Art. 659 Codice della Navigazione – Modalità dell’incanto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine. La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida. L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.
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In sintesi
L'incanto si svolge avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, assicurando pubblicità e controllo giudiziale della procedura.
Il metodo di gara è la candela vergine, sistema tradizionale che segna il tempo di ciascuna offerta.
La nave o i carati sono aggiudicati a chi ha formulato l'offerta maggiore al momento della chiusura dell'incanto.
Ogni offerente è liberato dalla propria offerta nel momento in cui essa viene superata da una offerta valida successiva.
Se l'incanto non si completa nell'udienza fissata, è rinviato al primo giorno seguente non festivo.
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 659 del Codice della navigazione disciplina le modalità operative dell'incanto per la vendita forzata della nave o dei carati, definendo il luogo, il metodo e le regole fondamentali della gara. La norma risponde all'esigenza di assicurare che la procedura competitiva si svolga in modo trasparente, pubblico e controllato dall'autorità giudiziaria, garantendo al tempo stesso la formazione del miglior prezzo possibile a tutela dei creditori e del debitore. Il controllo diretto del giudice dell'esecuzione sulla gara conferisce alla procedura marittima una solennità e una sicurezza giuridica maggiori rispetto a sistemi di asta decentrata o delegata.
Il luogo dell'incanto: la sala delle udienze
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze. La prescrizione del luogo non è meramente formale: garantisce la presenza fisica del giudice, che presiede e dirige la gara, verifica la regolarità delle offerte, accerta il possesso della cauzione da parte degli offerenti e risolve eventuali contestazioni nell'immediatezza. La celebrazione in sala udienza assicura altresì la pubblicità della procedura: chiunque può assistere all'incanto, anche se non è ammesso a fare offerte. Questo aspetto è coerente con il principio di pubblicità delle procedure esecutive, che nel settore marittimo assume rilievo particolare in ragione del valore economico dei beni e della dimensione spesso internazionale delle parti interessate.
Il sistema della candela vergine
Il metodo dell'incanto con la candela vergine è un sistema di gara di origine storica, in uso già nel diritto marittimo medievale e codificato in numerosi ordinamenti di civil law. Il meccanismo prevede che, accesa una candela di lunghezza predeterminata, le offerte possano essere formulate liberamente dagli ammessi durante il tempo di combustione; l'incanto si chiude quando la candela si spegne e risulta aggiudicatario chi ha formulato l'ultima offerta valida prima dello spegnimento. Nella prassi moderna, il sistema della candela vergine è talvolta sostituito o integrato da un meccanismo temporale equivalente, gestito dal cancelliere con apposito strumento di misura del tempo, mantenendo però la logica di fondo: la gara è aperta durante un intervallo di tempo definito e si chiude automaticamente allo scadere del termine, senza possibilità di riapertura se non nei casi previsti dall'art. 662 (offerte di aumento). Il sistema incentiva gli offerenti a formulare l'offerta massima il più tardi possibile, nell'attesa che gli altri concorrenti si scoprano, creando una dinamica competitiva intensa nell'ultimo segmento dell'incanto.
Regola sull'impegno dell'offerente
L'art. 659 stabilisce una regola fondamentale sulla natura vincolante delle offerte: ogni offerente cessa di essere tenuto per la propria offerta nel momento in cui essa è superata da un'altra offerta valida. Questo principio ha un duplice effetto: da un lato, libera immediatamente l'offerente superato dall'obbligo di adempiere, così che la cauzione non possa essere trattenuta se non a carico dell'aggiudicatario definitivo; dall'altro, mantiene ferma l'offerta di ciascun partecipante finché non sia sopravanzata, impedendo ritrattazioni strategiche durante la gara. La regola è coerente con la natura dell'incanto come procedura competitiva cumulativa: il vincolo dell'offerta dura solo finché essa rappresenta l'offerta più alta, e decade automaticamente al momento del suo superamento. L'offerta superata non produce effetti giuridici successivi, e il relativo offerente recupera piena libertà rispetto alle proprie future scelte.
Rinvio al giorno seguente non festivo
L'art. 659, comma finale, disciplina l'ipotesi in cui l'incanto non possa concludersi nell'udienza fissata: in tal caso la gara è continuata nel primo giorno seguente non festivo, senza necessità di nuovi adempimenti pubblicitari. La continuazione dell'incanto al giorno successivo si distingue dal caso del deserto d'asta, disciplinato dall'art. 661: qui la gara non si chiude per assenza di offerte, ma per sopravvenuta impossibilità pratica di completarla nella stessa sessione (ad esempio, per la complessità della procedura o per il numero elevato di offerenti). La formula 'primo giorno seguente non festivo' esclude sia le domeniche sia i giorni festivi previsti dalla legge, assicurando la continuità della gara nel più breve tempo possibile.
