Autore: Andrea Marton

  • Comma 930 LB 2026: contributo ENS sordi 1 mln € 2026-2027

    Comma 930 LB 2026: contributo ENS sordi 1 mln € 2026-2027

    Comma 930 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    930. Al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889 , alla legge 21 agosto 1950, n. 698 , e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979 , è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Art. 163 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per velocipedi

    Art. 163 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per velocipedi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) bicicletta rossa su fondo circolare nero; b) bicicletta gialla su fondo circolare nero; c) bicicletta verde su fondo circolare nero.

    2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) bicicletta verde; b) bicicletta gialla; c) bicicletta rossa.

    4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

  • Art. 10 TULPS – Revoca e sospensione per abuso del titolare

    Art. 10 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

  • Art. 59 Codice del Processo Amministrativo – Esecuzione delle misure cautelari

    Art. 59 Codice del Processo Amministrativo – Esecuzione delle misure cautelari

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

  • Art. 11 DPR 448/1988 – Difensore di ufficio dell’imputato minorenne

    Art. 11 DPR 448/1988 – Difensore di ufficio dell’imputato minorenne

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Fermo quanto disposto dall’ articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 656 Codice della Navigazione – Contenuto dell’ordinanza

    Art. 656 Codice della Navigazione – Contenuto dell’ordinanza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire: 1) il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto; 2) il giorno e l'ora dell'incanto; 3) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti; 4) la misura minima dell'aumento delle offerte; 5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.

  • Art. 55 Reg. (UE) 2023/1114 – Piani di risanamento e di rimborso

    Art. 55 Reg. (UE) 2023/1114 – Piani di risanamento e di rimborso

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Il titolo III, capo 6, si applica mutatis mutandis agli emittenti di token di moneta elettronica.

    In deroga all’articolo 46, paragrafo 2, la data entro cui il piano di risanamento deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, la data entro cui il piano di rimborso deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

  • Art. 58 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica

    Art. 58 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi sono soggetti:

    a) ai requisiti di cui agli articoli 36, 37 e 38 e all’articolo 45, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, anziché all’articolo 7 della direttiva 2009/110/CE;

    b) ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, anziché all’articolo 5 della direttiva 2009/110/CE.

    In deroga all’articolo 36, paragrafo 9, per quanto riguarda gli emittenti dei token di moneta elettronica significativi, l’audit indipendente è prescritto ogni sei mesi a decorrere dalla data della decisione di classificare i token di moneta elettronica quali significativi ai sensi dell’articolo 56 o dell’articolo 57, se del caso.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri d’origine possono imporre agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1, ove necessario per affrontare i rischi che tali disposizioni mirano a contrastare, quali i rischi di liquidità, i rischi operativi o i rischi derivanti dall’inottemperanza ai requisiti per la gestione della riserva di attività.

    3. Gli articoli 22, 23 e 24, paragrafo 3, si applicano ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.

  • Art. 58 Codice del Processo Amministrativo – Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

    Art. 58 Codice del Processo Amministrativo – Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

    2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile.

  • Art. 1 T.U. Stupefacenti – Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga

    Art. 1 T.U. Stupefacenti – Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Assistenza ai paesi in via di sviluppo produttori di

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    sostanze stupefacenti. (Legge 26 giugno 1960 artt. 1, commi 1 e 2, 2).

    1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

    2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

    4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

    5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

    6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.

    7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8, e delle altre dipendenze patologiche . Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma

    2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

    8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull'attivita' sovlta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

    9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

    10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anomimato.

    11. Ciascun Ministro e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

    12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

    13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo

    127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

    14. (Comma abrogato)

    15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

    16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

    17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

    18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Torna al sommario

  • Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del

    Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del

    Art. 126 c.c. – Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

  • Art. 21 D.Lgs. 171/2005 – Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN

    Art. 21 D.Lgs. 171/2005 – Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229.

    2. La cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice: : a) per vendita o trasferimento all’estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta. 2-bis. Il proprietario che intende vendere all’estero la nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. 2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l’ articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2-quater. Ai fini dell’accertamento di cui all’ articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. articolo precedente articolo successivo