Autore: Andrea Marton

  • Art. 204 TUF – Gestione accentrata

    Art. 204 TUF – Gestione accentrata

    Art. 204 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione accentrata

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d’Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della “Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l’amministrazione accentrata di valori mobiliari” dalla stessa detenuta.

    2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d’Italia resta disciplina dalle previgenti disposizioni.

  • Commi 609-611 LB 2026: proroga Commissario alluvione Emilia-Romagna

    Commi 609-611 LB 2026: proroga Commissario alluvione Emilia-Romagna

    Commi 609-611 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    609. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all’articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 .

    610. All’ articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

    611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

  • Art. 56 D.Lgs. 259/2003 – Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze

    Art. 56 D.Lgs. 259/2003 – Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture ovvero linee di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e di terza classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero con linee di telecomunicazione.

    2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero con linee di telecomunicazione.

    3. Le società interessate presentano, prima dell’avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all’atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

    4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l’accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.

    5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

    6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

    7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 666 Codice della Navigazione – Inadempienza dell’aggiudicatario

    Art. 666 Codice della Navigazione – Inadempienza dell’aggiudicatario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto. L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.

  • Art. 630 Codice della Navigazione – Integrazione della somma depositata

    Art. 630 Codice della Navigazione – Integrazione della somma depositata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'articolo 628, risulta che il valore della nave o l'ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni. Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall'armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell'articolo 641.

  • Art. 7 D.Lgs. 502/1992 – Dipartimenti di prevenzione

    Art. 7 D.Lgs. 502/1992 – Dipartimenti di prevenzione

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell’ENEA.

    3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

  • Comma 740 LB26: 733 mln a INVITALIA per Fondo connettività PNRR

    Comma 740 LB26: 733 mln a INVITALIA per Fondo connettività PNRR

    Comma 740 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    740. Agli oneri derivanti dal comma 739, quantificati in euro 733.402.818, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento a INVITALIA per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 739, si provvede a valere sulle risorse destinate all’investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

  • Art. 4 TULPS – Rilievi segnaletici e identificazione

    Art. 4 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

    Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

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  • Art. 220-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Verifica dell’equivalenza: livelli)

    Art. 220-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Verifica dell’equivalenza: livelli)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Se la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima società controllante di Stato terzo.

    2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.

    3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies))

  • Art. 50 DPR 230/2000 – Obbligo del lavoro

    Art. 50 DPR 230/2000 – Obbligo del lavoro

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.

  • Art. 282 Cod. Amb. – Campo di applicazione

    Art. 282 Cod. Amb. – Campo di applicazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.

    2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l’aggregazione di tale impianto con altri impianti.

    2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 e l’idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo

    286. L’idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all’installazione.

  • Art. 57 Codice del Processo Amministrativo – Spese del procedimento cautelare

    Art. 57 Codice del Processo Amministrativo – Spese del procedimento cautelare

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.