Autore: Andrea Marton

  • Art. 252 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 252 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 252 L. Fall. – Liquidazione dell’attivo

    Liquidazione dell’attivo

  • Art. 63 bis TUPI – Articolo

    Art. 63 bis TUPI – Articolo

    Art. 63 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))

  • Art. 25 T.U. Espropriazione – Effetti dell’espropriazione per i terzi

    Art. 25 T.U. Espropriazione – Effetti dell’espropriazione per i terzi

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

    2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

    3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.

    4. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.

  • Art. 212 TUF – Disposizioni in materia di privatizzazioni

    Art. 212 TUF – Disposizioni in materia di privatizzazioni

    Art. 212 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni in materia di privatizzazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il secondo periodo dell’ articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , è sostituito dal seguente: “La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”. Nota all’art. 212: – Il testo vigente dell’ art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), già modificato dall’ art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504 , convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 3 (Altre clausole statutarie). –

    1. Le società operanti nei settori di cui all’art. 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all’art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all’ art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 , come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

    2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

    3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall’iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “.

  • Art. 53 Codice del Processo Amministrativo – Abbreviazione dei termini

    Art. 53 Codice del Processo Amministrativo – Abbreviazione dei termini

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all’amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

  • Art. 7 L. 40/2004 – Linee guida

    Art. 7 L. 40/2004 – Linee guida

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

    2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

    3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 662 Codice della Navigazione – Offerte di aumento

    Art. 662 Codice della Navigazione – Offerte di aumento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione. L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto. Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

  • Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 c.c. – Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

  • Art. 61 TUPI – interventi correttivi del costo del personale

    Art. 61 TUPI – interventi correttivi del costo del personale

    Art. 61 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – interventi correttivi del costo del personale

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Fermo restando il disposto dell'articolo (( 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ,)) e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) , informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) .

    1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell' articolo 105 del codice di procedura civile .

    2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero ((dell'economia e delle finanze)) . Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

    3. Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

  • Art. 292 SIC – Coordinamento

    Art. 292 SIC – Coordinamento

    Art. 292 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Coordinamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

    2. ((Ferma)) restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

  • Art. 641 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    Art. 641 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio. Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626. La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.

  • Art. 96 Bis TUIR: Dividendi distribuiti da societa’ non resid

    Art. 96 Bis TUIR: Dividendi distribuiti da societa’ non resid

    Art. 96 Bis TUIR – Dividendi distribuiti da societa’ non residenti. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell’art. 96-bis del TU n. 917 del 1986.”)

    In vigore dal 10/12/2000 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 1

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467. “1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa’ non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e’ non inferiore al 25 per cento ed e’ detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa’ o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa’ non residente:
    a) riveste una delle forme previste nell’allegato alla direttiva n.
    435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
    b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita’ europea;
    c) e’ soggetta nello Stato di residenza senza possibilita’ di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
    impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
    selskabsskat in Danimarca;
    Korperschaftsteuer in Germania;
    dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy’ xarakthra in Grecia;
    impuesto sobre sociedades in Spagna;
    impot sur les societes in Francia;
    corporation tax in Irlanda;
    impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;
    vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
    imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
    corporation tax nel Regno Unito,
    o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte
    sopraindicate.
    2-bis. A seguito dell’ingresso di nuovi Stati nella Comunita’ europea, con decreto del Ministro delle finanze e’ integrato l’elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
    2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in societa’, residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonche’ di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalita’ e condizioni per l’applicazione del presente comma.
    3. (Comma abrogato)
    4. (Comma abrogato)
    5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
    6. Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa’ ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
    7. (comma abrogato)”

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