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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La domanda di vendita può essere presentata non prima di 30 e non oltre 90 giorni dal pignoramento.
  • Legittimati attivi sono il creditore pignorante o qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo.
  • Il ricorso deve essere notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, ai creditori intervenuti e, per navi straniere, al console dello Stato di bandiera.
  • I destinatari della notifica sono invitati a formulare osservazioni sulle condizioni di vendita entro trenta giorni dalla notificazione.
  • Entro novanta giorni dal pignoramento il creditore istante deve depositare il ricorso notificato e l'estratto del registro presso la cancelleria.
  • Con gli atti si forma il fascicolo esecutivo che fonda la nomina del giudice dell'esecuzione e la stima.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 653 Codice della Navigazione — Domanda di vendita

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 643. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 653 del Codice della navigazione disciplina la domanda di vendita della nave o del carato nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata marittima. La norma si colloca in una posizione cruciale nella sequenza esecutiva: dopo il pignoramento (articolo 650) e prima della designazione del giudice dell'esecuzione e della nomina dell'esperto stimatore (articolo 654). La domanda di vendita è l'atto di impulso che trasforma il procedimento da fase conservativa — in cui la nave è vincolata dal pignoramento ma non ancora avviata alla liquidazione — a fase liquidatoria. Senza di essa, l'espropriazione resterebbe sospesa indefinitamente, con la nave immobilizzata e il creditore privo di soddisfazione. La norma bilancia due esigenze contrapposte: la celerità nella realizzazione del credito (che impone termini massimi) e la garanzia di riflessione (che giustifica i termini minimi).

I termini per la presentazione della domanda

La norma fissa due termini: uno minimo di trenta giorni e uno massimo di novanta giorni dal pignoramento, entro i quali il creditore pignorante o un creditore munito di titolo esecutivo può presentare la domanda di vendita. Il termine minimo di trenta giorni ha una funzione dilatatoria: serve a garantire al debitore un periodo di riflessione e di possibile adempimento spontaneo dopo il pignoramento, prima che si avvii la fase liquidatoria. Durante questo periodo, il debitore potrebbe trovare la liquidità necessaria per saldare il debito e ottenere la revoca del pignoramento. Il termine massimo di novanta giorni serve invece a evitare che la procedura si prolunghi indefinitamente a danno dei creditori e, indirettamente, dello stesso debitore (che sopporta i costi di una nave immobilizzata). La mancata presentazione della domanda entro novanta giorni non determina automaticamente la caducazione del pignoramento, ma obbliga il creditore a promuovere ex novo la domanda, con nuove notificazioni e nuovi termini.

La legittimazione attiva e la notificazione del ricorso

La domanda di vendita può essere presentata non solo dal creditore pignorante — colui che ha dato avvio alla procedura — ma anche da qualsiasi altro creditore munito di titolo esecutivo. Questa apertura riflette il principio di solidarietà dei creditori nella procedura concorsuale: se il pignorante è inerte o non vuole o non può presentare la domanda, un creditore concorrente può farsene carico, evitando il blocco della procedura. Il ricorso per la vendita deve essere notificato a una pluralità di soggetti: il proprietario debitore (che deve essere informato dell'imminente liquidazione del bene), i creditori ipotecari (che devono poter tutelare la priorità dei loro diritti), i creditori intervenuti ai sensi dell'articolo 499 c.p.c. (che hanno già manifestato la loro partecipazione alla procedura), e — nel caso di nave straniera — il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera. La notificazione al console è una specificità del diritto marittimo internazionale, che riflette l'interesse dello Stato di bandiera alla tutela delle proprie navi assoggettate a procedure esecutive in Stati esteri.

Il contraddittorio sulle condizioni di vendita

I destinatari della notificazione sono espressamente invitati a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita. Questo meccanismo di consultazione preventiva è funzionale a garantire che la vendita all'incanto avvenga in condizioni ottimali per tutti gli interessati: un prezzo base troppo basso, condizioni di partecipazione all'asta troppo gravose o termini di pagamento incongrui possono pregiudicare sia il realizzo a favore dei creditori sia la possibilità di ricavare un surplus per il debitore. Le osservazioni sono facoltative e non vincolanti, ma il giudice deve tenerne conto nella determinazione delle condizioni dell'incanto.

La formazione del fascicolo esecutivo e il deposito in cancelleria

La norma prescrive che, nel termine di trenta giorni dalla notificazione e comunque non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante depositi presso la cancelleria: il ricorso notificato, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risultano le ipoteche trascritte, l'atto di pignoramento e il certificato di avvenuta trascrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 650. Con questi documenti si forma il fascicolo esecutivo ai sensi dell'articolo 488 c.p.c., insieme alle eventuali osservazioni scritte degli interessati. Il fascicolo è il presupposto per la designazione del giudice dell'esecuzione e la nomina dell'esperto stimatore (articolo 654): senza di esso, il procedimento non può proseguire. La completezza e la regolarità del fascicolo sono quindi condizioni essenziali per la validità delle fasi successive.

Casi pratici

Caso 1: Creditore concorrente che subentra nella domanda di vendita

Tizio, creditore pignorante, non presenta la domanda di vendita nei novanta giorni perché è in trattativa con il debitore Caio; Sempronio, creditore ipotecario munito di titolo esecutivo, presenta la domanda di vendita nei termini di legge, notifica il ricorso a tutti i soggetti previsti e forma il fascicolo, salvando la procedura dall'inerzia del pignorante.

Caso 2: Coinvolgimento del console per nave straniera

Caio pignora la nave di bandiera greca di Tizio nel porto di Bari; nel presentare la domanda di vendita, Caio notifica il ricorso anche al console greco a Bari, che formula osservazioni scritte sulle condizioni di vendita suggerendo un prezzo base non inferiore alla valutazione di mercato comunicata dall'armatore greco.

Caso 3: Decadenza per tardiva formazione del fascicolo

Sempronio presenta la domanda di vendita nei termini ma non deposita il fascicolo completo entro novanta giorni dal pignoramento, omettendo l'estratto aggiornato del registro di iscrizione; il giudice dichiara l'atto tardivo e Sempronio deve ricominciare la procedura di vendita con nuove notificazioni.

Domande frequenti

Entro quando può essere presentata la domanda di vendita di una nave pignorata?

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento; il rispetto di entrambi i termini è necessario per la validità della domanda.

Chi può presentare la domanda di vendita?

Il creditore pignorante o qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo; la legittimazione è quindi estesa anche ai creditori concorrenti, non solo a chi ha avviato il pignoramento.

A chi deve essere notificato il ricorso per la vendita?

Al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, ai creditori intervenuti ex art. 499 c.p.c. e, per navi straniere, al console dello Stato di bandiera.

Che cosa deve contenere il fascicolo depositato in cancelleria?

Il ricorso notificato, l'estratto del registro di iscrizione con le ipoteche, l'atto di pignoramento, il certificato di trascrizione ex art. 650 e le eventuali osservazioni scritte degli interessati.

Cosa succede se il creditore pignorante non presenta la domanda di vendita nei termini?

Un creditore concorrente munito di titolo esecutivo può subentrare e presentare la domanda; in mancanza, la procedura resta bloccata e il pignoramento rischia di perdere effettività.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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