In sintesi
- Le parti possono chiedere la revoca o modifica del provvedimento cautelare collegiale se sopravvengono mutamenti nelle circostanze o se si acquisisce conoscenza di fatti anteriori prima ignorati.
- Chi invoca fatti anteriori appresi in seguito deve fornire la prova del momento in cui ne ha avuto conoscenza, per scongiurare utilizzi dilatori.
- La parte il cui ricorso cautelare sia stato respinto può riproporre la domanda al collegio ricorrendo agli stessi presupposti del mutamento delle circostanze.
- La revoca per i motivi di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c. è anch'essa ammessa, con rinvio esplicito al codice di procedura civile.
- La norma tutela la stabilità delle misure cautelari già adottate, evitando la riapertura del procedimento in assenza di reali novità.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 Codice del Processo Amministrativo — Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 58 Cod. Amb. — competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Art. 58 D.Lgs. 159/2011 — Domanda del creditore
- Art. 58 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 58 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione alla permuta
- Art. 58 CAD — Articolo abrogato
- Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell'asse
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel sistema cautelare
L'art. 58 del codice del processo amministrativo disciplina la fase successiva all'adozione di un provvedimento cautelare collegiale, consentendo alle parti di rimettere in discussione la misura senza dover ricorrere all'appello al Consiglio di Stato. La norma si inserisce nella logica generale secondo cui le misure cautelari non sono immodificabili: esse si fondano su una valutazione prognostica compiuta in un dato momento processuale e, come tali, sono suscettibili di revisione se il quadro fattuale o giuridico muta. Il presupposto fondamentale è quindi il mutamento sopravvenuto: non si tratta di riesaminare la precedente decisione per rivalutare gli stessi elementi, bensì di adeguare la misura a una realtà cambiata.
Presupposti per la revoca, la modifica e la riproposizione
Il comma 1 dell'art. 58 individua due distinte ipotesi che legittimano sia la richiesta di revoca o modifica del provvedimento cautelare collegiale, sia la riproposizione della domanda respinta: la sopravvenienza di mutamenti nelle circostanze e l'acquisizione successiva di conoscenza di fatti anteriori. Il primo caso è quello tipico: il provvedimento impugnato viene nel frattempo modificato dall'amministrazione, le condizioni economiche o giuridiche del ricorrente mutano, oppure sopravviene una nuova normativa rilevante. Il secondo caso è più delicato: si consente di far valere fatti che già esistevano al momento della decisione cautelare, ma dei quali la parte non aveva conoscenza. La ratio è di evitare che chi si trovava in oggettiva impossibilità di allegare certi elementi resti vincolato a una decisione fondata su un quadro incompleto. Tuttavia, a differenza della revocazione in senso proprio, non è richiesto che la parte non fosse in grado di conoscere il fatto: la norma parla di conoscenza «acquisita successivamente», lasciando al giudice la valutazione in concreto. Per prevenire utilizzi strumentali, la norma impone che l'istante fornisca la prova del momento in cui è venuto a conoscenza del fatto anteriore: in assenza di tale prova, il giudice non potrà accogliere la domanda, in quanto non sarebbe possibile distinguere tra una genuina novità conoscitiva e un tentativo di rimettere in discussione la decisione senza presupposti validi.
La revoca per motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c.
Il comma 2 aggiunge un'ulteriore ipotesi autonoma: la revoca del provvedimento cautelare collegiale può essere chiesta anche quando ricorrono i presupposti dei motivi di revocazione elencati dall'art. 395 del codice di procedura civile. Tali motivi comprendono: l'aver riportato la decisione su documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la pronuncia; il ritrovamento di documenti decisivi che non era stato possibile produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; la scoperta che la decisione è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; la contrarietà alla cosa giudicata; infine, l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Il rinvio all'art. 395 c.p.c. è coerente con la scelta del legislatore del processo amministrativo di richiamare, in via di rinvio esterno, gli istituti processuali civili ove compatibili. Nei procedimenti cautelari, questi motivi si applicheranno con gli adattamenti del caso, tenendo conto della natura sommaria e urgente del giudizio cautelare.
