Autore: Andrea Marton

  • Art. 153 DPR 495/1992 – Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

    Art. 153 DPR 495/1992 – Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.

    2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva. 4. Le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  • Art. 199 TUF – (Società fiduciarie)

    Art. 199 TUF – (Società fiduciarie)

    Art. 199 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società fiduciarie)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’articolo 60, comma 4 , del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .

    2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’ articolo 2327 del codice civile , sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell’albo previsto dall’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All’istanza si applica l’ articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibile. Il diniego dell’autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell’autorizzazione di cui all’ articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione. La Banca d’Italia esercita i poteri indicati all’ articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110 , 113-bis , 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.

    3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.))

  • Art. 107 TUIR: Altri accantonamenti

    Art. 107 TUIR: Altri accantonamenti

    Art. 107 TUIR – Altri accantonamenti (ex art. 73)

    In vigore dal 17/07/2011

    Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

    “1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o e’ deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo.

    2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione e’ ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e’ piu’ ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente e’ pari all’1 per cento. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza e’ deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi. L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.

    3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.

    4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 601 Codice della Navigazione – Acquisizione degli atti di inchiesta

    Art. 601 Codice della Navigazione – Acquisizione degli atti di inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.

  • Art. 253 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 253 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 253 L. Fall. – Ripartizione dell’attivo

    Ripartizione dell’attivo

  • Art. 614 Codice della Navigazione – Adunanza di discussione

    Art. 614 Codice della Navigazione – Adunanza di discussione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comma dell'articolo 612 e dei documenti prodotti. Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio. Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

  • Art. 53 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto della denuncia di danno

    Art. 53 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto della denuncia di danno

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.

  • Art. 79 bis decies TUF – (Crisi)

    Art. 79 bis decies TUF – (Crisi)

    Art. 79 bis decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Crisi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , intendendosi attribuiti all’autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d’ Italia.

    2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell’ articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 , il Ministero dell’economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.))

  • Art. 7 L. 194/1978

    Art. 7 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    I processi patologici che configurino 1 casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente.

    Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

    Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

    articolo precedente

    articolo successivo

  • Art. 659 Codice della Navigazione – Modalità dell’incanto

    Art. 659 Codice della Navigazione – Modalità dell’incanto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine. La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida. L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.

  • Art. 220-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)

    Art. 220-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.

    2. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane))

  • Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 c.c. – Omissione di pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono puniti con l’ammenda da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.