente

    Il datore (titolare) risponde in via concorrente per i comportamenti del collaboratore in forza del rapporto di preposizione (art. 2049 c.c.), ma il farmacista collaboratore non è esonerato dalla responsabilità personale.

    I turni di guardia: obblighi di legge e organizzazione

    La normativa farmaceutica (R.D. 1265/1934, D.L. 1/2012, normative regionali) impone alle farmacie di garantire la continuità del servizio al pubblico attraverso un sistema di turni e guardie organizzato dalle autorità sanitarie locali (ASL, Comuni).

    Il piano di turni stabilisce:

    • Le farmacie di turno diurno nelle domeniche e festività (alcune farmacie aprono mentre le altre restano chiuse)
    • Le farmacie di guardia notturna (apertura continuata nelle ore notturne, di norma in rotazione mensile)
    • Le farmacie di pronto intervento (reperibili su chiamata per urgenze notturne tramite campanello)

    L’obbligo di guardia è a carico della farmacia come esercizio, non del singolo dipendente: è il titolare che organizza i turni interni per coprire il servizio obbligatorio. Il dipendente assegnato al turno di guardia ha diritto alle indennità contrattuali specifiche.

    Indennità di responsabilità del sostituto del titolare

    Quando il titolare di farmacia è assente (per ferie, malattia, formazione, o altro) e delega la direzione tecnica della farmacia al farmacista collaboratore, quest’ultimo assume responsabilità aggiuntive che il CCNL remunera con un’indennità di responsabilità aggiuntiva al normale minimo tabellare.

    L’indennità spetta per ogni giorno in cui il farmacista collaboratore svolge effettivamente funzioni di sostituto del titolare con piena responsabilità della conduzione della farmacia. Se la sostituzione diventa stabile e continuativa, il farmacista matura il diritto al passaggio alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro) con la relativa voce retributiva.

    Il farmacista collaboratore che sostituisce il titolare deve:

    • Essere iscritto all’Ordine nella provincia dove opera la farmacia
    • Comunicare la sostituzione all’ASL competente secondo le modalità previste dalla normativa regionale
    • Garantire la piena operatività della farmacia, incluso il servizio su ricetta e le preparazioni galeniche

    Obbligo ECM e formazione continua del farmacista

    I farmacisti iscritti all’Ordine sono soggetti all’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM): devono maturare 150 crediti formativi nel triennio, pena la segnalazione all’Ordine provinciale. L’ECM è un obbligo professionale personale del farmacista, indipendente dal rapporto di lavoro dipendente.

    Il titolare di farmacia ha interesse a che i propri farmacisti collaboratori siano aggiornati professionalmente: può sostenere i costi della formazione ECM del collaboratore come welfare aziendale o come costo aziendale deducibile. Tuttavia non è obbligato per legge a farlo nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.

    Il CCNL può prevedere ore di permesso retribuito dedicate alla formazione professionale obbligatoria (aggiornamento ECM, corsi abilitanti per nuovi servizi in farmacia come il Test molecolare rapido per COVID, la vaccinazione in farmacia, lo screening del diabete). Queste ore, se previste, non gravano sul monte ferie né sul ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista di guardia notturna
    Tizio (farmacista 2° livello) è assegnato al turno di guardia notturna di sabato: 22:00-8:00 (10 ore). Il piano ASL impone alla farmacia di effettuare guardia notturna 1 sabato al mese in rotazione. Tizio riceve: indennità di guardia notturna (quota contrattuale per la notte intera) + indennità oraria notturna per le ore 22:00-6:00 + retribuzione ordinaria delle ore residue. Il turno non supera le 8 ore notturne medie mensili consentite.
    Caia – Sostituzione del titolare per ferie
    Caia (farmacista 1° livello) sostituisce il titolare per 3 settimane di ferie estive. Assume la direzione tecnica della farmacia con comunicazione all’ASL. Per 21 giorni riceve l’indennità di responsabilità del sostituto titolare (quota giornaliera aggiuntiva) oltre al normale minimo. Se la sostituzione si prolunga per più di 3 mesi continuativi, Caia matura diritto al riconoscimento stabile della qualifica di direttore tecnico.
    Sempronio – Errore in dispensazione e responsabilità
    Sempronio (farmacista 2° livello) dispensa per errore un antibiotico invece del farmaco prescritto: il paziente subisce una reazione allergica. La responsabilità è in primo luogo personale del farmacista collaboratore (errore professionale). Il datore risponde solidalmente ex art. 2049 c.c. La polizza di responsabilità civile professionale del farmacista (se stipulata) copre i danni al paziente. L’Ordine provinciale può avviare un procedimento disciplinare.