Casi pratici
Caso 1: Gara animata e offerta finale alla candela
Tizio e Caio partecipano all'incanto per l'acquisto di un cargo iscritto al registro di Napoli: Tizio formula una prima offerta, superata da Caio, poi rilancia; allo spegnimento della candela vergine l'ultima offerta è quella di Tizio, che viene dichiarato aggiudicatario. Caio, la cui offerta era stata superata, è liberato da ogni obbligo e recupera integralmente la cauzione prestata.
Caso 2: Incanto rinviato al giorno successivo
L'incanto per la vendita di una flottiglia di pescherecci si prolunga oltre l'orario di udienza per via del numero elevato di offerenti e delle contestazioni sulla validità di alcune offerte. Il giudice dell'esecuzione sospende la procedura e dispone la continuazione il giorno lavorativo successivo, senza necessità di nuovi avvisi pubblicitari ex art. 657.
Caso 3: Contestazione sulla validità di un'offerta
Durante l'incanto, Sempronio contesta che l'offerta formulata da un concorrente non sia valida perché il mandatario non ha depositato la procura speciale. Il giudice dell'esecuzione, presiedendo la gara in sala udienza, verifica sul momento la documentazione e dichiara l'offerta irregolare, escludendo il concorrente e continuando l'incanto tra i restanti partecipanti ammessi.
Domande frequenti
Dove si svolge l'incanto per la vendita forzata di una nave?
L'incanto si tiene avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze del tribunale competente. La presenza fisica del giudice garantisce il controllo diretto sulla regolarità della gara e la risoluzione immediata di eventuali contestazioni.
Cos'è il sistema della candela vergine?
È il metodo di gara previsto dall'art. 659: le offerte sono formulate liberamente durante il tempo di combustione di una candela; l'incanto si chiude allo spegnimento e risulta aggiudicatario chi ha formulato l'ultima offerta valida. È un sistema di origine storica tipico del diritto marittimo.
Un offerente è vincolato dalla propria offerta per tutta la durata dell'incanto?
No. Ciascun offerente cessa di essere tenuto per la propria offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra offerta valida. In quel momento la sua offerta decade automaticamente e la cauzione non è trattenuta a suo carico.
Cosa accade se l'incanto non si conclude nell'udienza fissata?
L'art. 659 prevede che l'incanto sia continuato nel primo giorno seguente non festivo, senza necessità di nuovi adempimenti pubblicitari. Si tratta di una semplice continuazione della medesima gara, diversa dal caso di asta deserta disciplinato dall'art. 661.
Chi presiede l'incanto e ne controlla la regolarità?
Il giudice dell'esecuzione presiede personalmente l'incanto in sala udienza, verifica la regolarità delle offerte e delle cauzioni, risolve le contestazioni nell'immediatezza e, al termine, pronuncia l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Ratio e collocazione sistematica
L'art. 659 del Codice della navigazione disciplina le modalità operative dell'incanto per la vendita forzata della nave o dei carati, definendo il luogo, il metodo e le regole fondamentali della gara. La norma risponde all'esigenza di assicurare che la procedura competitiva si svolga in modo trasparente, pubblico e controllato dall'autorità giudiziaria, garantendo al tempo stesso la formazione del miglior prezzo possibile a tutela dei creditori e del debitore. Il controllo diretto del giudice dell'esecuzione sulla gara conferisce alla procedura marittima una solennità e una sicurezza giuridica maggiori rispetto a sistemi di asta decentrata o delegata.
Il luogo dell'incanto: la sala delle udienze
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze. La prescrizione del luogo non è meramente formale: garantisce la presenza fisica del giudice, che presiede e dirige la gara, verifica la regolarità delle offerte, accerta il possesso della cauzione da parte degli offerenti e risolve eventuali contestazioni nell'immediatezza. La celebrazione in sala udienza assicura altresì la pubblicità della procedura: chiunque può assistere all'incanto, anche se non è ammesso a fare offerte. Questo aspetto è coerente con il principio di pubblicità delle procedure esecutive, che nel settore marittimo assume rilievo particolare in ragione del valore economico dei beni e della dimensione spesso internazionale delle parti interessate.
Il sistema della candela vergine
Il metodo dell'incanto con la candela vergine è un sistema di gara di origine storica, in uso già nel diritto marittimo medievale e codificato in numerosi ordinamenti di civil law. Il meccanismo prevede che, accesa una candela di lunghezza predeterminata, le offerte possano essere formulate liberamente dagli ammessi durante il tempo di combustione; l'incanto si chiude quando la candela si spegne e risulta aggiudicatario chi ha formulato l'ultima offerta valida prima dello spegnimento. Nella prassi moderna, il sistema della candela vergine è talvolta sostituito o integrato da un meccanismo temporale equivalente, gestito dal cancelliere con apposito strumento di misura del tempo, mantenendo però la logica di fondo: la gara è aperta durante un intervallo di tempo definito e si chiude automaticamente allo scadere del termine, senza possibilità di riapertura se non nei casi previsti dall'art. 662 (offerte di aumento). Il sistema incentiva gli offerenti a formulare l'offerta massima il più tardi possibile, nell'attesa che gli altri concorrenti si scoprano, creando una dinamica competitiva intensa nell'ultimo segmento dell'incanto.
