- Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dispone un nuovo incanto con le formalità pubblicitarie dell'art. 657.
- La cauzione dell'aggiudicatario inadempiente viene trattenuta e distribuita insieme al prezzo del nuovo incanto.
- Se il nuovo prezzo unito alla cauzione è inferiore al prezzo del primo incanto, il giudice emette decreto ingiuntivo contro l'inadempiente per la differenza.
- Il decreto ingiuntivo impone il versamento della differenza entro cinque giorni nelle forme dei depositi giudiziari.
- L'aggiudicatario inadempiente può proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del creditore istante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 666 Codice della Navigazione — Inadempienza dell’aggiudicatario
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto. L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione sanzionatoria della norma
L'art. 666 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze dell'inadempimento dell'aggiudicatario che, pur essendosi aggiudicato la nave o i carati all'incanto, non provvede al versamento del residuo prezzo entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, garantire la continuità della procedura esecutiva, che non può essere bloccata o paralizzata dall'inadempimento di un singolo aggiudicatario; dall'altro, sanzionare economicamente il comportamento dell'inadempiente imputandogli le conseguenze negative — in termini di perdita della cauzione e responsabilità per la differenza di prezzo — derivanti dalla necessità di ripetere l'incanto. Il meccanismo sanzionatorio ha anche una funzione deterrente: il rischio concreto di perdere la cauzione e di essere assoggettato a un decreto ingiuntivo per la differenza di prezzo incentiva fortemente gli aggiudicatari ad adempiere tempestivamente al proprio obbligo di versamento.
Il nuovo incanto: avvio e pubblicità
L'inadempimento dell'aggiudicatario non richiede alcuna dichiarazione formale da parte del giudice sull'inadempimento stesso: è sufficiente la constatazione, da parte del cancelliere, che il termine fissato dall'ordinanza sia scaduto senza che sia stata depositata la documentazione comprovante il versamento. A quel punto, il giudice dell'esecuzione emette un'ordinanza — non un semplice decreto — con cui dispone che si proceda a nuovo incanto. L'ordinanza deve essere pubblicata e affissa secondo le formalità stabilite dall'art. 657: notificazione alle persone indicate nell'art. 655 che non siano comparse, annotazione in margine al pignoramento, pubblicazione nel foglio degli annunzi legali e affissione nell'albo della cancelleria almeno dieci giorni prima del nuovo incanto. Il richiamo espresso alle forme dell'art. 657 garantisce che il nuovo incanto sia preceduto dalle medesime garanzie pubblicitarie del primo, assicurando la massima partecipazione e la formazione del miglior prezzo possibile. L'aggiudicatario inadempiente non può partecipare al nuovo incanto: la sua inadempienza lo pone in una situazione analoga a quella del debitore proprietario, per il quale l'art. 658 prevede l'esclusione dalla gara.
Il destino della cauzione dell'inadempiente
La cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente non viene restituita: essa viene trattenuta e distribuita insieme al prezzo ottenuto nel nuovo incanto. Questo significa che la cauzione non viene incamerata dallo Stato né destinata a coprire soltanto le spese del procedimento, ma confluisce nel monte distribuibile tra i creditori della procedura esecutiva: essa integra il ricavato del nuovo incanto e contribuisce, unitamente al prezzo, alla soddisfazione dei creditori intervenuti. Le spese del procedimento (spese del nuovo incanto, spese di notificazione, pubblicità, ecc.) vengono detratte dalla cauzione prima della distribuzione, a carico dell'inadempiente. La perdita della cauzione costituisce già di per sé una sanzione economica significativa per l'aggiudicatario inadempiente, che perde una somma pari a una percentuale del prezzo di aggiudicazione senza ricevere nulla in cambio.
Il decreto ingiuntivo per la differenza di prezzo
Se il prezzo del nuovo incanto, sommato alla cauzione trattenuta dell'inadempiente, è inferiore al prezzo del primo incanto, i creditori subiscono una perdita che deve essere imputata all'aggiudicatario inadempiente. La norma prevede un meccanismo di recupero expedito: su istanza di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione emette decreto di ingiunzione a carico dell'inadempiente per versare la differenza entro cinque giorni, nelle forme dei depositi giudiziari. Il decreto ingiuntivo è emesso dal medesimo giudice dell'esecuzione, senza necessità di un separato giudizio di cognizione, e costituisce uno strumento rapido ed efficace di tutela dei creditori. Il termine di cinque giorni per il versamento è molto breve: il legislatore ha inteso che la regolarizzazione avvenga nel più breve tempo possibile, senza ulteriori dilazioni nella distribuzione del ricavato. L'inadempiente può proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del creditore istante, ma tale opposizione non sospende automaticamente l'esecuzione del decreto.
