Autore: Andrea Marton

  • Art. 290 SIC – Valutazione dei rischi di esplosione

    Art. 290 SIC – Valutazione dei rischi di esplosione

    Art. 290 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi di esplosione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.

    2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.

    3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

  • Art. 29-quater DPR 445/2000

    Art. 29-quater DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 213 CPI – Compiti dell’assemblea

    Art. 213 CPI – Compiti dell’assemblea

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

    2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all’albo.

  • Art. 294 bis SIC – (Informazione e formazione dei lavoratori)

    Art. 294 bis SIC – (Informazione e formazione dei lavoratori)

    Art. 294 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Informazione e formazione dei lavoratori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia; h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso. ))

  • Art. 98 TUIR: Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitali

    Art. 98 TUIR: Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitali

    Art. 98 TUIR – Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 6

    Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno. 2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
    a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
    b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e’ giustificato dalla propria esclusiva capacita’ di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.
    3. Ai fini dell’applicazione del comma 1:
    a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;
    b) si considerano parti correlate al socio qualificato le societa’ da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5;
    c) il socio e’ qualificato quando:
    1) direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
    2) partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all’articolo 74;
    d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
    e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, cosi’ come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo dell’utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:
    1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
    2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
    3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;
    4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in societa’ controllate e collegate di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;
    f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
    g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti e’ calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d’imposta e la consistenza media degli stessi.
    4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
    5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attivita’ bancaria o dell’attivita’ svolta dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle societa’ che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni.
    6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.
    7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle societa’ che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni.”

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  • Art. 206 TUF – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in merca…

    Art. 206 TUF – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in merca…

    Art. 206 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.

  • Comma 500 LB 2026: copertura tramite Fondo MEF (D.L. 223/2006)

    Comma 500 LB 2026: copertura tramite Fondo MEF (D.L. 223/2006)

    Comma 500 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .

  • Art. 44 D.Lgs. 259/2003 – Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

    Art. 44 D.Lgs. 259/2003 – Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare… apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto. 1-bis. Le disposizioni dell’articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. 1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto, nei luoghi ove è previsto l’innalzamento dei limiti ai sensi dell’ articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d’uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall’autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l’area, previa dimostrazione dell’effettivo bisogno, finchè gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l’autorizzazione. 1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter è ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni già rilasciate sono rimodulate in conformità. 1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all’amministrazione e all’organismo competente a effettuare i controlli. 1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all’ articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all’esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività. 1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001.

    2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all’ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

    3. L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

    4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

    5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’ articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

    6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale. 6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l’istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

    7. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

    8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

    9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies e dei termini pari o inferiori a trenta giorni, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

    10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’ articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi

    11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l’attivazione dell’impianto all’ente locale e all’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari collegiali

    Art. 55 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari collegiali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

    2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

    3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

    4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio.

    5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

    6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova contraria.

    7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

    8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione.

    9. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.

    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

    11. L’ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio.

    13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 4.

  • Art. 2 D.Lgs. 22/2015 – Destinatari

    Art. 2 D.Lgs. 22/2015 – Destinatari

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53 DPR 230/2000 – Esclusione dalle attività lavorative

    Art. 53 DPR 230/2000 – Esclusione dalle attività lavorative

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA prevede un periodo di comporto per malattia di 12 mesi (estensibile fino a 18 mesi per lunghe malattie), durante il quale il lavoratore mantiene il posto e riceve l’integrazione retributiva dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione. L’integrazione copre la quota non pagata dall’INPS, con un sistema a scalare che prevede copertura piena per i primi mesi. Il fondo sanitario contrattuale rafforza ulteriormente le tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia CCNL ANIA – Schema per periodo di assenza
    Periodo di malattia nell’arco di 24 mesi INPS (% retribuzione) Integrazione CCNL Totale percepito
    Dal 1° al 3° giorno (carenza INPS) 0% 100% 100% a carico datore
    Dal 4° al 20° giorno 50% 50% 100%
    Dal 21° al 180° giorno 66,66% 33,34% 100%
    Dal 181° giorno in poi (fino al comporto) 66,66% Ridotta (accordo) ~80-100%

    Schema indicativo; le percentuali effettive dipendono dall’anzianita’ del lavoratore e dalle specificita’ del contratto aziendale. Per i primi 3 giorni (periodo di carenza INPS) il CCNL ANIA garantisce la copertura al 100% a carico del datore.

    Il periodo di comporto nel CCNL ANIA

    Il periodo di comporto e’ il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL ANIA prevede un comporto di 12 mesi nell’arco di 24 mesi. Il superamento del comporto legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previa contestazione.

