- Gli attraversamenti pedonali sono segnalati sulla carreggiata mediante zebrature a strisce bianche parallele alla direzione di marcia, di lunghezza minima variabile (2,50 m sulle strade locali/urbane di quartiere, 4 m sulle altre strade).
- La larghezza delle strisce e degli intervalli è standardizzata a 50 cm, per garantire uniformità e riconoscibilità su tutto il territorio nazionale.
- In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, l'attraversamento pedonale deve essere posizionato a monte della linea di arresto con almeno 5 m di spazio libero.
- Per migliorare la visibilità nelle zone con sosta consentita, l'attraversamento può essere preceduto da una striscia gialla a zig zag: su tale striscia è vietata la sosta.
- La larghezza dell'attraversamento deve essere commisurata al flusso pedonale effettivo del luogo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 145 DPR 495/1992 — Attraversamenti pedonali
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).
Stesso numero, altri codici
- Art. 145 Cod. Amb. — equilibrio del bilancio idrico
- Art. 145 D.Lgs. 209/2005 — Proponibilità dell'azione di risarcimento
- Art. 145 D.Lgs. 42/2004 — Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
- Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice
- Articolo 145 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 145 Cod.Cons.: Competenze delle regioni e delle province au
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e fondamento normativo degli attraversamenti pedonali
L'art. 145 del DPR 495/1992 disciplina le caratteristiche tecniche degli attraversamenti pedonali segnalati sulla carreggiata, dando attuazione alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di segnaletica orizzontale. Gli attraversamenti pedonali svolgono una funzione duplice: da un lato, indicano ai conducenti il punto in cui i pedoni hanno priorità di attraversamento della carreggiata; dall'altro, incanalano il flusso pedonale verso un punto definito, riducendo i rischi derivanti da attraversamenti disordinati o imprevedibili.
La disciplina degli attraversamenti pedonali si intreccia con le norme comportamentali del Codice della Strada, in particolare con l'obbligo dei conducenti di dare la precedenza ai pedoni che si apprestano ad attraversare o che stanno attraversando la carreggiata in corrispondenza delle strisce pedonali. Le sanzioni per la violazione di tale obbligo sono previste dal Codice della Strada.
Le zebrature: dimensioni e caratteristiche tecniche
Il comma 1 fissa le caratteristiche geometriche delle zebrature. Le strisce bianche sono parallele alla direzione di marcia dei veicoli — e non perpendicolari ad essa come spesso si tende a pensare intuitivamente: questo orientamento è funzionale alla percezione del conducente, che vede le strisce in senso longitudinale mentre si avvicina all'attraversamento.
La lunghezza minima delle strisce differisce in funzione della categoria stradale:
La larghezza delle strisce bianche e degli intervalli bianchi/scuri è fissata in 50 cm. Questa dimensione è identica per entrambi gli elementi della zebratura, determinando il caratteristico effetto «a zebra» con moduli alternati di pari ampiezza.
Larghezza dell'attraversamento e proporzionamento al flusso pedonale
Il comma 2 introduce un criterio funzionale: la larghezza complessiva dell'attraversamento pedonale deve essere commisurata al flusso del traffico pedonale. Questo significa che un attraversamento collocato in prossimità di una scuola, di una stazione o di un centro commerciale dovrà essere più ampio di uno situato in una via residenziale a basso transito pedonale.
In pratica, gli enti proprietari delle strade devono effettuare una valutazione del flusso pedonale prima di progettare o aggiornare un attraversamento. Un attraversamento troppo stretto rispetto al flusso pedonale crea pericolosi assembramenti sul bordo della carreggiata, con rischio di scivolamenti verso la sede stradale; uno eccessivamente ampio comporta costi di manutenzione sproporzionati.
Attraversamenti pedonali in prossimità del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
Il comma 3 affronta una situazione specifica: la coesistenza di un attraversamento pedonale con il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (comunemente denominato «stop»). In questo caso, l'attraversamento deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 metri tra la linea di arresto e il bordo dell'attraversamento pedonale.
La ratio è evidente: il veicolo fermo alla linea di arresto non deve ostruire o invadere l'attraversamento pedonale, il che costringerebbe i pedoni a deviare il loro percorso o a camminare a ridosso dei veicoli in coda. I 5 metri di spazio libero garantiscono che i pedoni possano transitare senza interferire con i veicoli in sosta d'obbligo.
Il comma 3 precisa anche che, in presenza di questa configurazione, i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento mediante opportuni sistemi di protezione — tipicamente barriere pedonali metalliche o parapetti — che impediscono attraversamenti al di fuori delle strisce e assicurano che il flusso pedonale sia guidato verso il punto designato.
La striscia gialla a zig zag: visibilità e divieto di sosta
Il comma 4 introduce uno strumento tecnico innovativo: la striscia gialla a zig zag che può precedere l'attraversamento pedonale nel verso di marcia dei veicoli. Questo segnale orizzontale è previsto nelle strade dove la sosta è consentita, con la funzione di creare una zona di visibilità libera che consenta ai conducenti di scorgere per tempo i pedoni che si apprestano ad attraversare, anche quando i veicoli in sosta sul lato destro della carreggiata ostruiscono la visuale.
La striscia a zig zag è dello stesso tipo di quella prevista dall'art. 151, comma 3, del Regolamento (utilizzata anche in altri contesti di segnalazione di divieto di sosta rafforzato). La sua lunghezza è commisurata alla distanza di visibilità: più elevata è la velocità consentita, maggiore deve essere la zona di visibilità libera, e quindi più lunga la striscia.
L'effetto giuridico della striscia a zig zag è immediato: su di essa è vietata la sosta. Il divieto è assoluto e non ammette deroghe per brevi soste, carico/scarico o fermata di veicoli di emergenza (salvo questi ultimi in servizio urgente). La violazione del divieto di sosta sulla striscia gialla a zig zag è sanzionata ai sensi del Codice della Strada.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti