Autore: Andrea Marton

  • Art. 145 DPR 495/1992 – Attraversamenti pedonali

    Art. 145 DPR 495/1992 – Attraversamenti pedonali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434).

    2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

    3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).

    4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).

  • Art. 54-bis D.Lgs. 174/2016 – Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile

    Art. 54-bis D.Lgs. 174/2016 – Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

    2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.

    3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell’ipotesi di astensione di un procuratore regionale.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: welfare contrattuale, San.Arti. e fondi artigiani

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica collega i lavoratori dipendenti a un sistema di welfare contrattuale tipico del comparto artigiano: il fondo sanitario integrativo San.Arti., il Fondo Artigianato Formazione per la formazione continua, gli enti bilaterali nazionali e regionali (EBNA), e il fondo pensione complementare Artifondo. Questi strumenti integrano le tutele del welfare pubblico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Principali fondi e istituti di welfare – Comparto artigiano Acconciatura ed Estetica
    Fondo / Istituto Finalita Contributo indicativo datoriale
    San.Arti. Sanita integrativa (visite, odontoiatria, diagnostica, ricoveri) ~200 – 400 €/anno per lavoratore
    Fondo Artigianato Formazione (FAF) Finanziamento formazione continua e apprendistato Quota INPS (0,30% della retribuzione)
    EBNA / Enti bilaterali regionali Sostegno al reddito, sussidi, conciliazione, servizi Contributo bilaterale contrattuale
    Artifondo Previdenza complementare (pensione integrativa) TFR + eventuale quota aggiuntiva

    San.Arti.: il fondo sanitario integrativo degli artigiani

    San.Arti. e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori delle imprese artigiane. Copre prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale: visite specialistiche, diagnostica per immagini, odontoiatria, protesi, ricoveri con rimborso delle differenze alberghiere e delle prestazioni in libera professione.

    L’adesione a San.Arti. e prevista dal CCNL artigiano: il datore versa i contributi per ogni dipendente iscritto. In caso di mancata iscrizione o di omissione dei versamenti, il datore e responsabile delle mancate prestazioni sanitarie. Il lavoratore puo verificare la propria iscrizione sul portale San.Arti.it.

    Fondo Artigianato Formazione (FAF)

    Il Fondo Artigianato Formazione (FAF) finanzia la formazione continua dei dipendenti e dei datori di lavoro delle imprese artigiane. Nel settore acconciatura ed estetica e utilizzato per:

    • Finanziamento dei piani formativi nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante.
    • Corsi di aggiornamento professionale per acconciatori e estetiste (nuove tecniche, igiene e sicurezza, gestione del salone).
    • Formazione manageriale per i titolari delle microimprese.

    Il FAF e alimentato da una quota del contributo INPS (0,30% della retribuzione imponibile). I piani formativi approvati consentono il rimborso totale o parziale dei costi.

    EBNA: gli enti bilaterali nazionali e regionali

    L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) e le sue articolazioni regionali sono organismi paritetici (datori + sindacati) che svolgono funzioni di sostegno al comparto artigiano:

    • Erogazione di sussidi e integrazioni al reddito in caso di crisi aziendale o sospensione dell’attivita.
    • Servizi di conciliazione (mediazione in controversie di lavoro prima del ricorso al giudice).
    • Gestione della formazione per gli apprendisti (formazione trasversale e per la sicurezza).
    • Supporto alle imprese per adempimenti contrattuali e amministrativi.

    L’adesione agli enti bilaterali e prevista dal CCNL artigiano e si concretizza attraverso il versamento di un contributo contrattuale.

    Artifondo: la previdenza complementare artigiana

    Artifondo e il fondo pensione complementare chiuso (negoziale) per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. Aderirvi consente di costruire una pensione integrativa rispetto a quella INPS, investendo il TFR futuro e, facoltativamente, contributi aggiuntivi.

    I vantaggi per il lavoratore:

    • Il TFR destinato ad Artifondo e investito in comparti finanziari con rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale del TFR in azienda (1,5% + ISTAT).
    • I contributi aggiuntivi volontari sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui.
    • La prestazione finale puo essere ricevuta in parte come rendita e in parte come capitale (fino al 50%).

