Autore: Andrea Marton

  • Art. 165 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

    Art. 165 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi: a) una o due luci circolari lampeggianti; b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento; c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su fondo nero.

    2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello stesso… o installate al di sopra del segnale.

    3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.

    4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta.

  • Art. 651 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di pertinenze separabili

    Art. 651 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di pertinenze separabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.

  • CCNL Farmacie Private: orario di lavoro, turni, reperibilità e servizio notturno

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private prevede un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con frequente articolazione su turni che coprono sette giorni su sette, inclusi festivi e turni notturni. Il servizio notturno e festivo è remunerato con specifiche indennità contrattuali. La reperibilità fuori orario è soggetta a compenso aggiuntivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni e indennità orario CCNL Farmacie Private
    Tipologia Maggiorazione / Indennità Note
    Straordinario diurno feriale +15% (prime 8h mensili) / +20% (oltre) Su quota oraria normale
    Lavoro domenicale ordinario (in turno) Indennità domenicale ~10-15 € a turno Quota fissa per turno domenicale
    Lavoro festivo infrasettimanale +30% sulla quota oraria Festività nazionali e contrattualmente riconosciute
    Turno notturno (22:00-6:00) Indennità notturna contrattuale Quota mensile o per turno a seconda dell’accordo
    Reperibilità fuori orario Quota oraria di reperibilità Solo se chiamata effettiva; diverso da standby non retribuito
    Servizio di guardia notturna continuativa Specifica indennità di guardia Farmacie con servizio notturno continuo obbligatorio per legge

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole al lavoratore. Importi puntuali da verificare sull’ultimo testo del CCNL vigente.

    Orario contrattuale: 40 ore e distribuzione su turni

    L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Farmacie Private è fissato a 40 ore settimanali, in conformità con l’art. 3 del D.Lgs. 66/2003. La peculiarità del settore farmaceutico è che le farmacie possono essere obbligate per legge a garantire aperture continuate (festivi, domeniche, notturno) secondo il piano di turno delle farmacie stabilito dall’autorità sanitaria locale (ASL/Comune).

    Di conseguenza, l’organizzazione del lavoro si articola frequentemente su turni rotanti che coprono l’arco settimanale completo. Il dipendente non ha diritto a scegliere il proprio turno, ma ha diritto a conoscere il piano turni con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e a un riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive come previsto dalla legge.

    Servizio notturno e farmacie di guardia

    Alcune farmacie sono designate come farmacie di guardia notturna secondo il piano ASL: sono obbligate ad apertura continuata nelle ore notturne (di norma 22:00-8:00) in rotazione con le altre farmacie del territorio.

    Il dipendente assegnato al turno notturno ha diritto a:

    • Indennità notturna contrattuale: quota aggiuntiva per ogni ora di servizio prestato nell’arco notturno (22:00-6:00 secondo la definizione legale del D.Lgs. 66/2003)
    • Limiti di legge al lavoro notturno: il lavoratore notturno (chi presta almeno 3 ore per turno nell’arco notturno con frequenza regolare) non può superare 8 ore medie di lavoro notturno per periodo di 24 ore, calcolate su base mensile
    • Sorveglianza sanitaria: diritto a visita medica preventiva e periodica ex D.Lgs. 66/2003 art. 14

    Reperibilità: differenza da servizio attivo

    La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di essere rintracciabile e disponibile a intervenire fuori dal proprio orario di lavoro, su chiamata del datore. È distinta dal servizio attivo:

    • Durante la reperibilità il lavoratore non lavora ma deve restare raggiungibile; è compensata con una quota oraria di reperibilità anche in assenza di chiamata effettiva
    • Se scatta la chiamata effettiva, il tempo di intervento è retribuito come lavoro ordinario o straordinario a seconda dell’orario

    Nella farmacia con servizio notturno, la reperibilità è spesso organizzata in modo che un farmacista sia sempre contattabile per aperture su chiamata (c.d. “sportello notturno” con campanello).

    Straordinario: limiti e calcolo

    Il limite annuo di straordinari individuali è di norma 250 ore (in linea con i principali CCNL del settore privato). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo situazioni di urgenza motivata.

