- In sede cautelare, se sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e il contraddittorio è completo, il collegio può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
- La definizione in forma semplificata è preclusa se una parte dichiara di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione.
- Il collegio deve sentire le parti costituite prima di pronunciarsi in rito semplificato, assicurando il contraddittorio sulla possibilità di tale definizione.
- Se una parte intende proporre regolamento di competenza o giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni per la proposizione.
- Ove necessario, il collegio può disporre l'integrazione del contraddittorio o il rinvio, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 Codice del Processo Amministrativo — Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio e collocazione nel sistema
L'art. 60 del codice del processo amministrativo introduce uno degli strumenti di maggiore rilevanza pratica per la speditezza del processo: la definizione del giudizio in forma semplificata all'udienza cautelare. L'istituto risponde a un'esigenza di economia processuale di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., ragionevole durata del processo) e si fonda sulla considerazione che, quando il contraddittorio è già completo e la causa è matura per la decisione, non ha senso rinviare la pronuncia definitiva a una separata udienza di merito. Il giudice «brucia le tappe» in senso letterale: invece di limitarsi a decidere la domanda cautelare, definisce l'intero giudizio con una sentenza che, benché adottata in camera di consiglio e in forma semplificata, ha piena efficacia di giudicato.
Presupposti formali e sostanziali
La norma richiede il concorso di più condizioni. In primo luogo, devono essere trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso: si tratta di un termine dilatorio minimo, posto a garanzia delle parti intimate affinché abbiano avuto tempo sufficiente per costituirsi e organizzare la propria difesa. In secondo luogo, il collegio deve accertare la completezza del contraddittorio (tutte le parti necessarie devono essere in giudizio) e dell'istruttoria (non devono residuare fatti controversi che richiedano ulteriori acquisizioni probatorie). In terzo luogo, il giudice deve sentire sul punto le parti costituite: questa audizione non è meramente formale, ma serve a raccogliere eventuali dichiarazioni di riserva che, se formulate, impediscono la pronuncia semplificata. La combinazione di questi requisiti assicura che la definizione accelerata non sacrifichi le garanzie processuali delle parti.
Le dichiarazioni ostative delle parti
L'art. 60 tutela in modo specifico le parti che intendano avvalersi di rimedi processuali ancora non esercitati. Se una delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti — ossia nuove censure fondate su atti sopravvenuti o conosciuti successivamente — il collegio non può pronunciare la sentenza semplificata. Analoga preclusione deriva dalla dichiarazione di voler proporre un ricorso incidentale, strumento tipico dei terzi controinteressati che intendono proporre censure autonome. Ancora più significative sono le dichiarazioni relative al regolamento di competenza o di giurisdizione: trattandosi di rimedi che investono la stessa ammissibilità del giudizio davanti al TAR adito, la loro proposizione è prioritaria rispetto alla definizione nel merito. In tali casi, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni per la proposizione del regolamento. La norma è congegnata in modo da evitare che la parte sia costretta a rinunciare a strumenti processuali a cui ha diritto per non bloccare la definizione anticipata.
Integrazione del contraddittorio e rinvio
Quando il contraddittorio non è completo — ad esempio perché non tutti i litisconsorti necessari sono stati evocati in giudizio — il collegio non può pronunciare la sentenza semplificata e deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a. In tale ipotesi, il giudice fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione: questo obbligo di contestuale fissazione è una garanzia di speditezza, per evitare che il rinvio si traduca in un'indefinita dilazione. Analoghe considerazioni valgono quando il collegio ritiene necessario rinviare per consentire la proposizione di motivi aggiunti o di ricorso incidentale già annunciati dalla parte.
La sentenza in forma semplificata: natura e caratteristiche
La sentenza ex art. 60 è adottata in camera di consiglio, con motivazione succinta, ma ha la stessa efficacia di una sentenza ordinaria pronunciata all'esito di un'udienza pubblica di merito. Ai sensi dell'art. 74 c.p.a., la forma semplificata è ammessa quando «il ricorso si appalesi manifestamente fondato ovvero manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato»: in sede cautelare, la valenza dell'art. 60 si estende a tutte le ipotesi in cui il giudice ritenga la causa matura per la decisione. La pronuncia semplificata è impugnabile con appello al Consiglio di Stato nei termini ordinari. La norma si raccorda con l'art. 55 c.p.a. (misure cautelari collegiate) e con l'art. 74 c.p.a. (sentenza in forma semplificata), componendo un sistema coerente di decisione accelerata. Nei giudizi in materia di appalti (art. 120 c.p.a.), l'udienza cautelare è già di per sé ravvicinata alla udienza di merito, rendendo la definizione semplificata ex art. 60 uno strumento di uso frequente.
Casi pratici
Caso 1: Definizione semplificata senza opposizione delle parti
Tizio impugna un provvedimento di revoca di una concessione demaniale e deposita contestualmente istanza cautelare; il TAR fissa udienza cautelare a trenta giorni dalla notifica, con contraddittorio completo. All'udienza, dopo aver sentito le parti e verificato l'assenza di dichiarazioni ostative, il collegio accerta la causa matura e pronuncia sentenza in forma semplificata che accoglie il ricorso nel merito, rendendo superflua la pronuncia sulla domanda cautelare.
Caso 2: Preclusione per annuncio di motivi aggiunti
Caio, ricorrente contro un diniego di aggiudicazione, all'udienza cautelare dichiara di aver appreso solo pochi giorni prima dell'esistenza di ulteriori atti procedimentali che intende impugnare con motivi aggiunti. Il collegio, preso atto della dichiarazione, non può pronunciare sentenza semplificata e rinvia l'udienza, assegnando contestualmente la data per la trattazione successiva ai sensi dell'art. 60.
Caso 3: Termine per il regolamento di giurisdizione
Sempronio, resistente in un giudizio cautelare in materia di concessione urbanistica, dichiara all'udienza di voler proporre regolamento di giurisdizione dinnanzi alle Sezioni Unite, dubitando che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR assegna un termine di venti giorni per la proposizione del regolamento, rinvia la trattazione e fissa contestualmente la data dell'udienza successiva.
Domande frequenti
Il giudice può definire il ricorso già all'udienza cautelare?
Sì, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., se sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notifica, il contraddittorio è completo e le parti non formulano dichiarazioni ostative, il collegio può pronunciare sentenza semplificata in camera di consiglio.
Cosa succede se voglio proporre motivi aggiunti?
Se dichiari all'udienza l'intenzione di proporre motivi aggiunti, il giudice non può pronunciare la sentenza semplificata e deve rinviare, fissando contestualmente la data per la prosecuzione.
La sentenza in forma semplificata è meno vincolante di una sentenza ordinaria?
No. Ha la stessa efficacia di una sentenza ordinaria e fa stato tra le parti. È appellabile al Consiglio di Stato nei termini ordinari.
Il giudice deve avvisare le parti che potrebbe decidere in forma semplificata?
Sì, l'art. 60 impone che il collegio senta le parti costituite sul punto prima di pronunciarsi: è una garanzia fondamentale del contraddittorio.
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