- Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati e non devono essere confuse con le normali lanterne semaforiche per veicoli a motore.
- Presentano tre luci con simboli di bicicletta — rossa in alto, gialla al centro, verde in basso — su fondo circolare nero, con disposizione verticale.
- La sequenza di accensione segue l'ordine: verde → giallo → rosso, identico al semaforò veicolare ordinario.
- Vengono installate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di piste ciclabili, si utilizzano le normali lanterne pedonali e i ciclisti devono comportarsi come i pedoni.
- La norma garantisce un segnale visivo dedicato e riconoscibile per chi usa la bicicletta, aumentando la sicurezza agli attraversamenti semaforizzati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 163 DPR 495/1992 — Lanterne semaforiche per velocipedi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) bicicletta rossa su fondo circolare nero; b) bicicletta gialla su fondo circolare nero; c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) bicicletta verde; b) bicicletta gialla; c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 163 Cod. Amb. — gestione delle aree di salvaguardia
- Art. 163 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari
- Art. 163 D.Lgs. 42/2004 — Perdita di beni culturali
- Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni
- Articolo 163 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 163 Codice della Strada: Convogli militari, cortei e simili
In sintesi
Indice dei contenuti
Il semaforino per ciclisti: una lanterna dedicata e specifica
L'articolo 163 del DPR 495/1992 introduce una disciplina specifica per le lanterne semaforiche per velocipedi, cioè per i semafori destinati ai ciclisti negli attraversamenti ciclabili semaforizzati. La norma risponde a un'esigenza di chiarezza e sicurezza: quando esiste una pista ciclabile che incrocia una strada a traffico semaforizzato, i ciclisti devono sapere con precisione quando è il loro turno di attraversare e quando devono fermarsi, con un segnale che li riguardi direttamente e non si presti a confusioni con i segnali destinati ai veicoli a motore o ai pedoni.
La disposizione si inserisce nel quadro più ampio della mobilità ciclistica, progressivamente valorizzata nell'ordinamento italiano e nelle politiche di trasporto urbano. Un segnale semaforico dedicato ai velocipedi non è un elemento di mero formalismo: è un presidio di sicurezza che riduce i rischi di collisione agli incroci e chiarisce le regole di comportamento per tutti gli utenti della strada, ciclisti e automobilisti compresi.
I simboli delle tre luci: bicicletta su fondo nero
La caratteristica distintiva delle lanterne semaforiche per velocipedi è che le tre luci non mostrano i colori puri (come nelle lanterne per veicoli ordinari) né i simboli del pedone in cammino o fermo (come nelle lanterne pedonali), bensì il simbolo di una bicicletta su fondo circolare nero:
Il fondo circolare nero è un elemento che differenzia queste lanterne da quelle ordinarie, rendendole visivamente identificabili da lontano come specificamente destinate ai ciclisti. Questo dettaglio non è casuale: in un incrocio complesso dove coesistono lanterne per veicoli, lanterne pedonali e lanterne ciclabili, la diversa forma del fondo contribuisce a evitare che il ciclista si regoli su un segnale che non lo riguarda.
La disposizione verticale e la posizione delle luci
Il comma 2 stabilisce che la disposizione delle luci è verticale, con la bicicletta rossa in alto, la gialla al centro e la verde in basso. Questa disposizione è identica a quella delle normali lanterne semaforiche per veicoli, il che facilita l'apprendimento e l'intuizione anche per i ciclisti che non conoscono la norma specifica: la logica alto/rosso – centro/giallo – basso/verde è universalmente riconoscibile.
Il regolamento rimanda alle figure II.456 e II.457 per la rappresentazione grafica delle lanterne. La raffigurazione nel testo normativo assicura la standardizzazione del segnale su tutto il territorio nazionale, impedendo che produttori diversi realizzino lanterne ciclabili con simboli o colori difformi.
La sequenza di accensione: verde, giallo, rosso
Il comma 3 fissa la sequenza di accensione: prima il verde (via libera), poi il giallo (transizione), poi il rosso (stop). Questa sequenza è analoga a quella delle normali lanterne semaforiche: non esiste quindi una logica inversa o alternativa per le lanterne ciclabili. Il ciclista che conosce il funzionamento del semaforo ordinario comprende immediatamente come comportarsi di fronte alla lanterna per velocipedi, senza necessità di imparare una grammatica visiva diversa.
Quando si usano le lanterne ciclabili e quando quelle pedonali
Il comma 4 stabilisce la regola applicativa più importante sotto il profilo pratico: le lanterne per velocipedi vanno installate solo in corrispondenza di piste ciclabili. Dove non esiste la pista ciclabile, il ciclista non ha un attraversamento ciclabile semaforizzato dedicato e deve fare riferimento alle normali lanterne pedonali, adottando un comportamento identico a quello dei pedoni.
Questa regola ha una logica precisa: la lanterna ciclabile presuppone l'esistenza di una corsia o pista fisicamente dedicata ai ciclisti. In assenza di tale infrastruttura, non avrebbe senso installare un segnale specifico perché il ciclista si muove già nel flusso pedonale o deve scegliere autonomamente se comportarsi da pedone o da veicolo (come avviene nelle strade prive di piste ciclabili). La sovrapposizione del ciclista al flusso pedonale, agli incroci privi di pista ciclabile, è quindi la soluzione di default prevista dall'ordinamento.
Implicazioni pratiche per i ciclisti
Per il ciclista urbano, la norma ha un significato operativo diretto: se percorre una pista ciclabile e giunge a un incrocio semaforizzato, deve guardare la lanterna con il simbolo della bicicletta, non quella per le automobili né quella per i pedoni (a meno che non esista quella ciclabile). Se si regola sulla lanterna sbagliata, potrebbe attraversare con il rosso (rispetto alla propria lanterna) o fermarsi inutilmente. Il rispetto del segnale semaforico ciclabile è obbligatorio, e la sua violazione espone alle sanzioni previste dal Codice della Strada per il mancato rispetto dei segnali semaforici.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti