- Il collegio decide sulla domanda cautelare con ordinanza in camera di consiglio, quando il ricorrente allega un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla decisione di merito.
- La pronuncia cautelare avviene nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e al decimo giorno dal deposito del ricorso.
- Il giudice può subordinare la misura cautelare alla prestazione di una cauzione o fideiussione, salvo che vengano in rilievo diritti fondamentali della persona o beni di primario rilievo costituzionale.
- La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che questa debba essere fissata d'ufficio.
- L'ordinanza cautelare motiva sul pregiudizio allegato e indica i profili che, a un sommario esame, conducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso (fumus boni iuris).
- Il TAR, se ritiene le esigenze cautelari tutelabili con la celere definizione del merito, può fissare direttamente l'udienza di merito senza concedere la misura cautelare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 Codice del Processo Amministrativo — Misure cautelari collegiali
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione.
9. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
11. L’ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio.
13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 4.
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 55 D.Lgs. 42/2004 — Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
- Art. 55 CAD — Articolo abrogato
- Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo
Commento
Ratio e collocazione nel sistema cautelare del c.p.a.
L'articolo 55 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) costituisce il cuore del sistema di tutela cautelare nel processo amministrativo. La norma disciplina le misure cautelari collegiali, vale a dire quelle adottate dall'organo giudicante nella sua composizione ordinaria, in contraddistinzione con la tutela monocratica urgentissima regolata dall'articolo 56. La collocazione sistematica nell'ambito del Titolo II del Libro II del codice evidenzia la centralità della tutela cautelare quale strumento di effettività della tutela giurisdizionale: il processo amministrativo non sarebbe pienamente satisfattivo se, nelle more della trattazione del merito, l'amministrazione potesse porre in essere o consolidare una lesione irreversibile. Il fondamento costituzionale dell'istituto risiede negli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, che presidiano il diritto di agire in giudizio e la pienezza della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. Il principio dell'effettività della tutela — elevato a canone interpretativo dal legislatore del codice — impone che il rimedio cautelare sia strutturato in modo tale da conservare l'utilità della futura decisione di merito, evitando che il tempo necessario al giudizio si trasformi in un danno irreparabile per il ricorrente vittorioso.
I presupposti: fumus boni iuris e periculum in mora
La concessione della misura cautelare è tradizionalmente subordinata alla verifica di due presupposti fondamentali, entrambi presenti — sebbene con una formulazione ellittica — nel testo dell'articolo 55. Il primo presupposto, il fumus boni iuris, emerge dal comma 9, laddove l'ordinanza è tenuta a indicare «i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso»: il collegio deve dunque svolgere, con cognizione sommaria e non definitiva, una valutazione sulla plausibilità della posizione giuridica vantata dal ricorrente. Non si richiede la certezza del diritto, ma la sua apparenza giuridicamente apprezzabile. Il secondo presupposto, il periculum in mora, è esplicitato nel comma 1 mediante il riferimento al «pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso»: la misura cautelare è concessa solo se il ritardo nella tutela determinerebbe una lesione non agevolmente reversibile. Questi due presupposti devono essere valutati congiuntamente, ma il codice — a differenza di quanto previsto dall'articolo 700 c.p.c. — ammette un apprezzamento flessibile che consente di compensare la minore intensità dell'uno con la maggiore evidenza dell'altro, secondo il criterio della proporzionalità tra fumus e periculum elaborato dalla prassi giurisprudenziale. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari hanno natura strumentale rispetto al giudizio di merito: esse sono finalizzate ad assicurare, nelle parole del comma 1, gli «effetti della decisione sul ricorso» in via interinale, non a soddisfare anticipatamente la pretesa sostanziale.
Il procedimento: termini, contraddittorio e istruttoria
Il legislatore ha costruito il procedimento cautelare come strumento snello ma garantito, bilanciando la rapidità imposta dall'urgenza con le esigenze del contraddittorio. Secondo il comma 3, la domanda cautelare può essere proposta unitamente al ricorso di merito ovvero con distinto ricorso notificato alle controparti: questa flessibilità consente di adire il giudice cautelare anche quando l'urgenza non era prevedibile all'atto della proposizione del ricorso principale. La domanda è, tuttavia, improcedibile finché non viene presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito (comma 4), salvo che quest'ultima debba essere fissata d'ufficio: la norma esprime il carattere strumentale e accessorio della tutela cautelare rispetto al giudizio principale, impedendo un uso distorto dello strumento cautelare come alternativa surrettizia al merito. I tempi di trattazione sono fissati al comma 5: il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. In camera di consiglio (comma 7), le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti su loro richiesta; la trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico, in coerenza con il principio di concentrazione. Il comma 6 prevede una disposizione pratica di notevole utilità: qualora la notificazione sia avvenuta a mezzo posta e il ricorrente non sia ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare il perfezionamento producendo l'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio online delle Poste Italiane, fatto salvo il diritto di prova contraria. Per gravi ed eccezionali ragioni (comma 8), il collegio può autorizzare la produzione documentale in camera di consiglio, con consegna di copia alle altre parti prima dell'inizio della discussione.
La cauzione e i limiti a tutela dei diritti fondamentali
Il comma 2 disciplina l'istituto della cauzione, che rappresenta un meccanismo di bilanciamento tra le esigenze del ricorrente e quelle dell'amministrazione resistente o dei controinteressati: quando dalla concessione o dal diniego della misura cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare il provvedimento alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione. L'importo e le modalità di prestazione della cauzione sono determinati nell'ordinanza cautelare. Il legislatore ha tuttavia posto un limite esplicito e significativo a questo potere: la cauzione non può essere imposta quando la domanda cautelare riguardi diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale. Tale previsione traduce in norma processuale l'esigenza di non trasformare la tutela cautelare in un privilegio accessibile soltanto a chi dispone di mezzi economici sufficienti per prestare garanzie, laddove vengano in gioco valori che l'ordinamento costituzionale considera non monetizzabili. L'esclusione della cauzione per i diritti fondamentali costituisce espressione del principio di uguaglianza sostanziale nell'accesso alla giustizia (art. 3, co. 2, Cost.) e del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.).
L'ordinanza cautelare: motivazione, effetti e udienza di merito
L'ordinanza cautelare è un provvedimento giurisdizionale a cognizione sommaria che deve essere adeguatamente motivato. Il comma 9 precisa i due elementi essenziali della motivazione: la valutazione del pregiudizio allegato e l'indicazione dei profili di ragionevole previsione sull'esito del ricorso. La motivazione sommaria non è assimilabile a quella della sentenza di merito — il giudice cautelare non accerta definitivamente i fatti né risolve le questioni di diritto — ma deve dare conto del percorso logico che ha condotto all'accoglimento o al rigetto. L'ordinanza cautelare ha effetti limitati nel tempo: ai sensi del comma 11, quando concede la misura, fissa obbligatoriamente la data di discussione del ricorso nel merito. Questa previsione chiude il cerchio della strumentalità: la misura cautelare non può essere concessa sine die, ma è funzionalmente collegata alla definizione del giudizio principale. Il comma 10 introduce uno strumento prezioso: il c.d. merito accelerato, ovvero la facoltà del TAR di fissare direttamente l'udienza di merito, senza concedere la misura, quando ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio. Questa previsione, di ispirazione deflattiva, consente di evitare la duplicazione procedurale quando i tempi di trattazione nel merito sono compatibili con la situazione del ricorrente. Anche il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, può adottare la stessa soluzione, trasmettendo la propria ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell'udienza.
Competenza, integrazione del contraddittorio e raccordo con le norme sulla competenza
Il comma 13 dell'articolo 55 sancisce un principio di fondamentale importanza in materia di competenza cautelare: il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14 del codice, che disciplinano rispettivamente la competenza territoriale inderogabile e quella funzionale. Qualora il giudice dubiti della propria competenza, non può adottare misure cautelari ma deve provvedere ai sensi dell'articolo 15, comma 4, che disciplina la regolazione della competenza. Questa norma recide ogni possibile deviazione competenziale in sede cautelare e tutela la coerenza sistematica dell'intero impianto processuale. Il comma 12, infine, attribuisce al collegio il potere di adottare — su istanza di parte — i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio già in sede cautelare: il giudice non è un osservatore passivo ma può sollecitare l'integrazione del contraddittorio o ordinare la produzione di atti che siano indispensabili per una valutazione informata del caso. Questo potere istruttorio, esercitabile anche in una fase a cognizione sommaria, conferma la vocazione del processo amministrativo a una tutela non meramente formale ma sostanzialmente effettiva.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione di un provvedimento di diniego di autorizzazione commerciale
Tizio, titolare di un esercizio commerciale, impugna davanti al TAR il diniego di rinnovo dell'autorizzazione opposto dal Comune, allegando che la prosecuzione dell'attività durante il processo è necessaria per non perdere clientela e dipendenti. Propone contestualmente domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., documentando il pregiudizio grave e irreparabile alla continuità aziendale. Il collegio, nella camera di consiglio fissata al ventunesimo giorno dalla notificazione, accoglie la domanda cautelare con ordinanza motivata sul fumus della fondatezza del ricorso e sul periculum del danno economico irreparabile, fissando contestualmente l'udienza di merito.
Caso 2: Domanda cautelare e cauzione in materia di appalti
Caio, imprenditore aggiudicatario di un appalto pubblico successivamente revocato dalla stazione appaltante, propone ricorso al TAR e chiede la sospensione della revoca con contestuale domanda cautelare. Il collegio, ritenendo che dalla concessione della misura possano derivare effetti irreversibili per l'amministrazione, impone a Caio la prestazione di una fideiussione bancaria a garanzia dei danni eventuali, ai sensi dell'art. 55, comma 2, c.p.a., subordinando la concessione della misura cautelare al deposito della garanzia entro trenta giorni.
Caso 3: Merito accelerato in luogo della misura cautelare
Sempronio impugna un provvedimento di decadenza da un incarico dirigenziale e propone domanda cautelare chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento. Il TAR, valutato che i tempi di trattazione del merito sono compatibili con la situazione del ricorrente e che la questione giuridica è di rapida soluzione, non concede la misura cautelare ma, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., emette ordinanza collegiale che fissa direttamente l'udienza di merito con priorità, ritenendo così adeguatamente tutelate le esigenze del ricorrente.
Domande frequenti
Quando il giudice può concedere una misura cautelare?
Il collegio concede la misura cautelare quando il ricorrente dimostra un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora) e la plausibilità giuridica della propria posizione (fumus boni iuris), valutati in modo proporzionato e congiunto.
Entro quando si svolge la camera di consiglio cautelare?
Il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e al decimo giorno dal deposito del ricorso in cancelleria.
Cosa succede se non si presenta l'istanza di fissazione dell'udienza di merito?
La domanda cautelare diventa improcedibile: senza l'istanza di fissazione dell'udienza di merito il giudice non può pronunciarsi sulle misure cautelari, salvo che l'udienza debba essere fissata d'ufficio.
Il giudice può imporre una cauzione per concedere la misura cautelare?
Sì, quando dalla misura possano derivare effetti irreversibili. Tuttavia la cauzione è esclusa quando la domanda cautelare riguarda diritti fondamentali della persona o beni di primario rilievo costituzionale.
L'ordinanza cautelare deve essere motivata?
Sì: l'ordinanza deve indicare la valutazione del pregiudizio allegato e i profili che, a un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
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