    Domande frequenti

    Il farmacista collaboratore è personalmente responsabile per gli errori in farmacia?
    Sì. Il farmacista collaboratore risponde personalmente per gli errori professionali commessi nell’esercizio delle proprie mansioni (responsabilità civile e penale). Il titolare risponde solidalmente ex art. 2049 c.c. (responsabilità del preponente per i fatti del preposto). La stipula di una polizza RC professionale è fortemente consigliata.
    Cosa riceve il farmacista durante la guardia notturna?
    Il farmacista in turno di guardia notturna riceve: la retribuzione normale per le ore lavorate, l’indennità notturna contrattuale per le ore tra le 22:00 e le 6:00, e l’eventuale indennità specifica di guardia prevista dal CCNL. Gli importi esatti sono nel testo del contratto vigente.
    Il titolare deve pagare l'ECM del farmacista collaboratore?
    Non è un obbligo di legge, ma molti titolari sostengono le spese di formazione ECM del collaboratore come investimento professionale o welfare aziendale. Alcune RSA e contratti integrativi aziendali prevedono permessi retribuiti per la formazione ECM obbligatoria.
    La farmacia può essere chiusa se il farmacista collaboratore è assente?
    Se l’assenza del farmacista (unico collaboratore della farmacia) non consente di garantire la presenza di un laureato in farmacia abilitato durante l’orario di apertura obbligatorio, il titolare deve sospendere il servizio o trovare un sostituto. L’apertura senza farmacista abilitato è sanzionata dall’autorità sanitaria.
    Esiste una distinzione tra CCNL Farmacie Private e CCNL Assofarm?
    Sì, sono due contratti collettivi distinti. Il CCNL Farmacie Private (Federfarma) si applica alle farmacie private convenzionate SSN di proprietà di persone fisiche o società private. Il CCNL Assofarm si applica alle farmacie comunali gestite da aziende speciali, società partecipate dai Comuni o enti locali. Minimi retributivi e istituti contrattuali possono differire tra i due contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sorveglianza sanitaria e visita di idoneità: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che il lavoratore è esposto a rischi specifici (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi ecc.). Il medico competente effettua visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore e al cambio mansione, e rilascia un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, artt. 38-42

    Tabella riepilogativa

    Tipologie di visita medica (D.Lgs. 81/2008)
    Tipo di visita Quando si effettua
    Preventiva Prima dell’assunzione o dell’adibizione a mansione a rischio
    Periodica Con cadenza stabilita dal medico competente in base al rischio
    Su richiesta del lavoratore Quando il lavoratore ritiene che vi sia correlazione tra disturbi e lavoro
    Al cambio mansione In caso di passaggio a mansione con diverso profilo di rischio
    Prima della ripresa del lavoro Dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi
    All’atto della cessazione Per esposizioni a specifici agenti (amianto, cancerogeni ecc.)

    Quando scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria

    La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la normativa lo prevede in funzione del rischio lavorativo specifico: esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici o cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per più di 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri rischi elencati nel D.Lgs. 81/2008 e nei suoi allegati. Non è invece generalizzata a tutti i rapporti di lavoro.

    Il ruolo del medico competente

    Il medico competente è un professionista con titoli e requisiti definiti dalla legge, nominato dal datore. Non è il medico di base del lavoratore né il medico INAIL: ha un ruolo autonomo e indipendente. Collabora alla valutazione dei rischi, effettua le visite, tiene la cartella sanitaria individuale e informa il lavoratore sullo stato di salute in relazione alla mansione.

    Il giudizio di idoneità

    Al termine di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato al datore e al lavoratore; entrambi possono ricorrere all’Organo di Vigilanza competente (ASL/ATS) entro 30 giorni.

    Casi pratici

    Tizio – addetto al magazzino con movimentazione manuale

    Tizio movimenta carichi pesanti ogni giorno. Il datore è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria con visite periodiche: il medico competente valuterà lo stato della colonna vertebrale e indicherà eventuali limitazioni (es. peso massimo sollevabile).

    Caia – 45 giorni di malattia

    Caia è rimasta assente 45 giorni per un problema lombare. Rientrando, non è obbligatoria la visita medica (la soglia di legge è 60 giorni); può però richiederla di sua iniziativa se ritiene che i disturbi siano correlati all’attività lavorativa.

    Sempronio – assenza di 70 giorni

    Sempronio ha superato i 60 giorni di assenza continuativa. Prima di rientrare in servizio il datore deve disporre una visita del medico competente per verificare l’idoneità alla ripresa della mansione specifica.

    Domande frequenti

    Chi paga la visita del medico competente?

    Le spese della sorveglianza sanitaria sono interamente a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene alcun costo.

    Il lavoratore può rifiutare la visita medica?

    Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite previste dalla sorveglianza sanitaria. Il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari; il medico competente non può tuttavia procedere a visita coatta.

    Posso vedere la mia cartella sanitaria?

    Sì. Il lavoratore ha diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di riceverne copia. La cartella è custodita dal medico competente nel rispetto delle norme sulla privacy.

    Cosa succede se non sono idoneo alla mansione?

    In caso di inidoneità, il datore deve adottare le misure indicate dal medico competente: modifica della mansione, limitazioni operative o, se l’inidoneità è permanente e assoluta, valutazione di mansioni alternative compatibili prima di procedere ad altri provvedimenti.

    Con quale frequenza si svolgono le visite periodiche?

    La periodicità è stabilita dal medico competente in base al tipo di rischio e alle condizioni di salute del lavoratore. La legge fissa alcuni intervalli minimi per specifici rischi, ma il medico può ridurli se lo ritiene necessario.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 49 D.Lgs. 259/2003 – Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

    Art. 49 D.Lgs. 259/2003 – Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L’istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

    2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

    3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza unicamente all’amministrazione procedente.

    4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

    5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all’articolo 14-quinquies e dei termini pari o inferiori a trenta giorni, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

    6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

    7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. 7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all’ articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri: a) nei casi in cui l’esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l’operatore di rete comunica l’inizio dei lavori all’ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell’allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l’invio della predetta comunicazione e comunque prima dell’avvio dei lavori, l’operatore presenta ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un’istanza per l’adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza; decorso inutilmente tale termine, l’operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti; b) nei casi in cui l’esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l’operatore di rete comunica l’inizio dei lavori all’ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell’allegato 12-bis annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall’invio della comunicazione, l’operatore può dare avvio ai lavori. 7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l’ente proprietario della strada può concordare con l’operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell’infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall’operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultralarga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.

    8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l’istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.

    9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’ articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all’installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

    10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione all’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

    11. Salve le disposizioni di cui all’articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

    12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 50, comma 2, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.

    13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 300 SIC – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    Art. 300 SIC – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    Art. 300 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

    In vigore dal 15/05/2008

    1 . L’ articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). –

    1. In relazione al delitto di cui all’ articolo 589 del codice penale , commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’ articolo 589 del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    3. In relazione al delitto di cui all’ articolo 590, terzo comma, del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.». Nota all’art. 300: – Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001 , si veda nota alle premesse. – Per il testo dell’ art. 589 del codice penale , si veda nota all’art. 2.

  • Art. 2 RD 12/1941 – Del pubblico ministero

    Art. 2 RD 12/1941 – Del pubblico ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Del pubblico ministero). Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero. 110a

  • Art. 58 D.Lgs. 174/2016 – Richieste di documenti e informazioni

    Art. 58 D.Lgs. 174/2016 – Richieste di documenti e informazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

    2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate. 2-bis: Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

  • Art. 35 Reg. (UE) 2022/2065 – Attenuazione dei rischi

    Art. 35 Reg. (UE) 2022/2065 – Attenuazione dei rischi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

    a) l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;

    b) l'adeguamento delle condizioni generali e la loro applicazione;

    c) l'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare in relazione all'incitamento illegale all'odio e alla violenza online, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione dei contenuti;

    d) la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione;

    e) l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

    f) il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

    g) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21;

    h) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48;

    i) l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia online al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni;

    j) l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi;

    k) il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

    2. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:

    a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità degli articoli 39, 40 e 42;

    b) le migliori pratiche che consentano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

    Tali relazioni presentano i rischi sistemici suddivisi per Stato membro in cui si sono verificati e in tutta l'Unione, se del caso.

    3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

  • Art. 56 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

    Art. 56 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE classifica i token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:

    a) durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o

    b) durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    2. Se diversi emittenti emettono lo stesso token di moneta elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

    3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o qualora il token di moneta elettronica si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

    4. Laddove concluda che un token di moneta elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo e lo notifica all’emittente di tale token di moneta elettronica, all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

    5. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di detto token e la rispettiva autorità competente.

    6. Se un token di moneta elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’emittente di tale token di moneta elettronica sono trasferite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    7. In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token di moneta elettronica significativi sono concentrati nello Stato membro d’origine. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma. Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato membro d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.

    8. Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token di moneta elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Laddove concluda che taluni token di moneta elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token di moneta elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token di moneta elettronica, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

    9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token di moneta elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di detti token e la rispettiva autorità competente.

    10. Se un token di moneta elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’emittente di tale token di moneta elettronica sono trasferite dall’ABE all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

  • Art. 14 RD 12/1941 – Potestà di polizia dei giudici

    Art. 14 RD 12/1941 – Potestà di polizia dei giudici

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Potestà di polizia dei giudici. Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

  • Art. 147 DPR 495/1992 – Frecce direzionali

    Art. 147 DPR 495/1992 – Frecce direzionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco.

    2. Le frecce direzionali sono: a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra; b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico; c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra; d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; f) freccia di rientro.

    3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.

    4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439).

    5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura II.440.

    6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.

    7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.