Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 26 T.U. Espropriazione – Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria

    Art. 26 T.U. Espropriazione – Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto determinativo dell’indennità provvisoria, l’autorità espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

    1-bis. L’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell’indennità al proprietario nei casi di cui all’articolo 20, comma 8.

    2. L’autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell’indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all’uopo stabilito.

    3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

    4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell’espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l’effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

    5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante.

    6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.

    7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

    8. Il provvedimento dell’autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia.

    9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l’autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.

    10. Il promotore dell’espropriazione esegue il pagamento dell’indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l’opposizione alla stima definitiva della indennità.

    11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio.

  • Art. 195 quinquies TUF – (Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre…

    Art. 195 quinquies TUF – (Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre…

    Art. 195 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 )

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6 , 10 , 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 , ad eccezione dell’articolo 16.)) ((73))

  • Art. 149 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

    Art. 149 DPR 495/1992 – Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.

    2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45Œ rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90Œ rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).

    3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta riservati.

    4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.

    5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figure II.445/a, II.445/b, II.445/c).

  • Art. 9 DPR 487/1994 – Commissioni esaminatrici

    Art. 9 DPR 487/1994 – Commissioni esaminatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall’ articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    2. Per i concorsi di cui all’articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.

    5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall’amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.

    6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all’ articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

    7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l’individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; d) personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario; e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

    8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

    9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

    10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

    11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.

    12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

    13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 629 Codice della Navigazione – Deposito della somma limite

    Art. 629 Codice della Navigazione – Deposito della somma limite

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall'armatore, nonché di una congrua somma per le spese del procedimento.

  • Art. 1 D.Lgs. 148/2015 – Lavoratori beneficiari

    Art. 1 D.Lgs. 148/2015 – Lavoratori beneficiari

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all’articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio.

    2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

    3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. articolo successivo

  • Art. 301 bis SIC – (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di re…

    Art. 301 bis SIC – (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di re…

    Art. 301 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. ))

  • Art. 60 D.Lgs. 174/2016 – Audizioni personali di soggetti informati

    Art. 60 D.Lgs. 174/2016 – Audizioni personali di soggetti informati

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.

    2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l’ articolo 249 del codice di procedura civile.

    3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell’articolo 56.

    4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione che è rinviata a nuova data.

    5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

  • Art. 654 Codice della Navigazione – Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto

    Art. 654 Codice della Navigazione – Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione. Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

  • Art. 75 Cont. Trib. – Commissione tributaria centrale

    Art. 75 Cont. Trib. – Commissione tributaria centrale

    Art. 75 Cont. Trib. – Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Alle controversie, che alla data di cui all’art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, nonché, alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

    2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’art. 28.

    3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anzichè presentare l’istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l’esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

    4. Se non è stato richiesto l’esame da parte della Corte di cassazione e l’istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    5. […]

    6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

  • Art. 3 L. 89/2001 – Procedimento

    Art. 3 L. 89/2001 – Procedimento

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’ articolo 125 del codice di procedura civile

    2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

    3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

    4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell’ articolo 640 del codice di procedura civile.

    5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

    6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter.

    7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

  • Art. 254 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 254 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 254 L. Fall. – Rendiconto del curatore

    Rendiconto del curatore