Competenza e procedimento
La domanda di revoca, modifica o riproposizione si propone allo stesso tribunale amministrativo regionale che ha emesso l'ordinanza cautelare, mediante istanza motivata nel rispetto delle forme processuali ordinarie. La norma non specifica il procedimento da seguire, che si ritiene analogo a quello della domanda cautelare originaria, con fissazione di udienza in camera di consiglio e decisione collegiale. In caso di rigetto della riproposizione o della revoca, la parte mantiene la possibilità di proporre appello cautelare al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 62 c.p.a., nei termini ivi stabiliti.
Profili pratici e distinzione dall'appello cautelare
La distinzione tra il rimedio ex art. 58 e l'appello cautelare ex art. 62 è essenziale nella pratica. L'appello cautelare presuppone un vizio originario della decisione — un errore di diritto o di fatto compiuto dal TAR nel valutare i presupposti cautelari — e si propone al Consiglio di Stato entro termini perentori. Il rimedio di cui all'art. 58, invece, è volto a far valere sopravvenienze o novità conoscitive: non presuppone un errore del giudice, ma un cambiamento del quadro. Questo significa che le due vie sono alternative sul piano del petitum ma cumulabili in astratto se sussistono i rispettivi presupposti in modo indipendente. Dal punto di vista strategico, il difensore dovrà valutare se la situazione giustifichi la riproposizione innanzi al TAR (più rapida, meno costosa, priva di effetto devolutivo) o l'appello al Consiglio di Stato (più incisivo, adatto quando si contesta la decisione in sé).
Casi pratici
Caso 1: Mutamento delle circostanze dopo il diniego cautelare
Tizio ottiene il rigetto della domanda cautelare di sospensione di un atto di revoca di un'autorizzazione commerciale; successivamente, l'amministrazione emette un nuovo provvedimento che modifica in senso parzialmente favorevole la misura revocatoria. Tizio ripropone la domanda cautelare al collegio allegando il mutamento del quadro provvedimentale, e il TAR concede la sospensione parziale in ragione della nuova situazione.
Caso 2: Fatti anteriori appresi in ritardo
Caio, imprenditore, vede rigettata la propria istanza cautelare contro un diniego di aggiudicazione; solo dopo la pronuncia viene in possesso di documenti dell'ente aggiudicatore, non ostesi nella fase procedimentale, che dimostrano l'irregolare composizione della commissione giudicatrice. Caio ripropone la domanda cautelare ex art. 58, producendo prova documentale della data in cui è venuto a conoscenza di quei fatti anteriori, e il TAR accoglie la misura.
Caso 3: Revoca per dolo della parte avversaria
Sempronio, titolare di un esercizio pubblico, ha visto disporre una misura cautelare in suo danno su istanza del Comune; successivamente emerge che il Comune ha prodotto in giudizio una perizia tecnica redatta in modo fraudolento. Sempronio chiede la revoca dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 comma 2, richiamando il motivo di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c., e il TAR revoca la misura.
Domande frequenti
Posso riproporre la domanda cautelare se il TAR l'ha già respinta?
Sì, ma solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si acquisisce conoscenza di fatti anteriori prima ignoti. Non è ammessa la semplice riproposizione per riesaminare gli stessi elementi.
Come provo che i fatti anteriori li ho scoperti solo di recente?
L'art. 58 pone espressamente a carico dell'istante la prova del momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti anteriori. Occorre documentazione concreta: date di ricezione di atti, verbali di accesso agli atti, corrispondenza.
Qual è la differenza tra revoca ex art. 58 e appello cautelare ex art. 62?
La revoca/modifica ex art. 58 presuppone sopravvenienze o novità conoscitive e si propone allo stesso TAR; l'appello ex art. 62 si rivolge al Consiglio di Stato e contesta la decisione in sé, nei termini perentori previsti.
Quali sono i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c. richiamati dall'art. 58?
Sono i motivi classici della revocazione civile: dolo della parte, documenti falsi, documenti ritrovati, contrasto con cosa giudicata, errore di fatto. Il comma 2 li rende applicabili anche alle ordinanze cautelari collegiali.
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