← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 57 MiCA consente a un emittente di EMT già autorizzato (o in corso di autorizzazione) come ente creditizio o istituto di moneta elettronica di chiedere volontariamente che il proprio token venga classificato come EMT significativo, anticipando il regime rafforzato di vigilanza.
  • Per ottenere la classificazione, l'emittente deve dimostrare attraverso un programma operativo dettagliato che è probabile soddisfi almeno tre dei criteri di significatività stabiliti dall'articolo 43, paragrafo 1 (dimensione, numero di utenti, volume transazioni, ecc.).
  • L'ABE decide entro 60 giorni lavorativi dalla notifica se classificare il token come significativo, dopo aver acquisito i pareri dell'autorità competente nazionale, della BCE e (se applicabile) della banca centrale dello Stato membro.
  • Una volta classificato come significativo, la vigilanza sull'emittente viene trasferita dall'autorità competente nazionale all'ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della decisione.
  • Deroga speciale: il trasferimento di vigilanza all'ABE non avviene se il token è denominato in una valuta UE non-euro e almeno l'80% dei possessori e del volume delle operazioni è concentrato nello Stato membro d'origine.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Un emittente richiedente di un token di moneta elettronica autorizzato come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token di moneta elettronica sia classificato come token di moneta elettronica significativo. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché il token di moneta elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token di moneta elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2. Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token di moneta elettronica e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token di moneta elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tale token e la rispettiva autorità competente.

4. Laddove un token di moneta elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token di moneta elettronica sono trasferite dall’autorità competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5. In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token di moneta elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato membro d’origine. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma. Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato membro d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Commento

Contesto sistematico: la classificazione degli EMT significativi nel Titolo IV MiCA

Il Titolo IV del Regolamento MiCA disciplina gli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) — cioè token agganciati a una sola valuta ufficiale (ad esempio l'euro o la sterlina) e progettati come mezzo di scambio. A differenza degli ART, che richiedono un'autorizzazione specifica dall'autorità competente, gli EMT possono essere emessi unicamente da enti creditizi (banche) o istituti di moneta elettronica (IME) già autorizzati ai sensi, rispettivamente, della CRD e della direttiva EMD2 (2009/110/CE). L'emissione di un EMT è pertanto un'attività aggiuntiva rispetto a quelle già autorizzate di questi soggetti vigilati.

All'interno di questa categoria, MiCA distingue ulteriormente tra EMT «ordinari» e EMT «significativi». La classificazione come significativo comporta l'applicazione di requisiti prudenziali più stringenti (fondi propri più elevati, politiche di investimento delle riserve più rigide, politica di remunerazione conforme alla CRD) e — soprattutto — il trasferimento della vigilanza dall'autorità competente nazionale all'ABE. L'articolo 56 disciplina la classificazione obbligatoria degli EMT significativi (imposta dall'ABE quando vengono superati i criteri soglia); l'articolo 57 disciplina la classificazione volontaria, che l'emittente può richiedere in anticipo.

Il meccanismo della classificazione volontaria: ratio e operatività

La classificazione volontaria può sembrare paradossale: perché un emittente vorrebbe assoggettarsi volontariamente a un regime più oneroso? Le ragioni sono di carattere strategico e di posizionamento di mercato. Un EMT classificato come significativo sotto la vigilanza diretta dell'ABE trasmette un segnale di solidità e affidabilità agli utenti e ai partner istituzionali; può facilmente operare in tutti gli Stati UE in virtù della dimensione sistemica riconosciuta; e si posiziona nell'orbita regolamentare in modo più prevedibile rispetto a dover attendere che l'ABE imponga la classificazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 56.

L'iter procedurale si articola in tre fasi distinte:

Prima fase — richiesta dell'emittente: l'emittente (già autorizzato o in corso di autorizzazione come ente creditizio o IME) comunica all'autorità competente nazionale la propria volontà di essere classificato come significativo. La comunicazione deve essere corredata da un programma operativo dettagliato che dimostri la probabilità di soddisfare almeno tre dei criteri dell'articolo 43, paragrafo 1. Questi criteri includono la base di clienti (numero di possessori), il volume delle operazioni, la rilevanza cross-border, i rapporti di interconnessione con il sistema finanziario e il valore della riserva. Non è richiesta la prova che i criteri siano già soddisfatti: è sufficiente la plausibilità prospettica basata sul programma operativo. L'autorità competente notifica immediatamente la richiesta all'ABE, alla BCE e — se il token è denominato in valuta di un singolo Stato membro — alla banca centrale di quello Stato.

Seconda fase — istruttoria dell'ABE: entro 20 giorni lavorativi dalla notifica, l'ABE elabora un progetto di decisione (parere) sul probabile soddisfacimento dei criteri di significatività e lo notifica all'autorità competente, alla BCE e alla banca centrale rilevante. Questi soggetti dispongono di ulteriori 20 giorni per formulare osservazioni scritte, di cui l'ABE «tiene debitamente conto» prima di adottare la decisione finale.

