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Art. 37 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

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Art. 37 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero e l’Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri: a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati; b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati; c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi; d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

2. Qualora il Ministero e l’Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione. articolo precedente articolo successivo