Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 56 D.Lgs. 259/2003 – Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture ovvero linee di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e di terza classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero con linee di telecomunicazione.

2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero con linee di telecomunicazione.

3. Le società interessate presentano, prima dell’avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all’atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l’accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.

5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Chi costruisce, modifica o sposta linee di energia elettrica di terza classe o tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica deve predisporre una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato sull'assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
  • Le dichiarazioni, corredate da relazione tecnica e progetti, vanno presentate agli Ispettorati territoriali del Ministero prima dell'avvio dei lavori e sostituiscono qualsiasi atto di assenso ministeriale.
  • Nelle interferenze tra cavi di comunicazione sotterrati e cavi elettrici sotterrati si applicano le norme tecniche degli organismi elettrotecnici nazionali e internazionali riconosciuti dallo Stato.
  • Se impianti elettrici causano turbamenti alle reti di comunicazione, il Ministero promuove lo spostamento degli impianti o adotta provvedimenti idonei, a spese di chi ha creato il disturbo.
Indice dei contenuti

Le interferenze tra reti elettriche e reti di comunicazione

L'articolo 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche affronta un tema tecnico di grande rilevanza pratica: le interferenze fisiche ed elettromagnetiche tra gli impianti di energia elettrica e le reti di comunicazione elettronica. Nel sottosuolo delle città e dei territori urbanizzati convivono infrastrutture di diversa natura - cavi di alta, media e bassa tensione, tubazioni del gas e dell'acqua, cavi in fibra ottica, cavi in rame per la telefonia - la cui prossimità può generare effetti indesiderati sia sul piano fisico (danni meccanici per scavi in prossimità di cavi preesistenti) sia sul piano elettromagnetico (induzione di disturbi elettrici sui circuiti di comunicazione). La norma istituisce un obbligo di mappatura e dichiarazione preventiva delle interferenze, con l'obiettivo di prevenire questi effetti prima che diventino realtà.

L'obbligo di dichiarazione asseverata

I commi 1 e 2 istituiscono un obbligo speculare per due categorie di soggetti: (i) chi costruisce, modifica o sposta linee di energia elettrica di «terza classe» (la classificazione del D.M. 21 marzo 1988, che individua le linee con tensioni superiori a determinati valori) deve far redigere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato che certifichi l'assenza o la presenza di interferenze con reti di comunicazione elettronica; (ii) chi costruisce, modifica o sposta tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica (condutture di gas, acqua, petrolio, caratterizzate da un sistema elettrochimico di protezione contro la corrosione) è soggetto allo stesso obbligo. Il professionista deve asseverare - cioè dichiarare con piena responsabilità professionale - quale sia la situazione delle interferenze. La dichiarazione non è quindi un atto formale, ma una certificazione tecnica che impone al dichiarante la verifica del sottosuolo attraverso le banche dati disponibili (SINFI, mappe catastali, rilievi diretti).

La presentazione agli Ispettorati e il valore sostitutivo della dichiarazione

Il comma 3 stabilisce che le dichiarazioni, corredate da una dettagliata relazione tecnica del professionista e dagli elaborati progettuali, vanno presentate agli Ispettorati territoriali del Ministero prima dell'avvio dei lavori. La norma aggiunge una disposizione di semplificazione di grande portata: queste dichiarazioni «sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti», anche nell'ambito delle conferenze di servizi. Questo significa che il soggetto che adempie all'obbligo di dichiarazione non deve attendere un'approvazione o un nulla osta ministeriale: la dichiarazione asseverata del professionista abilita direttamente l'intervento. Il Ministero mantiene comunque un potere di vigilanza e controllo a campione (comma 4), e i soggetti devono segnalare l'inizio e la fine dei lavori per consentire le ispezioni del personale ministeriale.

Le norme tecniche sulle interferenze sotterranee

Il comma 5 richiama le norme tecniche degli organismi elettrotecnici nazionali e internazionali riconosciuti dallo Stato (CEI, IEEE, UIT) per la gestione delle interferenze tra cavi di comunicazione sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati. Questo rimando alle norme tecniche è fondamentale: il rapporto di interferenza tra un cavo elettrico ad alta tensione e un cavo in fibra ottica o in rame nelle vicinanze è regolato da distanze minime, schermature obbligatorie e tecniche di posa specificate dagli standard tecnici, la cui osservanza è la condizione per garantire la sicurezza dei lavoratori e l'integrità delle reti. Le stesse norme si applicano, in quanto applicabili, alle interferenze tra cavi di comunicazione e tubazioni metalliche con protezione catodica.

