Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Assicurazioni ANIA

In sintesi

Il CCNL ANIA riconosce da 20 a 27 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianita’, oltre a permessi retribuiti per eventi familiari e personali. I lavoratori maturano anche ore di riduzione d’orario (ROL) e ore per festivita’ soppresse, da fruire entro l’anno. Il periodo obbligatorio di ferie minimo ininterrotto e’ di due settimane consecutive, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
Vigenza
Quadriennio 2024-2027
Platea
~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi CCNL ANIA – Riepilogo
Istituto Durata / Quantita’ Condizioni
Ferie (fino a 3 anni) 20 giorni lavorativi Maturano proporzionalmente
Ferie (da 4 anni) 22 giorni lavorativi Con anzianita’ 4-8 anni
Ferie (da 9 anni) 25 giorni lavorativi Con anzianita’ 9-15 anni
Ferie (da 16 anni) 27 giorni lavorativi Anzianita’ superiore a 16 anni
Permessi per matrimonio 15 giorni di calendario Matrimonio civile o religioso
Permessi per lutto 3 giorni lavorativi Coniuge, figli, genitori, suoceri
Permessi ROL In base all’accordo aziendale Di norma 24-32 ore annue
Festivita’ soppresse 4 giorni annui Da fruire come permessi entro l’anno

Il sistema delle ferie per anzianita'

Il CCNL ANIA adotta un sistema scalare di ferie: all’aumentare dell’anzianita’ di servizio aumentano i giorni spettanti, premiando la fidelizzazione. Le ferie maturano mensilmente (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) e si computano in giorni lavorativi.

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 impone un periodo minimo di due settimane consecutive da fruire nell’anno di maturazione. Le ferie residue non fruite devono essere usufruite entro i 18 mesi successivi; in caso contrario sono monetizzate salvo accordo diverso.

Permessi per eventi personali e familiari

Il CCNL ANIA prevede permessi retribuiti per:

  • Matrimonio: 15 giorni di calendario, anche per unioni civili (L. 76/2016).
  • Lutto: 3 giorni lavorativi per la morte di coniuge/partner, figli, genitori, suoceri; estensibile per accordo aziendale ad altri gradi di parentela.
  • Donazione sangue: giornata intera retribuita ai sensi della L. 584/1967 e L. 219/2005.
  • Funzioni pubbliche: permessi non retribuiti per cariche elettive, giuria, testimonianza giudiziaria.

I permessi per assistenza a familiari disabili (L. 104/1992) si aggiungono e sono disciplinati dalla legge, non dal CCNL.

ROL e festivita' soppresse

Il CCNL ANIA riconosce ore di riduzione d’orario lavoro (ROL) che confluiscono, insieme alle ore per le festivita’ soppresse (4 giorni annui: 2 giugno, 4 novembre, SS. Pietro e Paolo nel Lazio, Santo patrono locale), in un monte ore individuale.

Queste ore possono essere usufruite come giornate intere o frazionate (mezze giornate), su richiesta del lavoratore da concordare con il responsabile con congruo preavviso. Se non fruite entro l’anno, sono di norma convertite in banca ore o monetizzate.

Ferie e malattia: le interferenze

Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, il periodo di malattia debitamente certificato interrompe il decorso delle ferie: le giornate di ferie “consumate” dalla malattia vengono restituite e si aggiungono al monte ferie residuo. La stessa regola si applica al ricovero ospedaliero durante il periodo feriale.

La maternita’ e il congedo parentale non si computano come ferie e non incidono sulla maturazione delle stesse, che continua durante i congedi.

Casi pratici

Tizio – Ferie e malattia durante le ferie
Tizio (Area B, 5 anni di servizio, 22 giorni di ferie) e’ in ferie dal 1° al 15 agosto. Dal 5 all’8 agosto si ammala con certificato medico (3 giorni lavorativi). Il CCNL ANIA prevede che le 3 giornate di malattia certificata non vengano conteggiate come ferie. Tizio recupera 3 giorni di ferie da fruire entro settembre.
Caia – Permesso matrimonio
Caia contrae matrimonio civile il 12 maggio. Ai sensi del CCNL ANIA ha diritto a 15 giorni di calendario di permesso retribuito (12-26 maggio). I giorni si computano dal giorno del matrimonio incluso. Caia non deve utilizzare ferie: il permesso per matrimonio e’ autonomo e aggiuntivo.
Sempronio – ROL non fruiti a fine anno
Sempronio ha accumulato 20 ore di ROL nel corso dell’anno e ne ha fruito solo 8. Le 12 ore residue, per accordo aziendale, confluiscono automaticamente nella banca ore a fine dicembre. Non vengono perse ne’ monetizzate immediatamente: Sempronio potra’ usufruirne come riposi compensativi nel primo trimestre dell’anno successivo.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano con il CCNL ANIA?
Da 20 a 27 giorni lavorativi annui, in base all’anzianita’. Con meno di 3 anni: 20 giorni; con 4-8 anni: 22 giorni; con 9-15 anni: 25 giorni; con piu’ di 16 anni: 27 giorni.
Le ferie non fruite si perdono?
No: le ferie non fruite nell’anno di maturazione devono essere fruite entro 18 mesi successivi. Trascorso tale termine, sono monetizzate. Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire la fruizione.
Le festivita' soppresse sono 4 giorni?
Sì. Le festivita’ civili soppresse (2 giugno, 4 novembre, SS. Pietro e Paolo per Roma, patrono locale) si convertono in permessi retribuiti aggiuntivi da fruire entro l’anno.
La malattia durante le ferie le interrompe?
Sì, se debitamente certificata. Le giornate di malattia non si computano come ferie e vengono restituite al monte ferie individuale.
I permessi L. 104/1992 si sommano alle ferie ANIA?
Sì. I permessi per assistenza a familiari disabili gravi (3 giorni mensili ex art. 33 L. 104/1992) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono ai permessi contrattuali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL ANIA prevede un sistema di ferie scalare per anzianità, oltre al minimo legale inderogabile.
  • Resta fermo il periodo minimo di due settimane consecutive di ferie ex art. 10 D.Lgs. 66/2003.
  • Sono riconosciuti permessi retribuiti per matrimonio, lutto, donazione sangue e funzioni pubbliche.
  • ROL e festività soppresse confluiscono in un monte ore individuale da fruire entro l'anno.
  • La malattia certificata durante le ferie interrompe il decorso del periodo feriale, che viene restituito.
Indice dei contenuti