    Per le malattie di lunga durata (oncologiche, gravi patologie croniche) il CCNL o l’accordo aziendale possono prevedere un’estensione a 18 mesi, nonche’ l’accesso a specifiche tutele del fondo sanitario di settore.

    Integrazione retributiva e carenza

    A differenza di molti contratti del manifatturiero, il CCNL ANIA prevede la copertura dei 3 giorni di carenza INPS a carico del datore di lavoro, garantendo il 100% della retribuzione sin dal primo giorno di malattia. Questo e’ un elemento qualificante del contratto.

    L’integrazione e’ scalare: piena (100%) per i periodi iniziali, gradualmente ridotta per le assenze prolungate. Il computo avviene nell’arco dei 24 mesi precedenti l’episodio di malattia in corso.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore e’ tutelato dall’INAIL con indennita’ a partire dal 4° giorno. Il CCNL ANIA integra la prestazione INAIL fino alla retribuzione normale per l’intera durata dell’inabilita’ temporanea.

    Il settore assicurativo, essendo prevalentemente un’attivita’ d’ufficio, ha tassi di infortunio molto bassi. Le principali patologie professionali denunciate riguardano disturbi muscolo-scheletrici (uso prolungato di videoterminali) e, in misura crescente, stress lavoro-correlato.

    Malattia breve e controllo fiscale

    Per assenze di breve durata (1-3 giorni) non e’ sempre richiesto il certificato medico telematico, ma la prassi aziendale puo’ richiedere la comunicazione al responsabile e, dopo un certo numero di episodi annuali, una giustificazione medica. Il CCNL ANIA disciplina le modalita’ di comunicazione dell’assenza (obbligo di preavviso entro l’inizio del turno) e di trasmissione telematica del certificato INPS.

    Il datore di lavoro puo’ richiedere la visita di controllo INPS (art. 5 L. 300/1970). Il lavoratore e’ obbligato alla reperibilita’ negli orari previsti (10-12 e 17-19, festivi compresi).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia breve ripetuta
    Tizio (Area B) ha 5 episodi di malattia breve di 2-3 giorni nel corso dell’anno, per un totale di 12 giorni. Il CCNL ANIA copre interamente la carenza INPS. Tutti i periodi vengono retribuiti al 100%. Tuttavia, l’accumulo di assenze brevi ripetute puo’ essere rilevante in caso di valutazione della performance individuale, nei limiti della legge.
    Caia – Malattia oncologica e comporto esteso
    Caia e’ assente per malattia oncologica. Il contratto aziendale prevede l’estensione del comporto a 18 mesi per patologie gravi documentate. Il fondo sanitario Fondo di settore copre le spese per le cure specialistiche. Durante i 18 mesi Caia mantiene il posto e riceve l’integrazione retributiva.
    Sempronio – Infortunio in itinere
    Sempronio subisce un infortunio in itinere (caduta da bicicletta recandosi in ufficio). L’INAIL riconosce l’infortuno. Il CCNL ANIA integra l’indennita’ INAIL (60% dal 4° giorno, 75% dal 91° giorno) fino al 100% della retribuzione normale per tutta la durata dell’inabilita’ temporanea assoluta.

    Domande frequenti

    Qual e' il periodo di comporto nel CCNL ANIA?
    12 mesi nell’arco di 24 mesi. Per malattie gravi documentate (oncologiche, patologie croniche severe) il contratto aziendale o l’accordo sindacale possono estenderlo a 18 mesi.
    I 3 giorni di carenza INPS sono coperti?
    Sì. Il CCNL ANIA prevede che il datore di lavoro copra al 100% i primi 3 giorni di malattia non indennizzati dall’INPS (periodo di carenza). Il lavoratore non subisce decurtazioni nei primi giorni.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Il datore di lavoro puo’ intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso. Ha pero’ l’obbligo di contestare il superamento e valutare eventuali soluzioni alternative (part-time, mansioni compatibili con lo stato di salute).
    Come si comunica la malattia al datore?
    Il lavoratore deve comunicare l’assenza prima dell’inizio del turno (o entro l’orario stabilito dall’azienda) e trasmettere telematicamente il certificato INPS. E’ tenuto alla reperibilita’ nelle fasce orarie 10-12 e 17-19.
    Il fondo sanitario ANIA copre le spese mediche?
    Il settore assicurativo ha un fondo sanitario contrattuale che rimborsa spese mediche, visite specialistiche, ricoveri e cure odontoiatriche. I massimali e le coperture variano per accordo aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.