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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Abbreviazione d'urgenza: nei casi d'urgenza il presidente del tribunale può, su istanza di parte, ridurre fino alla metà i termini per la fissazione di udienze o camere di consiglio.
  • Riduzione proporzionale delle difese: in conseguenza dell'abbreviazione, anche i termini per le difese della relativa fase sono ridotti proporzionalmente.
  • Decreto in calce alla domanda: il provvedimento di abbreviazione è redatto in calce alla domanda di parte, senza necessità di separato provvedimento scritto.
  • Decorrenza dalla notifica del decreto: il termine abbreviato inizia a decorrere solo dall'avvenuta notificazione del decreto di abbreviazione alle controparti.
  • Notifica a cura della parte istante: è onere della parte che ha ottenuto l'abbreviazione provvedere alla notifica del decreto all'amministrazione e ai controinteressati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 Codice del Processo Amministrativo — Abbreviazione dei termini

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all’amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

Commento

Ratio e collocazione nel sistema cautelare e processuale

L'art. 53 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina il potere del presidente del tribunale di abbreviare i termini processuali nei casi d'urgenza. La norma si colloca nella Sezione II del Titolo III del Libro II, dedicata alla gestione dei termini processuali, e introduce uno strumento di accelerazione del rito distinto dalla tutela cautelare stricto sensu (trattata nel Titolo IV) ma funzionalmente connessa alle situazioni di urgenza. L'istituto risponde all'esigenza costituzionalmente rilevante — art. 24 Cost. sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, art. 111 Cost. sul giusto processo — di consentire al ricorrente di ottenere in tempi rapidi una pronuncia nel merito quando l'urgenza della situazione renderebbe i termini ordinari inadeguati. L'abbreviazione dei termini, a differenza della tutela cautelare, non anticipa gli effetti della decisione finale, ma avvicina nel tempo la decisione stessa.

Presupposto: i «casi d'urgenza»

Il presupposto applicativo è il ricorrere di «casi d'urgenza», formula volutamente ampia che conferisce al presidente un margine di valutazione discrezionale. L'urgenza deve essere concreta e documentabile: non è sufficiente una generica esigenza di celerità, ma occorre dimostrare che il normale decorso dei termini processuali esporrebbe la parte a un pregiudizio rilevante o renderebbe inutile o tardiva la tutela richiesta. A titolo esemplificativo, l'urgenza può derivare da: scadenza imminente di termini sostanziali connessi all'oggetto del giudizio, carattere deperibile del bene controverso, situazioni di fatto che potrebbero rendere irreversibili le conseguenze del provvedimento impugnato prima della fissazione dell'udienza ordinaria. La valutazione del presidente è sommaria e non vincola il collegio, che potrà comunque valutare l'adeguatezza del contraddittorio nella successiva fase dibattimentale.

Portata dell'abbreviazione e termini coinvolti

L'abbreviazione può arrivare a ridurre fino alla metà i termini previsti dal codice per la fissazione di udienze o camere di consiglio. Il legislatore ha dunque stabilito un limite quantitativo invalicabile: nessuna abbreviazione può scendere al di sotto della metà del termine originario, così assicurando una soglia minima di garanzia per le controparti. I termini coinvolti sono quelli relativi alla «fissazione di udienze o di camere di consiglio»: si tratta principalmente dei termini per il deposito dell'istanza di fissazione udienza, per il deposito di memorie e documenti, e per la notifica degli atti di costituzione. Conseguentemente, i termini per le difese della fase relativa sono ridotti proporzionalmente: se il termine principale è dimezzato, anche il tempo a disposizione delle controparti per replicare è ridotto nella medesima proporzione, così mantenendo l'equilibrio del contraddittorio pur nell'accelerazione del rito.

Forma del provvedimento e modalità di notificazione

Il comma 2 prevede una soluzione di semplificazione formale: il decreto di abbreviazione è «redatto in calce alla domanda», ossia scritto fisicamente nell'atto di istanza presentato dalla parte, senza necessità di un separato provvedimento presidenziale. Questa modalità semplifica la gestione documentale e accelera la fase autorizzativa. Tuttavia, il decreto deve essere successivamente notificato — a cura della parte che lo ha richiesto — all'amministrazione intimata e ai controinteressati. La notificazione è condizione essenziale per far decorrere il termine abbreviato: l'art. 53, comma 2, stabilisce chiaramente che il termine abbreviato «comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto». Questa regola è fondamentale: se la parte istante non provvede tempestivamente alla notifica, il vantaggio dell'abbreviazione si riduce o si annulla, poiché il termine comincia a decorrere solo dopo la notificazione. L'onere di notificazione è così un incentivo alla diligenza della parte richiedente.

