Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero e l’Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri: a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati; b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati; c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi; d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.
2. Qualora il Ministero e l’Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il coordinamento europeo nell'assegnazione delle frequenze
L'art. 37 promuove un ulteriore livello di coordinamento europeo nella gestione dello spettro radio: la possibilità di svolgere procedure di autorizzazione congiunte per l'assegnazione di diritti d'uso individuali dello spettro. Mentre l'art. 36 gestisce la fase ex post (quando la procedura comune è già avvenuta), l'art. 37 disciplina la fase ex ante: come le autorità italiane possono partecipare all'elaborazione e allo svolgimento di procedure di assegnazione congiunte con le autorità degli altri Stati UE.
Il presupposto: l'interesse dei partecipanti al mercato
Il comma 1 prevede che la cooperazione per l'autorizzazione congiunta possa avvenire quando i partecipanti al mercato abbiano manifestato interesse. Questo requisito è significativo: non è una procedura imposta dall'alto, ma un meccanismo che risponde a esigenze concrete del mercato. Gli operatori mobili che vogliono sviluppare reti paneuropee possono trarre grande vantaggio da procedure coordinate: ricevere diritti d'uso con condizioni simili in più Paesi riduce i costi di pianificazione e deployment della rete.
I criteri del processo congiunto (comma 1, lettere a-d)
Il comma 1 elenca i criteri che caratterizzano un processo di autorizzazione congiunto: il processo è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le autorità degli altri Stati interessati (lett. a)); prevede condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti tra gli Stati (lett. b)); prevede condizioni comparabili tra gli Stati, anche consentendo di ricevere blocchi di spettro analoghi (lett. c)); è aperto agli altri Stati UE fino alla conclusione del processo (lett. d)). Questi criteri assicurano che il processo sia veramente coordinato e non solo nominalmente comune.
L'obbligo di motivazione in caso di mancata partecipazione (comma 2)
Il comma 2 prevede un obbligo significativo per il caso in cui le autorità italiane decidano di non partecipare a un processo congiunto nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato: devono informare questi ultimi dei motivi della loro decisione. Questa disposizione crea un incentivo alla partecipazione: non partecipare senza motivare equivale a ignorare le richieste del mercato, il che può essere contestato in sede di procedimento regolatorio. Il meccanismo dell'art. 37 si inserisce in una tendenza più ampia del diritto europeo delle comunicazioni elettroniche verso la creazione di procedure condivise che riducano la frammentazione del mercato interno. Un operatore che opera in più Paesi UE beneficia enormemente da procedure di assegnazione coordinate: ricevere licenze con scadenze allineate, condizioni tecniche comparabili e calendari di deployment coerenti riduce significativamente i costi di pianificazione delle reti transnazionali, favorendo in ultima analisi la riduzione dei costi per i consumatori europei.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore pan-europeo che chiede una gara coordinata per il 5G
Alfa S.p.A. e la sua controllata tedesca Beta AG vogliono sviluppare reti 5G con configurazioni di frequenza armonizzate in Italia e Germania per ridurre i costi di apparecchiature e gestione della rete. Le due società esprimono formalmente interesse a una procedura di assegnazione congiunta. Il Ministero italiano e la BNetzA tedesca considerano la richiesta e avviano una cooperazione ex art. 37 per definire un calendario coordinato e condizioni di assegnazione comparabili nelle rispettive gare nazionali.
Caso 2: Il Ministero che sceglie di non partecipare alla procedura congiunta
Il RSPG propone una procedura di assegnazione congiunta per la banda 26 GHz (mmWave per il 5G) che coinvolgerebbe dieci Paesi UE. Il Ministero italiano valuta che le specificità del mercato italiano (diversa struttura della domanda, diversi operatori attivi) non giustifichino una procedura comune. Il comma 2 dell'art. 37 impone al Ministero di informare i partecipanti al mercato che avevano espresso interesse (gli operatori italiani) dei motivi della propria decisione di non partecipare alla procedura congiunta.
Caso 3: La coordinazione delle scadenze delle licenze tra Italia e Spagna
Le licenze 4G di Italia e Spagna scadono nello stesso periodo. I due Ministeri, in coordinamento con AGCOM e la CNMC spagnola, avviano una procedura ex art. 37 per rinnovare le licenze con un calendario coordinato e condizioni comparabili, anche per facilitare gli accordi di roaming tra gli operatori dei due Paesi. La procedura permette agli operatori attivi in entrambi i Paesi di pianificare gli investimenti in modo più efficiente grazie alla coerenza temporale e tecnica delle nuove licenze.
Domande frequenti
L'art. 37 è già stato applicato in Italia?
Formalmente, le procedure di assegnazione congiunta complete (con gare svolte congiuntamente in più Paesi) sono ancora rare in Europa. Tuttavia, forme meno strutturate di coordinamento tra autorità nazionali (come il coordinamento dei calendari delle gare e il confronto sulle condizioni delle licenze) vengono praticate nel contesto del RSPG e nelle interazioni bilaterali tra le autorità nazionali. L'Italia ha partecipato a questi meccanismi di coordinamento, ad esempio nelle gare per il 5G del 2018-2019.
La procedura di autorizzazione congiunta significa che gli operatori partecipano a una sola gara per più Paesi?
Non necessariamente. La procedura congiunta può avere diversi gradi di integrazione: da semplici calendari coordinati (ciascun Paese svolge la propria gara nello stesso periodo) a procedure più integrate (con condizioni e criteri comuni e possibilmente una valutazione centralizzata degli offerenti). Il comma 1, lett. b) e c), prevede la possibilità di condizioni comuni o comparabili, ma non impone un'unica gara sovranazionale.
Gli operatori possono richiedere formalmente una procedura di autorizzazione congiunta?
Il comma 1 dell'art. 37 prevede che il Ministero e AGCOM possano avviare la cooperazione 'tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato'. Questa formulazione implica che l'interesse degli operatori sia un fattore rilevante, ma non un diritto soggettivo a richiedere la procedura congiunta. Gli operatori possono manifestare interesse e, in caso di mancata risposta, chiedere spiegazioni ai sensi del comma 2.
La procedura di autorizzazione congiunta richiede la partecipazione di tutti i Paesi UE?
No. La procedura può coinvolgere solo una parte degli Stati UE: il comma 1 prevede la cooperazione con 'le Autorità competenti di uno o più Stati membri'. Il comma 1, lett. d), prevede che il processo sia aperto agli altri Stati UE 'in qualsiasi momento fino alla sua conclusione', ma non impone la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati. I Paesi che non vogliono partecipare non sono esclusi dal mercato: possono condurre le proprie procedure nazionali.