Autore: Andrea Marton

  • Art. 608 Codice della Navigazione – Giudice di appello

    Art. 608 Codice della Navigazione – Giudice di appello

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti. Si applica l'articolo 450, secondo comma del codice di procedura civile.

  • Art. 29-ter DPR 445/2000

    Art. 29-ter DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 76 Cont. Trib. – controversie in sede di rinvio

    Art. 76 Cont. Trib. – controversie in sede di rinvio

    Art. 76 Cont. Trib. – Controversie in sede di rinvio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se alla data prevista dall’art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d’appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado competente.

    2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d’appello non subisce modifiche.

    3. Se alla data prevista all’art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

    4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue.

    5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all’art. 72, comma 4.

  • Art. 6 RD 12/1941 – Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

    Art. 6 RD 12/1941 – Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    127. Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

  • Art. 19 D.Lgs. 198/2006 – Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Art. 19 D.Lgs. 198/2006 – Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.

    2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi necessari ad assicurare l’effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.

    3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 655 Codice della Navigazione – Ordinanza di vendita

    Art. 655 Codice della Navigazione – Ordinanza di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.

  • Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f

    Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f

    Art. 129-bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

    Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.

    In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità .

  • Art. 653 Codice della Navigazione – Domanda di vendita

    Art. 653 Codice della Navigazione – Domanda di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 643. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

  • Comma 594 LB 2026: Commissario zone alluvionate 2023

    Comma 594 LB 2026: Commissario zone alluvionate 2023

    Comma 594 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026 per consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l’attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del medesimo articolo. Le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , l’attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

  • Art. 219 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 219 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 5 D.Lgs. 504/1995 – Regime del deposito fiscale

    Art. 5 D.Lgs. 504/1995 – Regime del deposito fiscale

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

    2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall’autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l’esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l’esercizio del deposito fiscale è subordinato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

    3. Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell’importo da prestare, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché l’organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119 /CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all’articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

    4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l’arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l’attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell’orario ordinario d’ufficio.

    5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all’articolo 3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

  • Comma 769 LB 2026: soppressione limite risorse garanzia DL 89/2024

    Comma 769 LB 2026: soppressione limite risorse garanzia DL 89/2024

    Comma 769 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    769. All’ articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 , le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.