Profili pratici e rapporto con la tutela cautelare

L'abbreviazione dei termini si differenzia dalla tutela cautelare (art. 55 e ss. c.p.a.) sotto un profilo fondamentale: non produce effetti sospensivi o inibitivi sul provvedimento impugnato, ma accelera semplicemente la trattazione del merito. Nella pratica forense, l'istituto è utilizzato in alternativa o in combinazione con la tutela cautelare: il ricorrente può chiedere contestualmente la misura cautelare — per ottenere la sospensione del provvedimento nell'immediato — e l'abbreviazione dei termini, per avvicinarsi il più rapidamente possibile alla decisione di merito. La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento presidenziale di abbreviazione ha natura ordinatoria e non è impugnabile autonomamente, in quanto misura endoprocessuale funzionale alla regolare trattazione del ricorso. Il rapporto con il rito appalti (art. 120 c.p.a.) merita un cenno: in quel contesto, i termini sono già abbreviati ex lege, sicché l'ulteriore abbreviazione presidenziale ex art. 53 troverà applicazione residuale in ipotesi di urgenza del tutto eccezionale.

Casi pratici

Caso 1: Ricorso urgente contro un'aggiudicazione provvisoria

Tizio impugna l'aggiudicazione di un appalto e, temendo che il contratto venga stipulato prima della fissazione dell'udienza ordinaria, presenta istanza di abbreviazione dei termini al presidente del TAR ex art. 53 c.p.a., documentando l'imminente scadenza del termine di standstill; il presidente accoglie l'istanza, dimezza i termini e redige il decreto in calce alla domanda, che Tizio provvede a notificare al Comune e all'aggiudicataria Sempronio S.r.l. entro il giorno stesso.

Caso 2: Abbreviazione per scadenza imminente di un termine sostanziale

Caio impugna il diniego di proroga di una concessione che scade tra quarantacinque giorni: i tempi ordinari del giudizio non consentirebbero una pronuncia prima della perdita del bene della vita. Il presidente del tribunale, valutata la concretezza dell'urgenza, riduce i termini alla metà; Caio notifica il decreto all'amministrazione e il termine abbreviato inizia a decorrere dalla data di notificazione, consentendo la fissazione dell'udienza in tempi compatibili con la scadenza.

Caso 3: Mancata notifica del decreto e perdita del beneficio

Sempronio ottiene dal presidente il decreto di abbreviazione dei termini ma omette di notificarlo tempestivamente all'amministrazione resistente; quando finalmente provvede alla notifica, il termine abbreviato decorre da quella data, con il risultato che il vantaggio dell'abbreviazione è sostanzialmente vanificato dal ritardo nella notificazione, che rimane onere esclusivo della parte istante.

Domande frequenti

In quali casi si può chiedere l'abbreviazione dei termini al presidente del TAR?

Nei casi d'urgenza, quando il normale decorso dei termini processuali esporrebbe la parte a un pregiudizio rilevante o renderebbe tardiva la tutela richiesta. L'urgenza deve essere concreta e documentabile, non generica esigenza di celerità.

Fino a quanto possono essere ridotti i termini con l'abbreviazione?

Fino alla metà dei termini previsti dal codice per la fissazione di udienze o camere di consiglio. Il limite di dimezzamento è invalicabile: il codice garantisce così una soglia minima di contraddittorio anche in situazioni d'urgenza.

Da quando decorre il termine abbreviato?

Il termine abbreviato decorre dall'avvenuta notificazione del decreto presidenziale all'amministrazione intimata e ai controinteressati. Se la parte non provvede tempestivamente alla notifica, il beneficio dell'abbreviazione si riduce proporzionalmente al ritardo.

Chi deve notificare il decreto di abbreviazione?

La parte che ha ottenuto il provvedimento — di norma il ricorrente — ha l'onere di notificare il decreto all'amministrazione intimata e ai controinteressati. Non è il giudice a provvedervi d'ufficio.

L'abbreviazione dei termini sostituisce la tutela cautelare?

No, sono istituti distinti. La tutela cautelare produce effetti sospensivi sul provvedimento impugnato; l'abbreviazione accelera i tempi del giudizio di merito senza sospendere gli effetti dell'atto. Possono essere richiesti contestualmente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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