- Stanziamento di 2,5 milioni di euro per il 2026 a favore del Commissario straordinario del Governo di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3 (convertito dalla L. 21/2023), per l’attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 della Legge di bilancio 2026.
- Il Commissario straordinario opera per fronteggiare situazioni di rischio o emergenza territoriale, presumibilmente legate agli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna.
- Clausola di restituzione all’erario: le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.
- Norma collegata ai commi 592 e 593: la disciplina sostanziale delle misure attuate dal Commissario è in tali commi, non in questo.
- Stanziamento una tantum, limitato all’esercizio 2026: nessun automatismo di rifinanziamento.
Comma 594 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026 per consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l’attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del medesimo articolo. Le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.
Testo coordinato
. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge , convertito, con modificazioni, dalla , l’attuazione delle misure di11 gennaio 2023, n. 3 legge 10 marzo 2023, n. 21 cui ai commi 592 e 593 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.
Norme modificate da questi commi
- Art. 88 TUIR (comma 594): Trattamento delle sopravvenienze attive da contributi pubblici per le imprese eventualmente beneficiarie delle misure
- Art. 17-ter TUIVA (comma 594): Split payment per le prestazioni rese da fornitori alla struttura commissariale nell’ambito degli appalti
- Art. 97 Costituzione (comma 594): Principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, fondamento dei poteri di deroga del Commissario e degli obblighi di rendicontazione
Inquadramento e natura della norma
Il comma 594 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026 a favore del Commissario straordinario del Governo previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. La norma collega lo stanziamento alle «misure di cui ai commi 592 e 593» della medesima legge di bilancio, instaurando una catena di richiami che caratterizza l’intero mini-sistema commi 592-594.
La struttura del comma evidenzia due caratteristiche essenziali: la natura di norma di copertura finanziaria di una misura disciplinata altrove (commi 592 e 593) e la presenza di una clausola di restituzione all’erario per le risorse non utilizzate entro il termine. La combinazione delle due caratteristiche è tipica delle disposizioni a tempo determinato, in cui il legislatore vuole evitare l’accumulo di residui passivi e garantire la pronta cassa per le esigenze del 2026.
Il Commissario straordinario ex D.L. 3/2023
Il D.L. 11 gennaio 2023, n. 3 (convertito dalla L. 21/2023) ha istituito strutture commissariali per fronteggiare emergenze territoriali, fra cui, in base al contesto cronologico, eventi alluvionali e dissesti idrogeologici. La figura del Commissario straordinario del Governo è un istituto tipico del diritto amministrativo italiano di emergenza, disciplinato in via generale dall’art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400, e specificato dalle singole leggi istitutive di volta in volta adottate.
Il Commissario opera con poteri di deroga rispetto alla legislazione ordinaria, nei limiti specificamente individuati dal provvedimento istitutivo e dalle ordinanze attuative, per garantire la celerità degli interventi in situazioni di urgenza pubblica. Tipicamente sono attribuiti poteri di semplificazione procedurale per autorizzazioni, gare, espropri, in coordinamento con gli enti territoriali e gli enti tecnici (Protezione civile, Genio civile, Autorità di bacino).
La clausola di restituzione all’erario
L’ultimo periodo del comma 594 contiene una clausola di particolare rilevanza contabile: «Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario». Questa formula deroga al regime ordinario dei residui passivi di stanziamento previsto dalla L. 31 dicembre 2009, n. 196: in via generale, le somme non impegnate confluirebbero nei residui e resterebbero disponibili per impegni successivi entro i termini di perenzione.
Con la clausola di restituzione, il legislatore impone invece che le somme non utilizzate (nel senso pieno di non impegnate e non spese) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026 rientrino nelle casse erariali e non possano essere oggetto di impegni successivi. La finalità è duplice: garantire l’effettività e tempestività della spesa nell’esercizio di competenza, evitando la pratica dei residui che dilata i tempi di esecuzione; e preservare la coerenza dei saldi finanziari della manovra di bilancio per il 2026.
L’efficacia operativa della clausola dipende dall’interpretazione di «utilizzate». La prassi ministeriale e contabile considera utilizzate le somme che siano state oggetto di impegno giuridicamente perfezionato (atto di concessione, contratto, decreto di erogazione) entro il termine, anche se non materialmente erogate. In ogni caso, è cruciale per la struttura commissariale chiudere il ciclo di impegno e, possibilmente, di pagamento entro l’anno.
Profili contabili e di rendicontazione
Lo stanziamento opera sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e viene trasferito alla contabilità speciale del Commissario straordinario. La gestione segue le regole del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile) e della L. 196/2009 (contabilità statale). Il Commissario è tenuto a rendicontare le spese sostenute al Ministero competente e alla Corte dei conti (artt. 22 e 23 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, e disposizioni speciali di settore).
