In sintesi
- Se il provvedimento cautelare non viene eseguito dall'amministrazione, l'interessato può chiedere al TAR le opportune misure attuative con istanza motivata e notificata alle controparti.
- Il TAR esercita i poteri tipici del giudizio di ottemperanza (Titolo I del Libro IV c.p.a.) anche in questa sede, compresi la nomina del commissario ad acta e le misure coercitive.
- La liquidazione delle spese per la fase esecutiva è autonoma rispetto a quella del giudizio di merito, salvo diversa previsione espressa nella sentenza.
- La norma garantisce effettività alla tutela cautelare: una misura non eseguita priva di senso pratico il provvedimento del giudice.
- Il rimedio si attiva su istanza di parte e richiede la notificazione alle altre parti, assicurando il contraddittorio anche nella fase esecutiva.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59 Codice del Processo Amministrativo — Esecuzione delle misure cautelari
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
- Art. 59 D.Lgs. 42/2004 — Denuncia di trasferimento
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 59 del codice del processo amministrativo affronta uno dei profili più delicati dell'intera tutela cautelare: l'effettività esecutiva. Una misura cautelare rimasta inattuata è, sul piano pratico, equivalente a una misura negata: il ricorrente continua a subire il pregiudizio che il giudice aveva inteso sospendere o impedire. La norma si inserisce nel sistema di garanzie processuali che l'art. 24 della Costituzione impone, riconoscendo il diritto alla tutela giurisdizionale non solo sul piano della cognizione ma anche su quello dell'attuazione delle pronunce. Il legislatore ha scelto una soluzione tecnica robusta: dotare il giudice cautelare degli stessi poteri che possiede nel giudizio di ottemperanza, ossia i più incisivi strumenti coercitivi e sostitutivi previsti dall'ordinamento processuale amministrativo.
Presupposti per l'istanza attuativa
Il rimedio di cui all'art. 59 si attiva quando il provvedimento cautelare non sia eseguito, in tutto o in parte. L'inattuazione può essere totale — l'amministrazione ignora completamente la misura — oppure parziale, nel caso in cui l'ente adempia solo formalmente o in misura insufficiente. Il soggetto legittimato a proporre l'istanza è l'«interessato», da intendersi come la parte che aveva ottenuto la misura cautelare e che soffre della mancata esecuzione. L'istanza deve essere motivata — occorre cioè illustrare in modo specifico in che cosa consista l'inattuazione — e deve essere notificata alle altre parti del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio garantito dall'art. 111 della Costituzione. La notificazione alle controparti è essenziale: l'amministrazione resistente deve poter rappresentare la propria posizione, eventualmente giustificando ritardi o difficoltà nell'esecuzione.
I poteri del TAR nella fase attuativa
La disposizione più significativa dell'art. 59 è quella secondo cui il tribunale amministrativo regionale «esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV». Tale rinvio è di grande portata pratica: il TAR può adottare tutte le misure previste nel giudizio di ottemperanza, tra cui la nomina di un commissario ad acta che si sostituisce all'amministrazione inadempiente, l'adozione di misure coercitive indirette (penalità di mora, analoghe alle astreintes di derivazione francese), e l'emanazione di ogni ulteriore provvedimento necessario a dare attuazione alla misura cautelare. Questo arsenale di poteri rende l'art. 59 uno strumento assai potente: non si tratta di una semplice diffida o di un'esortazione all'adempimento, bensì di un meccanismo che, in estrema sintesi, consente al giudice di surrogare l'inerzia dell'amministrazione. Il richiamo al giudizio di ottemperanza è logicamente coerente: in entrambi i casi si tratta di garantire che una pronuncia giurisdizionale venga rispettata da un'amministrazione pubblica.
Regime delle spese nella fase attuativa
Il comma 1 dell'art. 59 detta anche una specifica disciplina sulle spese. La liquidazione operata in sede attuativa è autonoma e indipendente da quella che consegue al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. La logica è simile a quella dell'art. 57 c.p.a. sulle spese dell'ordinanza cautelare: le fasi del processo amministrativo hanno ciascuna una propria vita processuale e la regolamentazione delle spese riflette questa articolazione. L'amministrazione che non esegue la misura cautelare e costringe la parte a ricorrere al meccanismo attuativo si espone, quindi, a una condanna alle spese ulteriore rispetto a quella già subita nell'ordinanza cautelare, a meno che non vi siano giustificati motivi di compensazione. La sentenza di merito, emessa in un momento successivo, può modificare tale assetto, ma solo con una statuizione espressa.
