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Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 154 disciplina i dispositivi fisici integrativi della segnaletica orizzontale, come chiodi, inserti e dispositivi simili posizionati sulla carreggiata.
  • Questi dispositivi devono essere installati a raso della pavimentazione o con una sporgenza massima di 3 cm, per non costituire ostacolo pericoloso alla circolazione.
  • Le serie di chiodi e inserti possono essere realizzate con qualsiasi materiale idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità, e possono essere utilizzate con il significato di striscia continua.
  • La distanza tra i bordi di due elementi successivi non deve superare 100 cm, per garantire la continuità percettiva del segnale.
  • I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 154 DPR 495/1992 — Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.

2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.

3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.

4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

In sintesi

  • L'art. 154 disciplina i dispositivi fisici integrativi della segnaletica orizzontale, come chiodi, inserti e dispositivi simili posizionati sulla carreggiata.
  • Questi dispositivi devono essere installati a raso della pavimentazione o con una sporgenza massima di 3 cm, per non costituire ostacolo pericoloso alla circolazione.
  • Le serie di chiodi e inserti possono essere realizzate con qualsiasi materiale idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità, e possono essere utilizzate con il significato di striscia continua.
  • La distanza tra i bordi di due elementi successivi non deve superare 100 cm, per garantire la continuità percettiva del segnale.
  • I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Indice dei contenuti

La segnaletica orizzontale: strisce e dispositivi fisici

La segnaletica orizzontale comprende tutti i segni impressi o applicati sulla superficie della carreggiata per regolare la circolazione, delimitare le corsie, segnalare le precedenze, indicare i percorsi riservati e comunicare prescrizioni ai conducenti. Le strisce longitudinali, trasversali e le iscrizioni costituiscono la parte più nota di questo sistema. Accanto ad esse, il DPR 495/1992 prevede l'impiego di dispositivi fisici tridimensionali — chiodi, inserti, delineatori a pavimento — che integrano o sostituiscono le strisce dipinte, offrendo maggiore visibilità notturna e migliore resistenza all'usura.

L'art. 154 si occupa proprio di questa categoria di dispositivi, fissando i requisiti tecnici essenziali: altezza massima, caratteristiche del materiale, distanza tra elementi consecutivi e procedura di approvazione ministeriale. Si tratta di una norma di natura tecnica, che va letta in combinato disposto con le disposizioni sui singoli tipi di segnaletica orizzontale contenute negli articoli precedenti del medesimo titolo del regolamento.

Il requisito dell'altezza: a raso o sporgenza massima 3 cm

Il comma 1 stabilisce che i dispositivi come chiodi, inserti e simili «devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm». Questa limitazione risponde a due esigenze concorrenti: da un lato garantire che il dispositivo sia percepibile dai conducenti (sia visivamente che tramite la vibrazione avvertita quando si passa sullo stesso), dall'altro evitare che costituisca un ostacolo pericoloso per i pneumatici, soprattutto dei motocicli.

Un dispositivo sporgente eccessivamente potrebbe causare la perdita di controllo del veicolo o il danneggiamento del pneumatico. Il limite di 3 cm è il risultato di un bilanciamento tra visibilità e sicurezza, confermato dalla prassi internazionale. I cosiddetti «occhi di gatto» (o «delineatori retroriflettenti a pavimento»), largamente utilizzati sulle autostrade per delineare le corsie di marcia, rientrano in questa categoria.

I materiali: visibilità, durata e antiscivolosità

Il comma 2 consente che le serie di chiodi a larga testa o di inserti siano realizzate con «qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità». I tre requisiti sono cumulativi e rispecchiano le funzioni del dispositivo:

  • Visibilità: il dispositivo deve essere percepibile sia di giorno che di notte. I materiali retroriflettenti o dotati di elementi catadiottri sono preferiti proprio perché restituiscono la luce dei fari in modo efficace.
  • Durata: i dispositivi sono soggetti al continuo passaggio dei veicoli e alle sollecitazioni atmosferiche. Devono mantenere le loro caratteristiche per un periodo adeguato, riducendo i costi di manutenzione e le interruzioni della segnaletica.
  • Antiscivolosità: la superficie del dispositivo non deve diminuire l'aderenza del pneumatico, soprattutto in condizioni di bagnato. Un materiale scivoloso sarebbe paradossalmente più pericoloso dell'assenza di segnaletica.

La stessa norma prevede che questi dispositivi possano essere utilizzati «con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione». Ciò significa che una serie di chiodi o inserti posizionata secondo le regole può avere lo stesso effetto precettivo di una striscia continua dipinta, indicando un divieto di sorpasso o delimitando la carreggiata in modo obbligatorio.

La distanza massima tra gli elementi: il limite dei 100 cm

Il comma 3 fissa un limite alla distanza tra i bordi di due elementi successivi: non più di 100 cm. Questa regola garantisce che la sequenza di dispositivi sia percepita come una linea continua, e non come una serie di punti isolati. Se la distanza fosse superiore, il conducente potrebbe interpretare il segnale come una striscia discontinua (che permette il sorpasso) anziché continua (che lo vieta), con conseguente confusione normativa e rischio di comportamenti pericolosi.

Il limite di un metro è applicato alla distanza tra i bordi degli elementi, non tra i loro centri. Ciò significa che elementi di dimensioni maggiori possono essere posizionati a distanze di centro maggiori, purché la distanza tra i bordi rimanga entro il metro.

L'approvazione ministeriale: procedura e finalità

Il comma 4 subordina l'uso dei dispositivi per segnaletica orizzontale all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Questa previsione risponde all'esigenza di uniformità della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale: dispositivi non approvati potrebbero avere caratteristiche non rispondenti ai requisiti di sicurezza, oppure creare confusione se impiegati con significati diversi in zone diverse del Paese.

L'approvazione ministeriale è una forma di certificazione preventiva che garantisce che il prodotto messo in commercio rispetti i requisiti tecnici previsti dal regolamento. In pratica, i produttori di delineatori retroriflettenti, occhi di gatto, inserti elastomerici e simili devono ottenere questa approvazione prima di commercializzare i loro prodotti per uso stradale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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