Terza fase — decisione dell'ABE: l'ABE adotta la decisione definitiva entro 60 giorni lavorativi dalla notifica iniziale. In caso di classificazione positiva, l'emittente e la rispettiva autorità competente vengono informati immediatamente. Entro i successivi 20 giorni lavorativi, le responsabilità di vigilanza vengono trasferite dall'autorità nazionale all'ABE.

Il trasferimento della vigilanza all'ABE

Il paragrafo 4 è la norma di maggiore impatto pratico: la classificazione come significativo comporta il passaggio dalla vigilanza «domestica» (l'autorità del Paese d'origine dell'emittente, che potrebbe essere Banca d'Italia, BaFin, AMF, ecc.) alla vigilanza diretta dell'ABE. Questo passaggio ha conseguenze concrete per l'emittente: il supervisore primario cambia, i canali di reporting vengono aggiornati, le procedure di autorizzazione di modifiche operative vengono gestite direttamente dall'ABE. La norma prevede che «l'ABE e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un'agevole transizione delle competenze di vigilanza», il che in pratica implica una fase di handover durante la quale le due autorità condividono le informazioni e i fascicoli di vigilanza.

La deroga per i token denominati in valute non-euro

Il paragrafo 5 introduce una deroga rilevante per la gestione della diversità monetaria nell'Unione: se un EMT significativo è denominato in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall'euro (ad esempio la corona svedese, lo zloty polacco o la corona danese) e almeno l'80% dei possessori e del volume delle operazioni è concentrato nello Stato membro d'origine, la vigilanza non viene trasferita all'ABE bensì rimane all'autorità competente nazionale. La ratio è che un token usato quasi esclusivamente in un singolo Paese con la propria valuta nazionale ha un impatto sistemico principalmente domestico e non richiede la centralizzazione della vigilanza a livello europeo. L'autorità competente dello Stato membro d'origine deve tuttavia fornire annualmente all'ABE informazioni sull'applicazione della deroga. La soglia dell'80% è verificata in base al luogo di stabilimento dell'ordinante o del beneficiario dell'operazione.

Coordinamento con la disciplina ART significativi

Il meccanismo dell'articolo 57 è speculare a quello previsto per gli ART significativi dagli articoli 43-44, con la differenza che per gli ART la vigilanza del soggetto significativo passa ugualmente all'ABE ma la disciplina del processo volontario è analoga. La simmetria regolatoria tra le due categorie (ART ed EMT significativi entrambi sotto ABE) riflette la scelta di MiCA di concentrare la supervisione delle stablecoin sistemicamente rilevanti in un'unica autorità europea, indipendentemente dalla tipologia tecnica del token.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un emittente di EMT può richiedere la classificazione volontaria come significativo prima di avere avviato operativamente il token?

Sì, il par. 1 consente la richiesta anche a un emittente 'che richiede' (non solo 'autorizzato come') ente creditizio o istituto di moneta elettronica. La norma ammette quindi che la richiesta di classificazione volontaria come significativo venga presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione, purché il programma operativo dimostri la probabilità di soddisfare almeno 3 criteri di significatività ex art. 43, par. 1.

Quali sono i criteri di significatività che l'emittente deve dimostrare di poter soddisfare?

I criteri sono quelli dell'art. 43, par. 1 MiCA: (a) numero di possessori; (b) valore dei token emessi o, se del caso, capitalizzazione di mercato; (c) numero e valore delle operazioni; (d) dimensione della riserva; (e) rilevanza dell'attività cross-border; (f) interconnessione con il sistema finanziario. L'emittente deve dimostrare la probabilità di soddisfarne almeno 3 attraverso il programma operativo.

Cosa cambia concretamente per un emittente di EMT dopo la classificazione come significativo?

La classificazione come significativo comporta: (i) trasferimento della vigilanza dall'autorità nazionale all'ABE; (ii) requisiti di fondi propri più elevati; (iii) politica di investimento della riserva più stringente; (iv) obblighi di segnalazione diretta all'ABE; (v) applicazione di politiche di remunerazione conformi alla CRD. Il regime è quindi sensibilmente più oneroso, ma conferisce anche una credenziale regolamentare di livello europeo.

Entro quanto tempo l'ABE deve decidere sulla richiesta di classificazione volontaria?

L'ABE decide entro 60 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta (par. 3). Prima della decisione definitiva, l'ABE elabora un progetto entro 20 giorni lavorativi, lo notifica alle autorità rilevanti e concede ulteriori 20 giorni per osservazioni. La tempistica totale di circa 3 mesi (60 giorni lavorativi) è quindi prevedibile e consente una pianificazione operativa adeguata.

La deroga per i token in valute non-euro si applica automaticamente o richiede una valutazione?

La deroga ex par. 5 si applica automaticamente se le condizioni sono soddisfatte: il token è denominato in una valuta UE non-euro e almeno l'80% dei possessori e del volume delle operazioni è o si prevede sia concentrato nello Stato membro d'origine. Non è richiesta una decisione formale di esenzione, ma l'autorità competente nazionale deve verificare annualmente il mantenimento delle condizioni e informare l'ABE. Un'operazione si considera effettuata nello Stato membro d'origine quando ordinante o beneficiario sono stabiliti in quello Stato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.