Coordinamento con il giudizio di ottemperanza e profili pratici
Dal punto di vista operativo, il difensore che si trova di fronte a un'ordinanza cautelare inattuata ha più opzioni: può proporre istanza attuativa ex art. 59, oppure — se il provvedimento cautelare non eseguito è particolarmente grave — valutare se esistano gli estremi per un'ulteriore misura cautelare. Nella pratica, l'istanza ex art. 59 è preferita quando si vuole ottenere rapidamente la nomina di un commissario ad acta, che consente di bypassare l'inerzia dell'ente senza attendere la sentenza di merito. Nei giudizi in materia di appalti pubblici (rito speciale ex art. 120 c.p.a.), l'esecuzione delle misure cautelari assume rilievo particolare, poiché la stazione appaltante deve sospendere le procedure di gara o di esecuzione del contratto con effetto immediato. Un inadempimento anche temporaneo può causare danni irreversibili alla parte che ha ottenuto la sospensiva, rendendo essenziale l'attivazione del rimedio attuativo. La norma si raccorda con l'art. 114 c.p.a. (ottemperanza) e con l'art. 112 c.p.a. (presupposti del giudizio di ottemperanza), che restano il riferimento sistematico per l'esercizio dei poteri del giudice in questa sede.
Casi pratici
Caso 1: Nomina di commissario per mancata sospensione
Tizio ottiene dal TAR la sospensione di un provvedimento di esclusione da una gara d'appalto, ma la stazione appaltante prosegue ugualmente nell'iter procedurale. Tizio presenta istanza motivata ex art. 59 c.p.a., notificata alla Regione resistente, e il TAR nomina un commissario ad acta incaricato di fare rispettare la sospensiva, disponendo altresì penalità di mora per ogni giorno di ulteriore inadempienza.
Caso 2: Esecuzione parziale dell'ordinanza cautelare
Caio ha ottenuto la sospensione di un'ordinanza di sgombero di un immobile; il Comune esegue formalmente la misura ma continua ad esercitare pressioni indirette per rendere l'immobile inutilizzabile. Caio propone istanza attuativa ex art. 59 allegando l'inadempimento sostanziale, e il TAR adotta le misure necessarie a garantire l'effettività della sospensiva, con liquidazione autonoma delle spese dell'incidente attuativo.
Caso 3: Commissario ad acta in materia urbanistica
Sempronio, beneficiario di un'ordinanza cautelare che obbligava il Comune a riesaminare un'istanza di concessione edilizia entro trenta giorni, constata il decorso infruttuoso del termine. Propone istanza ex art. 59 c.p.a. e il TAR, esercitando i poteri ottemperanziali, nomina un commissario ad acta che rilascia l'atto nel termine fissato dal giudice, condannando il Comune alle spese della fase attuativa.
Domande frequenti
Cosa posso fare se l'amministrazione non esegue la misura cautelare?
Puoi presentare al TAR un'istanza motivata ex art. 59 c.p.a., notificata alle controparti. Il tribunale esercita i poteri del giudizio di ottemperanza, tra cui la nomina di un commissario ad acta.
Serve notificare l'istanza attuativa all'amministrazione inadempiente?
Sì, la notificazione alle altre parti è obbligatoria per garantire il contraddittorio. L'amministrazione può così giustificare l'eventuale ritardo o difficoltà nell'esecuzione.
Le spese dell'istanza attuativa si aggiungono a quelle del giudizio di merito?
Di regola sì: la liquidazione delle spese attuative è autonoma rispetto a quella del merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza definitiva.
Il TAR può nominare un commissario ad acta in sede cautelare attuativa?
Sì. Il rinvio dell'art. 59 al giudizio di ottemperanza (Titolo I, Libro IV) include espressamente il potere di nomina del commissario ad acta e di adozione di ogni misura sostitutiva o coercitiva.
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