Il CCNL Assicurazioni sottoscritto dall'ANIA disciplina il rapporto del personale non dirigente delle imprese assicuratrici, un comparto a forte componente impiegatizia in cui il governo del tempo di lavoro - ferie, permessi, riduzioni d'orario - assume rilievo centrale. Il contratto si muove entro la cornice del D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti inderogabili in materia di orario e riposi, integrandola con istituti di miglior favore. La gestione corretta di questi istituti richiede di tenere distinti i diritti di fonte legale da quelli di fonte contrattuale.

Il sistema scalare delle ferie per anzianità

Il tratto distintivo del contratto è la progressione delle ferie in funzione dell'anzianità di servizio: al crescere degli anni aumentano i giorni spettanti, in una logica di fidelizzazione del personale. Le ferie maturano in ratei mensili e si computano in giorni lavorativi; per gli scaglioni e i giorni esatti si rinvia alle tabelle del CCNL vigente, che ne fissa la misura.

Il periodo minimo inderogabile di legge

Sopra ogni previsione contrattuale resta l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003: il lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane annue di ferie, di cui due da fruire in modo consecutivo nell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. È un nucleo irrinunciabile, che il datore non può monetizzare in costanza di rapporto e che il CCNL può solo migliorare.

I permessi per eventi personali e familiari

Il contratto riconosce permessi retribuiti tipizzati: per il matrimonio - esteso alle unioni civili ai sensi della L. 76/2016 - per il lutto di familiari stretti, per la donazione di sangue ai sensi della L. 584/1967 e della L. 219/2005. Ad essi si affiancano i permessi non retribuiti per funzioni pubbliche elettive, giuria o testimonianza. I permessi per l'assistenza a familiari con disabilità ex L. 104/1992 hanno fonte legale autonoma e si cumulano con quelli contrattuali.

ROL e festività soppresse

Le ore di riduzione d'orario di lavoro confluiscono, insieme alle ore corrispondenti alle festività civili soppresse, in un monte ore individuale. Tali ore possono essere fruite come giornate intere o frazioni, su richiesta del lavoratore e con preavviso, e di norma, se non godute entro l'anno, sono convertite in banca ore o liquidate secondo le regole del contratto.

L'interferenza tra ferie e malattia

Un punto di frequente contenzioso è il rapporto tra ferie e malattia. Secondo l'orientamento consolidato, la malattia debitamente certificata che sopravviene durante le ferie ne interrompe il decorso: le giornate feriali sovrapposte alla malattia non si consumano e tornano a disposizione del lavoratore. La stessa logica vale per il ricovero ospedaliero. Maternità e congedo parentale, a loro volta, non si computano come ferie e non incidono sulla relativa maturazione.

La fruizione e i termini di decadenza

Le ferie maturate vanno di regola godute nell'anno; quelle residue eccedenti il minimo legale possono essere fruite entro un periodo successivo fissato dal contratto, scaduto il quale operano le regole su monetizzazione o decadenza, fermo restando che il nucleo delle quattro settimane di legge non è monetizzabile in costanza di rapporto.

Domande frequenti

Qual è il periodo minimo di ferie da fruire consecutivamente?

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, almeno due settimane consecutive nell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore.

Come aumentano le ferie con l'anzianità?

Il CCNL ANIA prevede un sistema scalare: i giorni di ferie crescono al crescere dell'anzianità di servizio. Per gli scaglioni esatti si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?

La malattia certificata interrompe il decorso delle ferie: le giornate sovrapposte alla malattia non si consumano e tornano nel monte ferie residuo. Lo stesso vale per il ricovero.

I permessi L. 104/1992 si sommano a quelli del CCNL?

Sì. I permessi per l'assistenza a familiari con disabilità hanno fonte legale autonoma e si cumulano con i permessi retribuiti previsti dal contratto.

Cosa sono ROL e festività soppresse?

Sono ore di riduzione d'orario e ore corrispondenti alle festività civili soppresse, che confluiscono in un monte ore individuale fruibile come giornate o frazioni entro l'anno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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