Il diritto di opposizione dell'aggiudicatario inadempiente
La norma riconosce all'aggiudicatario inadempiente il diritto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del creditore istante. L'opposizione è proponibile nei termini ordinari previsti dall'art. 645 c.p.c. e deve essere notificata al creditore che ha presentato l'istanza. Nell'opposizione, l'inadempiente può far valere le proprie ragioni: ad esempio, contestare l'esistenza dell'inadempimento, sostenendo che il versamento era stato effettuato ma non regolarmente documentato; oppure contestare il calcolo della differenza di prezzo imputatagli; ovvero eccepire l'illegittimità della procedura del nuovo incanto. Il giudice competente per l'opposizione è il tribunale nella sua composizione ordinaria, non il giudice dell'esecuzione in funzione esecutiva: si tratta di una controversia di cognizione che si innesta nell'ambito della procedura esecutiva.
Casi pratici
Caso 1: Perdita della cauzione e nuovo incanto
Tizio si aggiudica un cargo per 800.000 euro, depositando una cauzione di 80.000 euro, ma non versa il residuo prezzo entro i sessanta giorni fissati nell'ordinanza. Il giudice dispone un nuovo incanto con le pubblicità dell'art. 657: la cauzione di 80.000 euro (dedotte le spese del nuovo incanto) è trattenuta e distribuita ai creditori insieme al prezzo del nuovo incanto, e Tizio perde la garanzia senza ottenere nulla.
Caso 2: Decreto ingiuntivo per la differenza di prezzo
Caio si aggiudica una petroliera per un milione di euro ma non paga. Il nuovo incanto produce soltanto 700.000 euro, e la cauzione di Caio (100.000 euro) è già stata distribuita. Sempronio, creditore intervenuto, chiede al giudice dell'esecuzione di emettere decreto ingiuntivo contro Caio per 200.000 euro (differenza tra il vecchio e il nuovo prezzo, tenuto conto della cauzione): il giudice emette il decreto e Caio ha cinque giorni per versare la somma.
Caso 3: Opposizione al decreto ingiuntivo
Sempronio, aggiudicatario inadempiente, riceve un decreto ingiuntivo per la differenza di prezzo dopo il secondo incanto. Sempronio propone opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del creditore istante, sostenendo di aver effettuato il versamento del prezzo in tempo ma di non aver depositato il documento in cancelleria per un disguido del proprio istituto bancario: il tribunale, in sede di opposizione, valuta le prove del versamento e, se le ritiene sufficienti, revoca il decreto ingiuntivo.
Domande frequenti
Cosa succede se l'aggiudicatario di una nave non paga il prezzo nel termine?
Il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza un nuovo incanto, pubblicizzato secondo le forme dell'art. 657. La cauzione dell'inadempiente viene trattenuta e distribuita con il ricavato del nuovo incanto; se il nuovo prezzo è inferiore, l'inadempiente risponde della differenza.
La cauzione viene restituita all'aggiudicatario inadempiente?
No. La cauzione viene trattenuta e distribuita insieme al prezzo del nuovo incanto tra i creditori della procedura esecutiva, dopo la deduzione delle spese sostenute per il nuovo incanto. L'inadempiente perde definitivamente la cauzione senza ottenere nulla in cambio.
Come vengono recuperati i danni causati dall'inadempimento al creditore?
Se il prezzo del nuovo incanto, sommato alla cauzione trattenuta, è inferiore al prezzo del primo incanto, il giudice emette decreto ingiuntivo a carico dell'aggiudicatario inadempiente per versare la differenza entro cinque giorni nelle forme dei depositi giudiziari.
L'aggiudicatario inadempiente può contestare il decreto ingiuntivo?
Sì. L'art. 666 riconosce all'aggiudicatario inadempiente il diritto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del creditore istante, nei termini ordinari previsti dall'art. 645 c.p.c., davanti al tribunale in sede di cognizione.
L'aggiudicatario inadempiente può partecipare al nuovo incanto?
No. L'aggiudicatario che non ha pagato il prezzo non può partecipare al nuovo incanto disposto ai sensi dell'art. 666. Il meccanismo esclude il soggetto che ha già dimostrato di non essere in grado o di non voler adempiere all'obbligo di versamento.