In sintesi
- Con l'ordinanza cautelare il giudice provvede contestualmente sulle spese della fase cautelare, evitando che la questione resti aperta.
- La pronuncia sulle spese conserva efficacia autonoma anche dopo la sentenza di merito, salvo espressa statuizione contraria nel provvedimento definitivo.
- Il regime richiede che la sentenza di merito intervenga espressamente per modificare o travolgere la regolamentazione delle spese cautelari già stabilita.
- La norma mira a garantire certezza e immediatezza nella liquidazione delle spese, evitando rimandi alla fase di merito.
- L'art. 57 si coordina con l'art. 91 c.p.c. (applicabile in via analogica) e con le disposizioni generali sulle spese processuali del c.p.a.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 Codice del Processo Amministrativo — Spese del procedimento cautelare
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 57 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) disciplina il regime delle spese nella fase cautelare, inserendosi nel Titolo II (Misure cautelari) del Libro II. La norma risponde a un'esigenza di certezza e speditezza: la tutela cautelare ha una propria autonomia funzionale rispetto al merito, ed è quindi ragionevole che la regolamentazione delle spese segua il destino della fase cui si riferisce, senza dover attendere la definizione del giudizio principale. Questo approccio è coerente con il principio di effettività della tutela cautelare sancito dall'art. 24 della Costituzione, che esige strumenti di protezione immediata efficaci anche sul piano economico.
Disciplina e struttura della norma
Il comma 1 dell'art. 57 stabilisce due regole distinte. La prima riguarda il momento in cui il giudice decide sulle spese della fase cautelare: la liquidazione avviene contestualmente all'ordinanza che pronuncia sulla domanda cautelare, sia essa di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità. Il giudice non può rinviare la questione delle spese alla sentenza di merito. La seconda regola riguarda la conservazione degli effetti: la pronuncia sulle spese mantiene la propria efficacia anche dopo la definizione del giudizio di merito. Questo significa che, di regola, le due statuizioni sulle spese coesistono: quella cautelare per la fase cautelare, quella di merito per l'intero giudizio (o almeno per la fase successiva). La conservazione automatica degli effetti è, tuttavia, derogabile: la sentenza di merito può espressamente disporre diversamente, ad esempio riformulando in modo unitario la regolamentazione delle spese dell'intero procedimento ovvero compensandole integralmente.
Rapporto con la pronuncia di merito
Il meccanismo delineato dall'art. 57 presuppone che la sentenza di merito, per incidere sulla statuizione cautelare sulle spese, debba contenere una previsione esplicita in tal senso. L'espressione «salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito» indica chiaramente che il silenzio del giudice di merito sulla questione delle spese cautelari equivale al mantenimento della precedente pronuncia dell'ordinanza. Nella pratica, i giudici amministrativi tendono spesso a compensare le spese dell'intero procedimento o a regolamentarle unitariamente nella sentenza, avvalendosi proprio di questa facoltà derogatoria. Quando invece la sentenza di merito definisce il giudizio con esito uguale o diverso rispetto all'ordinanza cautelare, può emergere un'antinomia che il giudice risolve con la statuizione espressa: ad esempio, se il ricorso viene accolto nel merito ma era stato respinto in sede cautelare (o viceversa), la sentenza finale solitamente ridetermina l'assetto delle spese in modo coerente con l'esito complessivo.
Coordinamento con le disposizioni generali sulle spese
L'art. 57 si legge in combinato con le norme generali sulle spese nel processo amministrativo, tra cui le disposizioni applicabili per rinvio esterno dal c.p.a. medesimo, nonché i princìpi dell'art. 91 c.p.c. (soccombenza) e dell'art. 92 c.p.c. (compensazione). Il giudice amministrativo applica il criterio della soccombenza anche in sede cautelare, temperandolo con la valutazione della complessità della questione, del comportamento processuale delle parti e dell'eventuale novità delle questioni giuridiche. La liquidazione delle spese dell'ordinanza cautelare include sia le competenze per l'attività defensionale nella fase cautelare sia gli eventuali esborsi sostenuti. Nei procedimenti cautelari particolarmente complessi — come quelli in materia di appalti pubblici soggetti al rito di cui all'art. 120 c.p.a. — la fase cautelare può essere assai articolata, con un peso delle spese non trascurabile.
Profili pratici
Dal punto di vista operativo, l'art. 57 impone al difensore di prestare attenzione alla formulazione della statuizione sulle spese nell'ordinanza cautelare, che produce effetti autonomi e duraturi. Se la parte è risultata soccombente in sede cautelare e poi vittoriosa nel merito, è interesse del difensore richiedere espressamente nella discussione di merito che la sentenza riveda la regolamentazione delle spese cautelari. Analogamente, la parte che abbia ottenuto la misura cautelare ha interesse a che la sentenza di merito non travolga la condanna alle spese già pronunciata. In termini di quantificazione, la liquidazione delle spese cautelari segue i parametri forensi vigenti, applicati alla specifica attività svolta nella fase cautelare. Nei procedimenti definiti in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. — ossia con sentenza pronunciata in camera di consiglio nella stessa udienza cautelare — la questione delle spese si unifica naturalmente, in quanto il giudice definisce il giudizio nel suo complesso con un'unica pronuncia.
Casi pratici
Caso 1: Spese cautelari non revisionate in sentenza
Tizio impugna un diniego di permesso di costruire e ottiene misura cautelare sospensiva; il TAR condanna il Comune alle spese cautelari liquidate in quattrocento euro. La sentenza di merito, pronunciata sei mesi dopo, accoglie il ricorso nel merito ma nulla dice delle spese cautelari: per effetto dell'art. 57, la condanna alle spese dell'ordinanza rimane efficace in aggiunta alla nuova statuizione sulle spese di merito.
Caso 2: Revisione espressa delle spese in sentenza
Caio ottiene in via cautelare la sospensione di un'ordinanza di demolizione; il TAR compensa le spese cautelari. La sentenza di merito, che rigetta però il ricorso nel merito, dispone espressamente la compensazione integrale delle spese dell'intero procedimento, travolgendo così la precedente statuizione cautelare.
Caso 3: Spese cautelari e rigetto in limine
Sempronio presenta domanda cautelare inaudita altera parte; il presidente la respinge con decreto e, all'udienza cautelare collegiale, il TAR dichiara il ricorso inammissibile, condannando Sempronio alle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese resta autonomamente efficace indipendentemente dall'eventuale impugnazione del provvedimento di inammissibilità.
Domande frequenti
Il giudice può rimandare la decisione sulle spese cautelari alla sentenza di merito?
No. L'art. 57 c.p.a. impone che la pronuncia sulle spese avvenga contestualmente all'ordinanza cautelare. Il giudice non può riservarsi la questione.
Cosa succede alle spese cautelari se la sentenza di merito non ne parla?
La statuizione dell'ordinanza cautelare conserva piena efficacia. Solo un'espressa diversa previsione della sentenza di merito può modificarla o travolgerla.
La sentenza di merito può compensare le spese cautelari anche se erano state liquidate?
Sì, purché lo faccia espressamente. In quel caso la disposizione di merito prevale sull'ordinanza cautelare precedente.
Le spese cautelari si sommano a quelle di merito?
Di regola sì, salvo che la sentenza di merito disponga diversamente in modo espresso, ad esempio operando una compensazione unitaria dell'intero procedimento.
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