- L'abbuono dell'accisa è concesso per perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti in regime sospensivo, se il soggetto obbligato prova il caso fortuito o la forza maggiore.
- La colpa non grave del soggetto obbligato e i fatti imputabili a terzi senza dolo o colpa grave sono equiparati al caso fortuito, con esclusione dei tabacchi lavorati.
- Per le perdite parziali dovute alla natura dei prodotti (cali tecnologici) in regime sospensivo, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili fissati con decreto ministeriale.
- Nei trasferimenti intracomunitari in regime sospensivo, la perdita parziale inferiore alla soglia comune europea è abbonata; sulla parte eccedente è dovuta l'accisa.
- Un prodotto si considera totalmente distrutto o irrimediabilmente perso quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
- Ai tabacchi lavorati non si applicano le disposizioni sui cali tecnicamente ammissibili né il rinvio alla normativa doganale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 504/1995 — Abbuoni per perdite, distruzione e cali
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l’obbligazione tributaria, l’abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 67, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l’abbuono della relativa imposta è concesso, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, se l’entità della medesima perdita è inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, è dovuta l’accisa. Nelle more dell’individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.
5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 4 L. 184/1983: Provvedimenti e durata dell'affidamento familiare
- Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 — Alfabetizzazione in materia di IA
- Art. 4 Cod. Amb. — Finalità
- Art. 4 D.Lgs. 148/2015 — Durata massima complessiva
- Art. 4 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 4 D.Lgs. 209/2005 — Ministro dello sviluppo economico
Commento
Inquadramento sistematico: la ratio dell'abbuono nel sistema delle accise
L'articolo 4 del D.Lgs. 504/1995 disciplina uno dei meccanismi correttivi fondamentali del sistema delle accise: l'abbuono d'imposta in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano ancora in regime sospensivo, ovvero prima che l'accisa sia divenuta esigibile per effetto dell'immissione in consumo. La disposizione risponde a un'esigenza di equità sostanziale: sarebbe irragionevole assoggettare ad imposta prodotti che non sono mai pervenuti al consumo e che non possono più esservi destinati perché materialmente scomparsi o resi inutilizzabili.
Il regime sospensivo è il pilastro organizzativo del sistema delle accise: i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche circolano e vengono depositati in attesa dell'immissione in consumo senza che l'imposta sia ancora esigibile. Solo quando avviene l'immissione in consumo — intesa quale fatto generatore dell'obbligazione tributaria — l'accisa diventa dovuta e il soggetto obbligato deve versarla all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Se nel frattempo i prodotti si perdono o vengono distrutti, la logica del sistema impone che non sorga alcun debito d'imposta, ovvero che il debito eventualmente già sorto venga meno attraverso l'abbuono.
Condizioni per l'abbuono: caso fortuito, forza maggiore e colpa non grave
Il comma 1 disciplina la fattispecie principale: l'abbuono è concesso per perdita irrimediabile (totale o parziale) o distruzione totale dei prodotti, a condizione che il soggetto obbligato dimostri — con prove ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione finanziaria — che l'evento è riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. La nozione di caso fortuito comprende gli eventi imprevedibili e inevitabili che interrompono il nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento dannoso; la forza maggiore include le cause esterne assolutamente irresistibili (catastrofi naturali, eventi bellici, incendi di origine esogena, ecc.).
La norma estende significativamente l'area dell'abbuono equiparando al caso fortuito e alla forza maggiore due ulteriori situazioni, con la sola esclusione dei tabacchi lavorati:
In termini operativi, ciò significa che un incidente colposo di lieve entità verificatosi nel deposito fiscale — ad esempio un guasto imprevisto a un serbatoio che causa una perdita di carburante — può dar luogo all'abbuono, purché non sia configurabile una colpa grave del depositario autorizzato. Al contrario, l'omissione di manutenzione ordinaria o la violazione di procedure di sicurezza consolidate potrebbero essere qualificate come colpa grave e precludere l'abbuono. La distinzione tra colpa lieve e colpa grave è quindi cruciale nella prassi applicativa e richiede una valutazione caso per caso da parte dell'ADM.
Cali tecnicamente ammissibili: il regime dei cali nella produzione e lavorazione
Il comma 2 disciplina una fattispecie distinta: la perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti che si verifica durante il processo di fabbricazione o lavorazione. Si tratta dei cosiddetti cali tecnologici, fenomeni fisiologici inevitabili legati alle caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti (evaporazione, volatilizzazione, calo volumetrico per variazioni di temperatura, ecc.).
L'abbuono per questa tipologia di perdite è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Testo unico. Il decreto ministeriale fissa soglie percentuali differenziate per tipologia di prodotto e di lavorazione, entro le quali la perdita è considerata fisiologica e non dà luogo ad alcuna obbligazione tributaria. Le perdite che eccedono tali soglie, invece, non beneficiano dell'abbuono e possono essere indice di irregolarità da verificare.