    Calcolo della quota oraria: per un farmacista di 2° livello con minimo ~1.950 €, il divisore contrattuale è tipicamente 168 ore (40h × 4,2 settimane): 1.950 / 168 = 11,61 €/h. Su 8 ore di straordinario festivo (+30%): 8 × 11,61 × 1,30 = 120,74 € lordi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista in turno notturno di guardia
    Tizio (farmacista 1° livello) è assegnato alla guardia notturna sabato notte (22:00-8:00, 10 ore). Riceve l’indennità notturna contrattuale per le ore 22:00-6:00 (8 ore) più le ultime 2 ore remunerate come straordinario diurno festivo (+30%). La busta paga di quel mese include la voce separata ‘indennità notturna’ e la quota straordinario.
    Caia – Reperibilità senza chiamata
    Caia (commessa 4° livello) è in reperibilità domenicale dalle 14:00 alle 20:00 ma non viene chiamata. In base al CCNL riceve comunque la quota oraria di reperibilità per 6 ore, anche senza aver effettivamente lavorato. Se fosse stata chiamata, le ore di intervento sarebbero state remunerate come domenicale (+30% o indennità domenicale, la più favorevole).
    Sempronio – Farmacista e lavoro notturno continuativo
    Sempronio presta servizio notturno (22:00-6:00) per più di 3 turni al mese con regolarità: è classificabile come ‘lavoratore notturno’ ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica, non può essere adibito in media a più di 8 ore notturne ogni 24 ore su base mensile, e può richiedere il trasferimento al lavoro diurno in caso di sopravvenute condizioni di salute documentate.

    Domande frequenti

    Un farmacista dipendente è obbligato a fare il turno notturno?
    Sì, se il turno notturno rientra nell’organizzazione aziendale legittimamente stabilita e nella programmazione turni comunicata con anticipo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento contrattuale. Eccezioni: gravidanza, allattamento, condizioni di salute documentate, figli under 3 anni (diritto al trasferimento al diurno su richiesta).
    Quanto vale l'indennità notturna nel CCNL Farmacie?
    L’importo puntuale è stabilito dal testo del CCNL vigente e dagli accordi di rinnovo: è una quota per ogni ora notturna prestata (22:00-6:00) o un forfait mensile se il turno notturno è stabile. Verificare il testo del contratto aggiornato.
    La reperibilità viene sempre pagata?
    Sì, il tempo di reperibilità è retribuito con una quota oraria anche in assenza di chiamata effettiva. Se scatta l’intervento, le ore lavorate sono retribuite come lavoro ordinario o straordinario aggiuntivo.
    Quali sono i limiti al lavoro domenicale?
    Il CCNL Farmacie disciplina il lavoro domenicale nell’ambito della turnistica obbligatoria di settore. Non esiste un divieto assoluto di lavorare la domenica: il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo in altra giornata della settimana e all’indennità domenicale contrattuale.
    Quante ore di straordinario sono consentite?
    Il limite contrattuale è di norma 250 ore annue. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003 art. 4).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 620 Codice della Navigazione – Giudice competente

    Art. 620 Codice della Navigazione – Giudice competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.

  • Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de

    Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de

    Art. 136 c.c. – Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

  • Art. 194 quinquies TUF – Pagamento in misura ridotta

    Art. 194 quinquies TUF – Pagamento in misura ridotta

    Art. 194 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pagamento in misura ridotta

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative; (73) a-bis) dall’articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; (98) a-bis.1) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84 ; (98) a-ter) dall’articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, ((…)) e delle relative disposizioni attuative; (73) a-quater) dall’articolo 190.4, per la violazione dell’articolo 3, paragrafo 1; dell’articolo 6, paragrafo 1; dell’articolo 8, paragrafo 1; dell’articolo 10, paragrafo 1; dell’articolo 12, paragrafo 1; dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell’articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014 , e delle relative disposizioni attuative ((e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento)) ; (73) b) dall’articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall’articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell’articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative; c) dall’articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall’articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell’articolo 120; d) dall’articolo 194, comma 2, per la violazione dell’articolo 142, e dell’articolo 194, comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative. (73)

    2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata. (61) (84)

  • Art. 2 D.Lgs. 79/2011 – Principi sulla produzione del diritto in materia turistica

    Art. 2 D.Lgs. 79/2011 – Principi sulla produzione del diritto in materia turistica

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

    2. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.

    3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

  • Comma 767 LB 2026: rifinanziamento Fondo non autosufficienze 2026

    Comma 767 LB 2026: rifinanziamento Fondo non autosufficienze 2026

    Comma 767 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso un decreto interministeriale (lavoro, salute, economia) di rideterminazione degli importi delle prestazioni di cui al D.M. 19 novembre 2008. Fino all’emanazione, le prestazioni continuano negli importi vigenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009 , il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Art. 160 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia

    Art. 160 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figure II.450 e II.451).

    2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma

    3. 3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.

    4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.

    5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, o prossimo a 90 gradi, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce.

  • Art. 154 DPR 495/1992 – Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    Art. 154 DPR 495/1992 – Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.

    2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.

    3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.

    4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • Art. 50 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia sulla nullità

    Art. 50 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia sulla nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

    2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile.

  • Art. 162 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche pedonali

    Art. 162 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche pedonali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.

    2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) pedone verde, b) pedone giallo, c) pedone rosso.

    4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.

    5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice, sono a tre fasi: a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla; c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.

    6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.

    7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.