Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 626 LB 2026: triennio per stabilizzazione Uffici ricostruzione

    Comma 626 LB 2026: triennio per stabilizzazione Uffici ricostruzione

    Comma 626 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

  • Comma 614 LB26: ricostruzione Ischia, fondi 2026-2027 per terremoto e frana

    Comma 614 LB26: ricostruzione Ischia, fondi 2026-2027 per terremoto e frana

    Comma 614 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di erogazione dei contributi seguono le ordinanze già emanate dal Commissario straordinario; possibili nuove ordinanze attuative per il riparto delle nuove tranche 2026-2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell’isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026 e a 24 milioni di euro per l’anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , e una quota pari a 4 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6 milioni di euro per l’anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell’articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall’articolo 1, comma 685 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Comma 605 LB 2026: ricostruzione alluvione 2023 e proroga contratti

    Comma 605 LB 2026: ricostruzione alluvione 2023 e proroga contratti

    Comma 605 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all’ articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l’anno 2026, di euro 4.697.149 per l’anno 2027 e di euro 3.262.415 per l’anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023 , per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

  • Comma 590 LB26: stato di emergenza sisma 2016 prorogato al 31/12/2026

    Comma 590 LB26: stato di emergenza sisma 2016 prorogato al 31/12/2026

    Comma 590 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’ articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026».

  • Commi 567-569 LB 2026: Commissario straordinario sisma e proroghe ricostruzione

    Commi 567-569 LB 2026: Commissario straordinario sisma e proroghe ricostruzione

    Commi 567-569 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    567. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell’ articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40 . In ogni caso, per l’esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    569. All’ articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  • Comma 557 LB 2026: decreto attuativo per il fondo Casa Italia

    Comma 557 LB 2026: decreto attuativo per il fondo Casa Italia

    Comma 557 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Decreto attuativo pending.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il MEF, per definire le modalità di assegnazione delle somme del fondo del comma 555. Nessun termine fissato dalla norma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

  • Art. 136 undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)

    Art. 136 Undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

    2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

    3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.

    4. L’ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

  • Comma 349 LB 2026: rifinanziamento DRG post acuzie e per acuti

    Comma 349 LB 2026: rifinanziamento DRG post acuzie e per acuti

    Comma 349 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    349. All’ articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».

  • Commi 298-301 LB 2026: commissariamento dell’Agenzia ItaliaMeteo

    Commi 298-301 LB 2026: commissariamento dell’Agenzia ItaliaMeteo

    Commi 298-301 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 27 febbraio 2026 (commi 298, 300, 300-bis); commi 299 e 301 dal 1° gennaio 2026. Modificati dal D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 18.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il nuovo statuto dell’Agenzia ItaliaMeteo entro il 30 giugno 2026, su proposta del Commissario straordinario, in coerenza con il comma 557 dell’art. 1 L. 205/2017 come sostituito dalla lettera e) del comma 297 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 30 giugno 2026, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell’Agenzia.

    300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo. In fase di prima applicazione, per garantire l’idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’Agenzia, l’incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. 300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza dell’incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.

    301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l’Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’ articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.

  • Comma 895 LB26: contributo Siracusa Institute for Criminal Justi

    Comma 895 LB26: contributo Siracusa Institute for Criminal Justi

    Comma 895 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    895. Al fine di sostenere e salvaguardare l’attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2026.

  • Art. 63 T.U.B.: Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B.: Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B. – Partecipazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.20 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 16/04/2014 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 53 Articolo 2

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

    2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21 .”

  • Commi 302-304 LB 2026: assunzione 718 magistrati e turn-over Giustizia/Difesa

    Commi 302-304 LB 2026: assunzione 718 magistrati e turn-over Giustizia/Difesa

    Commi 302-304 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l’anno 2026, di euro 18.456.249 per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034, di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.

    303. All’articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2016».

    304. All’articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le parole: «dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2018».

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.