Testo dell'articoloVigente
Art. 656 Codice della Navigazione – Contenuto dell’ordinanza
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire: 1) il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto; 2) il giorno e l'ora dell'incanto; 3) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti; 4) la misura minima dell'aumento delle offerte; 5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e struttura dell'ordinanza: l'atto che regola l'incanto
L'articolo 656 del Codice della navigazione disciplina il contenuto obbligatorio dell'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 655. La norma ha carattere tecnico-procedurale e tassativo: ogni elemento indicato deve essere presente nell'ordinanza, pena vizi che possono essere eccepiti con opposizione agli atti esecutivi. L'ordinanza è l'atto che trasforma la fase istruttoria dell'espropriazione in fase operativa: essa fissa le regole del gioco per l'incanto, determina le condizioni economiche e procedurali dell'asta e garantisce a tutti i potenziali partecipanti la certezza sulle modalità di acquisto della nave. La completezza e la chiarezza dell'ordinanza sono condizioni essenziali per il successo della procedura: un'ordinanza lacunosa o ambigua può scoraggiare la partecipazione all'incanto o dare luogo a contestazioni postume sull'aggiudicazione.
La descrizione della nave e il prezzo base
L'ordinanza deve anzitutto contenere la descrizione della nave esproprianda - in tutto o per carati - con l'indicazione degli elementi identificativi (nome, numero di iscrizione, bandiera, stazza lorda e netta, porto di armamento, anno di costruzione, tipo di nave). Questa descrizione è fondamentale per consentire agli offerenti di sapere esattamente qual è il bene che stanno per acquistare. Il primo elemento da stabilire nell'ordinanza è il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto stimatore incaricato ai sensi dell'articolo 654: è il minimo al di sotto del quale l'incanto non può concludersi con aggiudicazione. Il prezzo base è il risultato della stima professionale del valore della nave, che tiene conto di fattori tecnici (stato di conservazione, classe di registro, età e tipo), di mercato (domanda e offerta per quel tipo di nave) e giuridici (oneri che gravano sulla nave, contratti in corso). Se non vengono presentate offerte superiori al prezzo base, l'incanto va deserto e la procedura deve essere rinnovata, eventualmente con riduzione del prezzo base.
Il giorno e l'ora dell'incanto
L'ordinanza deve fissare il giorno e l'ora dell'incanto: si tratta di un elemento di certezza procedurale irrinunciabile, che consente ai potenziali offerenti di organizzarsi per tempo e garantisce la pubblicità dell'asta. La data deve essere sufficientemente lontana dall'emissione dell'ordinanza da consentire le comunicazioni e le pubblicazioni necessarie; allo stesso tempo, non deve essere eccessivamente distante per non allungare inutilmente la procedura. L'incanto si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, che ne dirige lo svolgimento e ne proclama il risultato.
La cauzione degli offerenti: misura e termini
L'ordinanza deve stabilire l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti, determinato in misura pari al decimo del prezzo base più il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento. La cauzione svolge una funzione di garanzia: chi intende partecipare all'incanto deve dimostrare di avere la solidità economica per fare fronte al pagamento del prezzo in caso di aggiudicazione. Chi si aggiudica la nave e poi non paga il prezzo perde la cauzione, che va a beneficio della procedura. L'ordinanza deve altresì indicare il termine entro il quale la cauzione deve essere prestata dagli offerenti, normalmente fissato qualche giorno prima dell'incanto per consentire la verifica del versamento. La cauzione viene poi imputata al prezzo in caso di aggiudicazione o restituita agli offerenti non aggiudicatari.
La misura minima degli aumenti e il termine di pagamento del prezzo
La norma richiede che l'ordinanza stabilisca la misura minima dell'aumento delle offerte: si tratta dell'importo minimo con cui ciascuna offerta successiva deve superare la precedente durante l'incanto. Questa previsione garantisce che l'asta proceda in modo ordinato, con aumenti significativi e non meramente simbolici, evitando la proliferazione di offerte di importo irrisorio che allungherebbero inutilmente la procedura. La misura minima degli aumenti è di solito determinata in percentuale del prezzo base (ad esempio il due o cinque per cento) o in cifra assoluta. Infine, l'ordinanza deve stabilire il termine per il deposito del prezzo da parte dell'aggiudicatario: la norma fissa un limite massimo di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva. Questo termine consente all'aggiudicatario di reperire la liquidità necessaria o ottenere un finanziamento, evitando decadenze per impossibilità di pagamento immediato. Le modalità di deposito - tipicamente un conto corrente giudiziario - sono anch'esse indicate nell'ordinanza.
Profili pratici e coordinamento con la disciplina successiva
L'ordinanza di cui all'articolo 656 è un atto complesso che il giudice dell'esecuzione redige sulla base della relazione di stima e delle osservazioni emerse all'udienza prevista dall'articolo 655. La sua corretta strutturazione è fondamentale per l'esito della procedura: il prezzo base deve essere calibrato per attrarre offerenti senza svalutare il bene; la cauzione deve essere proporzionata per non scoraggiare la partecipazione; il termine di pagamento deve essere realistico per il mercato navale. Dopo l'emissione, l'ordinanza viene notificata e pubblicizzata per attirare il maggior numero possibile di potenziali acquirenti, nazionali e internazionali, considerando che il mercato delle navi è per sua natura globale.
Casi pratici
Caso 1: Determinazione del prezzo base e cauzione
Il giudice dell'esecuzione, sulla base della stima di 1.200.000 euro formulata dall'esperto per la motocisterna di Caio, emette un'ordinanza con prezzo base di 1.200.000 euro, cauzione di 120.000 euro (un decimo) più 15.000 euro di spese stimate, misura minima degli aumenti di 30.000 euro (2,5%) e termine di sessanta giorni per il deposito del prezzo.
Caso 2: Incanto deserto e riduzione del prezzo base
L'incanto della nave di Tizio va deserto perché nessun offerente presenta offerte al prezzo base fissato dall'ordinanza; Sempronio, creditore procedente, chiede al giudice dell'esecuzione di fissare un nuovo incanto con prezzo base ridotto del venti per cento rispetto alla stima originale, per favorire la partecipazione di nuovi offerenti.
Caso 3: Aggiudicatario che non paga il prezzo
Caio si aggiudica la nave di Tizio all'incanto per 1.500.000 euro ma non deposita il prezzo entro il termine di sessanta giorni fissato dall'ordinanza; il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza di Caio, incamera la cauzione di 135.000 euro a beneficio della procedura e dispone un nuovo incanto.
Domande frequenti
Come viene determinato il prezzo base dell'incanto nella vendita forzata di una nave?
Il prezzo base è determinato dall'esperto stimatore nominato ai sensi dell'art. 654 e recepito nell'ordinanza di vendita; rappresenta il minimo al di sotto del quale l'incanto non si conclude con aggiudicazione.
A quanto ammonta la cauzione che gli offerenti devono versare?
La cauzione è pari al decimo del prezzo base più il presumibile ammontare delle spese di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, entro il termine fissato dall'ordinanza.
Entro quanto tempo l'aggiudicatario deve pagare il prezzo?
Il termine è fissato dall'ordinanza e non può superare sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva; le modalità di deposito sono indicate nell'ordinanza stessa.
Cosa succede se l'aggiudicatario non paga il prezzo nei termini?
Il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, che perde la cauzione versata, e dispone un nuovo incanto della nave.
Cos'è la misura minima degli aumenti delle offerte?
È l'importo minimo con cui ogni offerta deve superare la precedente durante l'incanto; garantisce la progressione ordinata dell'asta evitando rilanci di importo irrisorio.