Il comma 3 rinvia alla normativa doganale per i cali naturali e tecnici in regime sospensivo, salvo quanto specificamente previsto dal comma 4 per la circolazione intracomunitaria. Il rinvio alla normativa doganale assicura coerenza sistematica con il regime dei cali applicabile alle merci in transito in regime di sospensione doganale, evitando discipline frammentarie per prodotti che spesso circolano contestualmente in regime sospensivo sia ai fini doganali che ai fini accise.
Perdite nella circolazione intracomunitaria e soglie comuni europee
Il comma 4 introduce una disciplina speciale per le perdite parziali che si verificano durante la circolazione di prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. La disposizione recepisce le previsioni della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, che ha armonizzato il regime generale delle accise a livello europeo.
Il meccanismo funziona come segue:
Questa disciplina è di grande rilevanza pratica per le imprese che ricevono prodotti (carburanti, alcole) da altri Stati membri tramite il sistema e-AD (electronic Administrative Document), il documento di accompagnamento elettronico obbligatorio per la circolazione in regime sospensivo all'interno dell'Unione europea. Al momento della chiusura dell'e-AD, l'operatore destinatario deve registrare le eventuali discrepanze quantitative: se la perdita rientra nella soglia comune, non sorge alcun debito d'imposta; se la eccede, l'accisa è dovuta sulla parte eccedente.
Definizione di distruzione totale e perdita irrimediabile
Il comma 5 fornisce una definizione normativa — rilevante ai fini dell'intero Testo unico — di quando un prodotto si considera totalmente distrutto o irrimediabilmente perso: si tratta del caso in cui il prodotto risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. La definizione è funzionale, non fisico-chimica: non rileva la mera trasformazione della sostanza, ma la perdita della sua idoneità a essere consumato (o ceduto a consumo) nella qualità che ha originato l'assoggettamento ad accisa.
In pratica, un prodotto energetico che, a seguito di un incidente, si mescola irrimediabilmente con terra o altra sostanza e non può essere recuperato né raffinato, è da considerarsi irrimediabilmente perso. Diversamente, un prodotto che può ancora essere raffinato o recuperato — sia pure con costi aggiuntivi — non integrerebbe la fattispecie.
Adempimenti procedurali e ruolo dell'ADM
Dal punto di vista operativo, il soggetto obbligato che intende ottenere l'abbuono d'imposta deve attivarsi tempestivamente nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le modalità procedurali sono disciplinate dalle istruzioni operative dell'ADM e prevedono tipicamente:
La prova della perdita e delle sue cause è a carico del soggetto obbligato: l'Amministrazione valuta discrezionalmente se la prova sia «soddisfacente», il che implica che documentazione lacunosa o presentata tardivamente può portare al diniego dell'abbuono. Il depositario autorizzato deve quindi curare con attenzione la gestione documentale degli eventi di perdita o distruzione, anche in una prospettiva di eventuali contenziosi tributari.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando sorge l'obbligo di pagare l'accisa su prodotti persi in regime sospensivo?
In linea di principio, la perdita irrimediabile o la distruzione totale di prodotti in regime sospensivo non genera obbligazione tributaria se è dovuta a caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave del soggetto obbligato. L'obbligo sorge invece sulla parte di prodotto mancante che eccede i cali ammissibili o le soglie di tolleranza europee, oppure quando la perdita è imputabile a dolo o colpa grave.
Cosa deve fare concretamente un depositario autorizzato in caso di perdita di prodotti?
Deve comunicare immediatamente l'evento all'ufficio ADM territorialmente competente, conservare tutta la documentazione probatoria (verbali, perizie, fotografie, relazioni tecniche) e presentare una relazione sulle cause e sull'entità della perdita. La prova è a carico del depositario e deve essere valutata soddisfacente dall'Amministrazione per ottenere l'abbuono.
I cali di lavorazione e produzione sono sempre abbonabili?
No. L'abbuono per perdite parziali dovute alla natura dei prodotti durante la lavorazione è concesso solo nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili fissati con decreto ministeriale. Le perdite che eccedono tali soglie non beneficiano dell'abbuono e possono segnalare irregolarità nella conduzione del processo produttivo.
Come funziona il sistema delle soglie per le perdite nella circolazione intracomunitaria?
Per i prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati UE, la perdita parziale inferiore alla soglia comune fissata dalla Commissione europea non genera obbligazione tributaria, salvo fondati sospetti di frode. Sulla parte eccedente la soglia è dovuta l'accisa. In attesa delle soglie europee definitive, si applica il DM 13 gennaio 2000, n. 55.
Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai tabacchi lavorati?
Solo in parte. Ai tabacchi lavorati non si applica la equiparazione della colpa non grave al caso fortuito (comma 1), né la disciplina dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione (comma 2), né il rinvio alla normativa doganale per i cali naturali e tecnici (comma 3). Per i tabacchi lavorati vige la specifica disciplina di settore.
Vedi anche