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Art. 53 DPR 230/2000 — Esclusione dalle attività lavorative
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 53 D.Lgs. 504/1995 — Soggetti obbligati
- Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero
- Art. 53 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 53 Cod. Amb. — finalita
- Art. 53 D.Lgs. 159/2011 — (Limite della garanzia patrimoniale)
- Art. 53 D.Lgs. 209/2005 — Attività esercitabili