Regola sull'impegno dell'offerente
L'art. 659 stabilisce una regola fondamentale sulla natura vincolante delle offerte: ogni offerente cessa di essere tenuto per la propria offerta nel momento in cui essa è superata da un'altra offerta valida. Questo principio ha un duplice effetto: da un lato, libera immediatamente l'offerente superato dall'obbligo di adempiere, così che la cauzione non possa essere trattenuta se non a carico dell'aggiudicatario definitivo; dall'altro, mantiene ferma l'offerta di ciascun partecipante finché non sia sopravanzata, impedendo ritrattazioni strategiche durante la gara. La regola è coerente con la natura dell'incanto come procedura competitiva cumulativa: il vincolo dell'offerta dura solo finché essa rappresenta l'offerta più alta, e decade automaticamente al momento del suo superamento. L'offerta superata non produce effetti giuridici successivi, e il relativo offerente recupera piena libertà rispetto alle proprie future scelte.
Rinvio al giorno seguente non festivo
L'art. 659, comma finale, disciplina l'ipotesi in cui l'incanto non possa concludersi nell'udienza fissata: in tal caso la gara è continuata nel primo giorno seguente non festivo, senza necessità di nuovi adempimenti pubblicitari. La continuazione dell'incanto al giorno successivo si distingue dal caso del deserto d'asta, disciplinato dall'art. 661: qui la gara non si chiude per assenza di offerte, ma per sopravvenuta impossibilità pratica di completarla nella stessa sessione (ad esempio, per la complessità della procedura o per il numero elevato di offerenti). La formula 'primo giorno seguente non festivo' esclude sia le domeniche sia i giorni festivi previsti dalla legge, assicurando la continuità della gara nel più breve tempo possibile.
Casi pratici
Caso 1: Gara animata e offerta finale alla candela
Tizio e Caio partecipano all'incanto per l'acquisto di un cargo iscritto al registro di Napoli: Tizio formula una prima offerta, superata da Caio, poi rilancia; allo spegnimento della candela vergine l'ultima offerta è quella di Tizio, che viene dichiarato aggiudicatario. Caio, la cui offerta era stata superata, è liberato da ogni obbligo e recupera integralmente la cauzione prestata.
Caso 2: Incanto rinviato al giorno successivo
L'incanto per la vendita di una flottiglia di pescherecci si prolunga oltre l'orario di udienza per via del numero elevato di offerenti e delle contestazioni sulla validità di alcune offerte. Il giudice dell'esecuzione sospende la procedura e dispone la continuazione il giorno lavorativo successivo, senza necessità di nuovi avvisi pubblicitari ex art. 657.
Caso 3: Contestazione sulla validità di un'offerta
Durante l'incanto, Sempronio contesta che l'offerta formulata da un concorrente non sia valida perché il mandatario non ha depositato la procura speciale. Il giudice dell'esecuzione, presiedendo la gara in sala udienza, verifica sul momento la documentazione e dichiara l'offerta irregolare, escludendo il concorrente e continuando l'incanto tra i restanti partecipanti ammessi.
Domande frequenti
Dove si svolge l'incanto per la vendita forzata di una nave?
L'incanto si tiene avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze del tribunale competente. La presenza fisica del giudice garantisce il controllo diretto sulla regolarità della gara e la risoluzione immediata di eventuali contestazioni.
Cos'è il sistema della candela vergine?
È il metodo di gara previsto dall'art. 659: le offerte sono formulate liberamente durante il tempo di combustione di una candela; l'incanto si chiude allo spegnimento e risulta aggiudicatario chi ha formulato l'ultima offerta valida. È un sistema di origine storica tipico del diritto marittimo.
Un offerente è vincolato dalla propria offerta per tutta la durata dell'incanto?
No. Ciascun offerente cessa di essere tenuto per la propria offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra offerta valida. In quel momento la sua offerta decade automaticamente e la cauzione non è trattenuta a suo carico.
Cosa accade se l'incanto non si conclude nell'udienza fissata?
L'art. 659 prevede che l'incanto sia continuato nel primo giorno seguente non festivo, senza necessità di nuovi adempimenti pubblicitari. Si tratta di una semplice continuazione della medesima gara, diversa dal caso di asta deserta disciplinato dall'art. 661.
Chi presiede l'incanto e ne controlla la regolarità?
Il giudice dell'esecuzione presiede personalmente l'incanto in sala udienza, verifica la regolarità delle offerte e delle cauzioni, risolve le contestazioni nell'immediatezza e, al termine, pronuncia l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.