Il rimedio ai disturbi causati da impianti elettrici

Il comma 6 tutela le reti di comunicazione nel caso in cui impianti di energia elettrica - anche se regolarmente approvati - producano «turbamenti» o interferenze alle reti di comunicazione. In questi casi, il Ministero interviene promuovendo lo spostamento degli impianti elettrici (non di quelli di comunicazione, che di solito vengono prima) o adottando provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, ai sensi dell'art. 127 del T.U. acque ed impianti elettrici (R.D. 1775/1933). Il principio «chi causa il disturbo paga» è esplicitato: le spese delle soluzioni correttive sono a carico di chi le rende necessarie. Questa regola è rilevante nelle controversie tra gestori di reti di energia e operatori di comunicazione in aree con alta densità infrastrutturale.

Casi pratici

Caso 1: Dichiarazione asseverata per lo spostamento di una linea ad alta tensione

La società Alfa S.p.A., gestore di una linea elettrica di terza classe, deve spostare un tratto della linea per consentire la realizzazione di un piano di espansione industriale. Prima di avviare i lavori, Alfa affida a un ingegnere elettrotecnico abilitato la redazione della dichiarazione asseverata ex art. 56. L'ingegnere, consultando il SINFI e le mappe degli operatori telefonici, rileva la presenza di un cavo in fibra ottica dell'operatore Beta a soli 0,8 metri dalla traiettoria prevista. La dichiarazione segnala l'interferenza. Alfa modifica il progetto per rispettare la distanza minima prevista dalle norme CEI e presenta la nuova dichiarazione aggiornata all'Ispettorato territoriale prima dell'avvio dei lavori.

Caso 2: Disturbi elettromagnetici su reti di comunicazione causati da impianti elettrici

L'operatore Gamma, gestore di reti di comunicazione in rame in un'area industriale, registra disturbi persistenti su alcune linee a seguito dell'installazione di un nuovo impianto di potenza a media tensione da parte della società Beta. Gamma segnala il problema al Ministero. Il Ministero accerta che l'impianto di Beta, pur regolarmente approvato, è troppo vicino ai cavi di Gamma e genera interferenze elettromagnetiche. Ai sensi del comma 6, il Ministero promuove lo spostamento dell'impianto di Beta - che deve sostenere le relative spese - o, in alternativa, prescrive l'installazione di schermature adeguate a eliminare i disturbi.

Caso 3: Controllo a campione dell'Ispettorato su lavori di rifacimento di tubazioni

Tizio, responsabile tecnico di una società di distribuzione del gas, ha presentato all'Ispettorato la dichiarazione asseverata per la sostituzione di tubazioni metalliche con protezione catodica in una zona residenziale. I lavori sono già in corso. L'Ispettorato territoriale effettua un controllo a campione ex art. 56, comma 4, riscontrando che la distanza effettiva dai cavi di comunicazione elettronica è inferiore a quella dichiarata nel progetto. L'Ispettorato ordina la sospensione dei lavori e la revisione del progetto, imponendo a Tizio di adottare le schermature aggiuntive previste dalle norme CEI per garantire il rispetto degli standard tecnici.

Domande frequenti

Chi posa cavi elettrici deve verificare se interferiscono con i cavi telefonici?

Sì. Chi costruisce, modifica o sposta linee elettriche di terza classe o tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica deve far redigere da un professionista abilitato una dichiarazione asseverata che certifica l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. La dichiarazione va presentata all'Ispettorato territoriale prima dell'avvio dei lavori.

La dichiarazione asseverata sostituisce l'approvazione del Ministero?

Sì, in modo completo. Il comma 3 dell'art. 56 prevede che le dichiarazioni asseverate presentate agli Ispettorati sostituiscano qualsiasi atto di assenso del Ministero, anche nell'ambito delle conferenze di servizi. Non è quindi necessario attendere un nulla osta ministeriale: il soggetto può avviare i lavori dopo aver presentato la documentazione, salvo restando i controlli a campione del Ministero.

Se una linea elettrica causa disturbi a una rete di comunicazione, chi paga?

Chi ha causato il disturbo. Il comma 6 dell'art. 56 stabilisce che le spese delle misure correttive (spostamento degli impianti elettrici, installazione di schermature) sono a carico di chi ha reso necessarie quelle misure. Questo vale anche quando gli impianti elettrici siano stati regolarmente approvati: la sopravvenienza di interferenze sulle reti di comunicazione preesistenti comporta comunque l'obbligo a carico del soggetto responsabile degli impianti elettrici.

Quali norme tecniche governano la distanza tra cavi elettrici e cavi di comunicazione sotterrati?

Le norme tecniche degli organismi elettrotecnici riconosciuti dallo Stato: in primo luogo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), e poi le norme internazionali di IEEE, UIT e organismi analoghi. Queste norme specificano le distanze minime, le schermature obbligatorie e le tecniche di posa da rispettare nelle interferenze tra cavi elettrici e cavi di comunicazione nel sottosuolo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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