Autore: Andrea Marton

  • Art. 35-ter L. 354/1975 – Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati

    Art. 35-ter L. 354/1975 – Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

    2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

    3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.

  • Art. 61 D.Lgs. 174/2016 – Ispezioni e accertamenti

    Art. 61 D.Lgs. 174/2016 – Ispezioni e accertamenti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell’indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l’ articolo 103 del codice di procedura penale.

    2. Nel corso dell’ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.

    3. L’accertamento diretto consiste nell’accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.

    4. L’ispezione e l’accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l’attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.

    5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell’ispezione e dell’accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.

    6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all’articolo 56, comma 1.

    7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.

  • Art. 628 Codice della Navigazione – Formazione dello stato attivo

    Art. 628 Codice della Navigazione – Formazione dello stato attivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell'articolo 621. Egli può disporre anche d'ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall'armatore o sulla consistenza e l'ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento.

  • Art. 605 Codice della Navigazione – Assistenza processuale dei minori

    Art. 605 Codice della Navigazione – Assistenza processuale dei minori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacità processuale. È sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

  • Art. 35-bis L. 354/1975 – Reclamo giurisdizionale

    Art. 35-bis L. 354/1975 – Reclamo giurisdizionale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

    3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

    4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa.

    4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa.

    5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

    7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

    8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • Art. 21 L. 218/1995 – Commorienza

    Art. 21 L. 218/1995 – Commorienza

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 294 SIC – Documento sulla protezione contro le esplosioni

    Art. 294 SIC – Documento sulla protezione contro le esplosioni

    Art. 294 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Documento sulla protezione contro le esplosioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni”.

    2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L; e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

    3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

    4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.

  • Art. 2 D.Lgs. 201/2022 – Definizioni

    Art. 2 D.Lgs. 201/2022 – Definizioni

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «enti locali»: gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; b) «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a), nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all’ articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall’ordinamento; c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente; e) «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell’Unione europea, avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività in un ambito determinato; f) «diritto speciale»: il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell’Unione europea, avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività in un ambito determinato; g) «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark; h) «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte; i) «costi efficienti»: costi di un’impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: maternita’, paternita’ e congedi parentali

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA integra le tutele legali di maternita’ e paternita’ riconoscendo il 100% della retribuzione durante l’astensione obbligatoria, contro l’80% previsto dalla legge. Il congedo parentale facoltativo e’ coperto secondo le norme del D.Lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158). Il settore e’ tra i piu’ attenti alla conciliazione vita-lavoro, con accordi aziendali che spesso ampliano le tutele legali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Maternita’ e paternita’ – CCNL ANIA e normativa vigente
    Istituto Durata Indennita’ legale Integrazione CCNL
    Astensione obbligatoria (maternita’) 5 mesi (2 pre + 3 post) 80% INPS 20% a carico datore = 100%
    Congedo paternita’ obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% INPS 100% gia’ garantito
    Congedo parentale facoltativo (6+6 mesi) Fino a 12 mesi totali (6+6) 30% INPS (1° mese madre+padre 80%) Integrazioni aziendali variabili
    Riposi per allattamento 2 ore al giorno (1 se orario <6h) 100% INPS 100%

    Riferimento normativo: D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita’) e D.Lgs. 105/2022. Le integrazioni contrattuali si applicano nei limiti e nelle condizioni del CCNL e degli accordi aziendali.

    L'astensione obbligatoria e l'integrazione al 100%

    Durante l’astensione obbligatoria per maternita’ (2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo, o diversa ripartizione a scelta della lavoratrice), l’INPS corrisponde un’indennita’ pari all’80% della retribuzione media globale. Il CCNL ANIA prevede che il datore di lavoro integri la quota mancante, portando il trattamento al 100% della retribuzione normale.

    Questo significa che la lavoratrice non subisce alcuna decurtazione del reddito durante i 5 mesi di astensione obbligatoria, a differenza di molti altri contratti del manifatturiero o del terziario.

    Paternita' obbligatoria e facoltativa

    Il D.Lgs. 105/2022 ha portato il congedo di paternita’ obbligatorio a 10 giorni lavorativi, con indennita’ al 100% a carico INPS. Il padre puo’ fruirne nei 2 mesi prima del parto e nei 5 mesi dopo, anche frazionato. E’ cumulabile con il congedo di paternita’ facoltativo (1 giorno in sostituzione della madre).

    I contratti aziendali del settore assicurativo spesso prevedono giorni aggiuntivi di paternita’ (fino a 15 giorni) retribuiti al 100% a carico datore, a testimonianza di una cultura aziendale attenta alla genitorialita’ condivisa.

    Congedo parentale: novita' del D.Lgs. 105/2022

    Il D.Lgs. 105/2022, attuativo della Direttiva EU Work-Life Balance, ha modificato in modo significativo il congedo parentale:

    • Ogni genitore ha diritto a 3 mesi non trasferibili + ulteriori 3 mesi trasferibili all’altro genitore, per un totale di 9 mesi tra i due (fino al 12° anno del figlio).
    • Il 1° mese di congedo parentale di ciascun genitore e’ indennizzato all’80% (novita’ 2023); ulteriori periodi al 30%.
    • L’indennita’ aumenta al 60% per il secondo mese (novita’ 2024 per lavoratrici).

