Art. 55 Reg. (UE) 2023/1114 — Piani di risanamento e di rimborso
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Il titolo III, capo 6, si applica mutatis mutandis agli emittenti di token di moneta elettronica.
In deroga all’articolo 46, paragrafo 2, la data entro cui il piano di risanamento deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, la data entro cui il piano di rimborso deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa
- Articolo 55 L. 184/1983: Rinvio alle norme del codice civile sull'adozione in casi particolari
- Art. 55 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione