Art. 64 Reg. (UE) 2023/1114 — Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:
a) non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;
b) ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;
c) non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;
d) ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
e) non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro il termine fissato;
f) non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;
g) ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.
2. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:
a) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;
b) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto di pagamento o l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.
3. Laddove un’autorità competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.
4. Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.
5. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’autorità competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:
a) è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;
b) è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;
c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.
6. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
7. L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 D.Lgs. 504/1995 — Prestazione della cauzione
- Articolo 64 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 312 c.c.: accertamenti del tribu
- Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 — Ufficio per l'IA
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)