    Casi pratici

    Tizio – Visita odontoiatrica tramite San.Arti.
    Tizio deve affrontare una spesa odontoiatrica di 1.200 euro per un intervento di implantologia. Verifica la propria iscrizione su San.Arti.it e scopre che il piano sanitario copre fino al 70% delle spese odontoiatriche. Presenta la documentazione al fondo e ottiene un rimborso di circa 840 euro. Senza San.Arti. avrebbe pagato l’intera cifra di tasca propria.
    Caia – Formazione aggiornamento tramite FAF
    Il salone dove lavora Caia ha presentato un piano formativo a FAF per un corso sulle nuove tecniche di colorazione. Il corso dura 20 ore e costa 600 euro a partecipante. FAF rimborsa il 100% del costo. Caia partecipa senza alcun onere economico ne per se ne per il titolare. Il corso avviene in orario di lavoro retribuito.
    Sempronio – Artifondo e scelta al momento dell’assunzione
    Sempronio viene assunto al 3° livello. Entro 6 mesi dall’assunzione firma il modulo di adesione esplicita ad Artifondo, scegliendo il comparto ‘bilanciato’. Il TFR futuro viene versato trimestralmente dal datore ad Artifondo. Sempronio decide anche di versare 50 euro mensili aggiuntivi di contribuzione volontaria, deducibili dalla propria dichiarazione dei redditi.

    Domande frequenti

    Cos'e San.Arti. e a chi si applica?
    E il fondo di sanita integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, odontoiatria, diagnostica e ricoveri. L’adesione e prevista dal CCNL artigiano: il datore versa i contributi per ogni dipendente.
    Come faccio a sapere se sono iscritto a San.Arti.?
    Puoi verificare la tua iscrizione sul portale San.Arti.it inserendo il tuo codice fiscale. Se non sei iscritto, puoi segnalarlo al tuo datore di lavoro o all’ente bilaterale regionale.
    Cosa finanzia il Fondo Artigianato Formazione?
    FAF finanzia piani formativi per dipendenti e datori delle imprese artigiane: formazione nell’apprendistato, corsi di aggiornamento professionale, formazione sulla sicurezza, formazione manageriale per i titolari.
    Posso aderire ad Artifondo anche se il mio datore non lo propone?
    Il datore che applica il CCNL artigiano e tenuto a gestire la scelta del lavoratore sul TFR. Se entro 6 mesi dall’assunzione non esprimi alcuna scelta, il TFR va automaticamente al fondo indicato dalla contrattazione (di norma Artifondo).
    Gli enti bilaterali sostituiscono la cassa integrazione?
    Non completamente. Gli enti bilaterali artigiani erogano sostegni al reddito complementari in caso di crisi, ma con importi e durata inferiori rispetto alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG), che per le microimprese artigiane ha accesso limitato. Sono pero una rete di supporto importante per il settore.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 816 LB26: copertura oneri comma 813 sul Fondo pari opportunità

    Comma 816 LB26: copertura oneri comma 813 sul Fondo pari opportunità

    Comma 816 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’ articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.

  • Art. 295 SIC – Termini per l’adeguamento

    Art. 295 SIC – Termini per l’adeguamento

    Art. 295 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Termini per l’adeguamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

    2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato L, parti A e B.

    3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

  • CCNL Farmacie Private 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private classifica i dipendenti in livelli che vanno dal farmacista collaboratore con responsabilità professionale ai commessi, magazzinieri e personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Farmacie Private – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro / Direttore Direttore tecnico, responsabile di sede con delega del titolare Alta autonomia, sostituzione titolare, responsabilità professionale piena
    1° livello Farmacista collaboratore con responsabilità di reparto o turno Autonomia professionale, dispensazione farmaci, counselling paziente
    2° livello Farmacista collaboratore senza deleghe direttive Autonomia tecnica, mansioni farmaceutiche ordinarie
    3° livello Addetto qualificato: commesso specializzato, erborista diplomato, ottico Mansioni qualificate con competenze tecniche specifiche
    4° livello Commesso di farmacia, cassiere, addetto vendita Mansioni d’ordine con limitata autonomia operativa
    5° livello Magazziniere, addetto alle consegne, ausiliario qualificato Mansioni esecutive semplici
    6° livello Fattorino, personale delle pulizie, mansioni elementari Mansioni elementari di supporto

    La struttura dell'inquadramento nelle farmacie private

    Il CCNL per i dipendenti delle farmacie private, stipulato tra Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani) e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL, disciplina i rapporti di lavoro di circa 70.000 addetti nelle farmacie private convenzionate con il SSN.

    Va distinto dal CCNL Assofarm, che regola invece i dipendenti delle farmacie comunali (municipalizzate): si tratta di un contratto separato con parti datoriali e minimi retributivi diversi.

    Il sistema di inquadramento del CCNL Farmacie Private è articolato in livelli che riflettono la peculiarità del settore: la presenza simultanea di professionisti iscritti all’Albo (i farmacisti) e di personale non laureato (commessi, magazzinieri, ausiliari).

    Il farmacista collaboratore: professionista e dipendente

    La figura centrale del CCNL è il farmacista collaboratore, ovvero il laureato in Farmacia o CTF, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale competente. Il farmacista collaboratore svolge mansioni che per legge richiedono la qualifica professionale: dispensazione di farmaci soggetti a ricetta medica, preparazioni galeniche, sostituzioni con equivalente, consulenza terapeutica al paziente.

    A seconda delle responsabilità assegnate, il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello (con funzioni di responsabilità di turno, di reparto o di sostituzione del titolare) o al 2° livello (mansioni ordinarie senza delega direttiva).

    Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente (es. per malattia, ferie o altra causa) acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con relativa voce retributiva aggiuntiva.

    Livelli intermedi: addetti qualificati

    Al 3° livello si collocano gli addetti con competenze tecniche specifiche non farmaceutiche ma comunque qualificate: il commesso di farmacia con specializzazione in parafarmacia, il tecnico ortopedico, l’erborista con diploma riconosciuto, l’ottico (nelle farmacie che erogano servizi ottici), l’addetto alla misurazione della pressione arteriosa certificato.

    Al 4° livello rientrano il commesso di farmacia generico, il cassiere, l’addetto alla vendita di prodotti parafarmaceutici senza specializzazione tecnica certificata.

    Livelli inferiori e passaggi di categoria

    Dal 5° al 6° livello si trovano le mansioni di supporto: magazziniere, addetto alle consegne a domicilio (servizio diffuso nelle farmacie), personale delle pulizie, fattorino.

    I passaggi di livello avvengono per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015): se il lavoratore esercita mansioni di livello superiore per un periodo superiore a quello di prova contrattuale, ha diritto al riconoscimento del livello superiore. Il demansionamento è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ristrutturazione, accordo sindacale, accordo individuale con sede protetta).

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista da 2° a 1° livello
    Tizio è farmacista collaboratore inquadrato al 2° livello. Dopo un anno in cui copre regolarmente i turni di responsabilità notturna e festiva in sostituzione del titolare assente, il CCNL gli riconosce l’acquisizione stabile delle mansioni di 1° livello. Tizio ottiene il passaggio con un incremento mensile lordo di circa 180 €.
    Caia – Commessa 4° livello con specializzazione erboristeria
    Caia è commessa al 4° livello. Consegue il diploma professionale in erboristeria e viene stabilmente assegnata al reparto erboristico con mansioni di consulenza e preparazione. Acquisisce così i requisiti per il 3° livello: maggiore autonomia tecnica e responsabilità specifica. L’upgrade viene riconosciuto dal datore con incremento di circa 80 € mensili lordi.
    Sempronio – Magazziniere e demansionamento illegittimo
    Sempronio è addetto al magazzino (5° livello) e viene spostato a mansioni di 6° livello (pulizie) senza alcun accordo scritto né giustificazione organizzativa documentata. Il CCNL e l’art. 2103 c.c. non consentono il demansionamento unilaterale in assenza dei presupposti legali. Sempronio si oppone e ottiene il reintegro nelle mansioni di 5° livello con i differenziali retributivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra farmacista collaboratore di 1° e 2° livello?
    Il 1° livello implica funzioni di responsabilità aggiuntive: gestione del turno, sostituzione del titolare, coordinamento del personale di reparto. Il 2° livello identifica il farmacista che svolge le mansioni ordinarie di dispensazione senza deleghe direttive.
    Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
    No. Le farmacie comunali (municipalizzate o gestite da aziende speciali) applicano il CCNL Assofarm, che ha parti datoriali, minimi retributivi e istituti contrattuali distinti.
    Un commesso di farmacia deve essere laureato?
    No. Le mansioni di commesso (4° livello) non richiedono la laurea in Farmacia né l’abilitazione professionale. Queste sono richieste esclusivamente per le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche).
    Come si ottiene il livello di direttore tecnico?
    Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente e assume la responsabilità tecnica della farmacia acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con la relativa indennità contrattuale aggiuntiva.
    Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
    Il CCNL Farmacie Private prevede tipicamente 6-7 livelli, dal Quadro/Direttore tecnico al personale ausiliario elementare, con inquadramento specifico per i farmacisti professionisti e per il personale non laureato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 D.Lgs. 141/2024 – Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali

    Art. 9 D.Lgs. 141/2024 – Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

  • Art. 211 CPI – Sanzioni disciplinari

    Art. 211 CPI – Sanzioni disciplinari

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

  • Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio

    Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio

    Art. 124 c.c. – Vincolo di precedente matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

  • Art. 23 D.Lgs. 171/2005 – Licenza di navigazione

    Art. 23 D.Lgs. 171/2005 – Licenza di navigazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’ articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell’unità se richiesto,… il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa.

    3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

    4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

    5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica.

    6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 619 Codice della Navigazione – Chirografo di avaria

    Art. 619 Codice della Navigazione – Chirografo di avaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio. Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l'arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo. DELL'ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL'ARMATORE

  • Art. 49 DPR 230/2000 – Criteri di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti

    Art. 49 DPR 230/2000 – Criteri di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.

    2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.