Profili fiscali per i destinatari delle misure
Le risorse stanziate dal comma 594 finanziano l’attività del Commissario e, attraverso questa, gli interventi previsti dai commi 592 e 593. I beneficiari finali (presumibilmente imprese, enti locali o privati colpiti da eventi alluvionali o di dissesto) ricevono contributi o vedono realizzate opere pubbliche. Per i contributi a imprese si applica l’art. 88 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sulle sopravvenienze attive, con possibilità di scelta tra tassazione immediata e differita. Per i contributi a privati persone fisiche destinati a interventi sull’immobile residenziale, di regola non si configura reddito imponibile (il contributo riduce le spese su cui si calcolano eventuali detrazioni edilizie, in applicazione del divieto di doppio beneficio fiscale).
Ai fini IVA, i contributi sono ordinariamente fuori campo (art. 2, comma 3, lett. a, D.P.R. 633/1972). Per le opere realizzate direttamente dal Commissario tramite appalti, si applica il regime IVA ordinario, con eventuale split payment ex art. 17-ter del medesimo decreto. Per le opere edilizie, occorre considerare il D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) per i profili autorizzatori e, ove ricorra, le agevolazioni speciali per le aree alluvionate.
Conclusioni operative
Il comma 594 ha rilievo operativo principalmente per la struttura commissariale e per i soggetti destinatari delle misure dei commi 592 e 593 (da identificare in base al testo specifico di tali disposizioni). Per il professionista che assiste imprese del territorio alluvionato o enti locali della zona, l’indicazione operativa è di monitorare l’attività del Commissario nel corso del 2026, sollecitare l’impegno tempestivo delle risorse e curare la rendicontazione: la clausola di restituzione all’erario rende cruciale la chiusura del ciclo entro il 31 dicembre 2026.
Domande frequenti
Chi è il Commissario straordinario richiamato dal comma 594?
Il comma 594 fa riferimento al Commissario straordinario del Governo previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. In base al contesto cronologico e al tema delle misure 592-593, si tratta verosimilmente della struttura commissariale istituita per fronteggiare emergenze territoriali, presumibilmente eventi alluvionali o dissesti idrogeologici. La figura del Commissario straordinario opera con poteri di deroga rispetto alla legislazione ordinaria, nei limiti del decreto istitutivo, per garantire la celerità degli interventi. Per la precisa identificazione del Commissario e dell’ambito territoriale e materiale di competenza, occorre consultare il testo del D.L. 3/2023 e i provvedimenti attuativi.
Cosa significa che le risorse non utilizzate «sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario»?
Significa che le somme stanziate dal comma 594 (2,5 milioni per il 2026) che non vengano impegnate entro il 31 dicembre 2026 non confluiscono nei residui passivi (come avverrebbe in via ordinaria secondo la contabilità statale di cui alla L. 196/2009), ma rientrano nelle casse erariali. La conseguenza pratica è che, dopo il 31 dicembre 2026, il Commissario non può più utilizzare quelle risorse: l’eventuale fabbisogno residuo richiederebbe un nuovo stanziamento con legge. La clausola è volta a garantire la tempestività della spesa ed evitare l’accumulo di residui passivi, presidio di sana gestione finanziaria pubblica.
Quali sono le misure dei commi 592 e 593 a cui il comma 594 si collega?
Il comma 594 finanzia l’attuazione delle «misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo»: si tratta di disposizioni della stessa legge di bilancio 2026 che disciplinano gli interventi materiali del Commissario straordinario. Per la precisa identificazione del contenuto delle misure occorre consultare i commi 592 e 593, che dovrebbero specificare le tipologie di interventi finanziabili, i soggetti beneficiari finali (presumibilmente cittadini, imprese o enti locali del territorio interessato), i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di erogazione dei contributi. Il comma 594 si limita alla copertura finanziaria del costo del Commissario per dare attuazione a tali misure.
Cosa significa «risorse utilizzate» ai fini della clausola di restituzione all’erario?
La prassi contabile e ministeriale italiana considera «utilizzate» le risorse che siano oggetto di impegno giuridicamente perfezionato entro il termine, anche se non materialmente erogate. L’impegno si concretizza con un atto formale che vincola le risorse a un’obbligazione giuridica determinata (decreto di concessione di un contributo, contratto di appalto, ordine di servizio per spese del Commissario). La spesa effettiva (pagamento) può avvenire anche successivamente, nel rispetto dei termini di pagamento e delle procedure di liquidazione. La giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte chiarito che il mero accantonamento contabile non basta: occorre l’impegno giuridicamente perfezionato. Per il Commissario è quindi essenziale completare gli iter di impegno entro il 31 dicembre 2026.
Quali sono gli obblighi di rendicontazione del Commissario sui 2,5 milioni stanziati?
Il Commissario straordinario è tenuto a rendicontare l’utilizzo delle risorse al Ministero dell’economia e delle finanze (che ha competenza sulla contabilità speciale) e alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli della Corte sulla gestione del bilancio dello Stato. La rendicontazione è tipicamente annuale e analitica, con riferimento alle singole spese e ai singoli atti di impegno. La Corte dei conti può effettuare controlli concomitanti e successivi sulla gestione finanziaria della struttura commissariale. I beneficiari finali delle misure dei commi 592-593 sono a loro volta soggetti a obblighi di rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità che saranno specificate dal Commissario nei provvedimenti attuativi.