    Il CCNL ANIA, tramite accordi aziendali, spesso integra l’indennita’ del congedo parentale portandola al 100% per periodi definiti (tipicamente i primi 3 mesi).

    Tutele aggiuntive e work-life balance

    Il settore assicurativo e’ tra i comparti con maggiore attenzione al work-life balance. Gli accordi aziendali di secondo livello nelle principali compagnie (Generali, Unipol, Allianz, Zurich, ecc.) prevedono spesso:

    • Nidi aziendali o contributi per l’asilo nido.
    • Telelavoro agevolato per il primo anno di vita del figlio.
    • Flessibilita’ di ingresso/uscita per genitori con figli under 3.
    • Congedi aggiuntivi retribuiti per adozioni internazionali.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita’ obbligatorio
    Tizio (Area C) utilizza i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita’ nelle prime settimane dalla nascita del figlio. L’INPS eroga il 100% dell’indennita’. La compagnia, per accordo aziendale, aggiunge altri 5 giorni retribuiti al 100% a carico datore. Tizio fruisce in totale di 15 giorni lavorativi a stipendio pieno.
    Caia – Maternita’ e rientro part-time
    Caia (funzionaria) utilizza i 5 mesi di astensione obbligatoria percependo il 100% della retribuzione. Dopo la fine del congedo obbligatorio, fruisce di 3 mesi di congedo parentale al 30% INPS integrato dall’azienda all’80%. Al rientro richiede il part-time orizzontale al 60% per 12 mesi. Il CCNL prevede diritto di precedenza per il part-time post-maternita’.
    Sempronio – Adozione internazionale
    Sempronio e’ padre adottivo. La legge estende al padre adottivo il congedo di paternita’ obbligatorio e facoltativo alle stesse condizioni dei genitori biologici. L’accordo aziendale riconosce 5 giorni aggiuntivi per adozioni internazionali, considerando le trasferte e le pratiche burocratiche.

    Domande frequenti

    La retribuzione e' al 100% durante la maternita' con il CCNL ANIA?
    Sì. Il CCNL ANIA integra l’indennita’ INPS (80%) fino al 100% per l’intera durata dell’astensione obbligatoria di 5 mesi.
    Quanti giorni di paternita' obbligatoria spettano?
    10 giorni lavorativi retribuiti al 100% ai sensi del D.Lgs. 105/2022. Molti accordi aziendali del settore assicurativo aggiungono ulteriori giorni a carico del datore.
    Il congedo parentale e' indennizzato?
    Il primo mese di ciascun genitore e’ indennizzato all’80% INPS (dal 2023). I periodi successivi al 30% (con integrazioni aziendali nel settore ANIA spesso fino all’80% per i primi 3 mesi).
    La maternita' riduce le ferie?
    No. L’astensione per maternita’ non intacca la maturazione delle ferie, degli scatti di anzianita’ e del TFR. Il periodo e’ computato come se la lavoratrice fosse in servizio attivo.
    Cosa sono i riposi per allattamento?
    Sono 2 ore giornaliere retribuite al 100% (1 ora se l’orario e’ inferiore a 6h) spettanti alla lavoratrice (o al padre in sostituzione) fino al primo anno di vita del bambino.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 RD 12/1941 – Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata

    Art. 15 RD 12/1941 – Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata. I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.

  • Art. 211 TUF – Modifiche al T.U. bancario

    Art. 211 TUF – Modifiche al T.U. bancario

    Art. 211 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Modifiche al T.U. bancario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: “Articolo 52 – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti

    1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

    2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.

    3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo

    23. 4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.”.

    2. All’articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: “6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”.

    3. All’articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: “5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall’articolo 107, comma 6.”.

    4. L’articolo 160 del T.U. bancario è abrogato. Nota all’art. 211: – Il testo vigente dell’ art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall’ art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 107 (Elenco speciale). –

    1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

    3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

    4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

    4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

    5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art.

    106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “. – Il testo vigente dell’ art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall’ art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 111 (Cancellazione dall’elenco generale). –

    1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall’elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell’art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

    2. La Banca d’Italia, la CONSOB o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall’elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale la cancellazione dall’elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall’elenco speciale da parte della Banca d’Italia.

    3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all’intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall’UIC, ovvero dalla Banca d’Italia per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.

    4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

    5. Il presente art. non si applica nei casi previsti dall’art. 107, comma 6″.

  • Art. 195 TUF – (Procedura sanzionatoria)

    Art. 195 TUF – (Procedura sanzionatoria)

    Art. 195 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Procedura sanzionatoria)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato.(61)(84) ((1-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 196-bis.)) ((73))

    2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 .(61)(84)

    4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all’Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.(61)(84)

    5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.(61)(84)

    6. Il Presidente della corte d’appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell’udienza. L’Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Se alla prima udienza l’opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento.(61)(84)

    7. All’udienza la corte d’appello dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l’audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall’udienza di discussione.(61)(84)

    7-bis. Con la sentenza la corte d’appello può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della sanzione.(61)(84)

    8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello, all’Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall’articolo 195-bis.(61)(84)

    9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 .(61)(84)