Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 252 L. Fall. – Liquidazione dell’attivo
Liquidazione dell’attivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del
- Articolo 252 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni
- Articolo 252 Codice di Procedura Penale: Sequestro conseguente a perquisizione
- Articolo 252 Codice Penale: Frode in forniture in tempo di guerra
- Art. 252 SIC - Misure igieniche
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