Autore: Andrea Marton

  • Art. 220-ter D.Lgs. 209/2005 – (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)

    Art. 220-ter D.Lgs. 209/2005 – (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.

    2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.

    3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.

    4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

    5. L'ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.

    6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale))

  • Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi di informazione degli organismi notificati

    Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi di informazione degli organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica in merito a quanto segue:

    a) i certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione, i supplementi a tali certificati e le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità rilasciati in conformità dei requisiti dell'allegato VII;

    b) qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o un'approvazione del sistema di gestione della qualità rilasciati in conformità dei requisiti dell'allegato VII;

    c) qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

    d) qualsiasi richiesta di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;

    e) su richiesta, le attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e il subappalto.

    2. Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito a quanto segue:

    a) le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualità da esso rilasciate;

    b) i certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o i relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, i certificati e/o i relativi supplementi da esso rilasciati.

    3. Ciascun organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti gli stessi tipi di sistemi di IA informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

    4. Gli organismi notificati tutelano la riservatezza delle informazioni che ottengono in conformità dell'articolo 78.

  • Art. 243 quinquies TUEL – Articolo 243-quinquies

    Art. 243 Quinquies TUEL – Articolo 243-quinquies

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2. 112

    2. L’anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

    3. L’anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter.

    4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell’anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata l’anticipazione.

  • Art. 246 TUEL – Articolo 246

    Art. 246 TUEL – Articolo 246

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

    2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. 112

    3. L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3.

    4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1^ gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

    5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell’organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

  • Art. 243 ter TUEL – Articolo 243-ter

    Art. 243 Ter TUEL – Articolo 243-ter

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.

    2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione di cui al comma 1.

    3. 3. I criteri per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell’incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

  • Comma 613 LB 2026: 100 milioni annui per ricostruzione sisma 2009

    Comma 613 LB 2026: 100 milioni annui per ricostruzione sisma 2009

    Comma 613 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    613. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 , è incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Art. 110 Bis TUIR: Detrazione di imposta per oneri

    Art. 110 Bis TUIR: Detrazione di imposta per oneri

    Art. 110 Bis TUIR – Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. “La detrazione del 19 per cento, disposta dall’art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.”)

    In vigore dal 11/01/2001 con effetto dal 01/01/1998

    Modificato da: Legge del 07/12/2000 n. 383 Articolo 22

    Nota: Modif. anche dall’art. 2 L. 352/97.

    “1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a ), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.

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  • Art. 194 septies TUF – Dichiarazione pubblica

    Art. 194 septies TUF – Dichiarazione pubblica

    Art. 194 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Dichiarazione pubblica

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater; c) delle norme richiamate dall’ articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative; d) delle norme richiamate dall’ articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5, e dell’articolo 4-septies, comma 1; e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall’ articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell’articolo 42 del medesimo regolamento. e-bis) dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall’articolo 190, comma 2-quater; (( e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall’articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e

    1-quater. )) e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall’articolo 190-bis.1, commi 1 e

    3. e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative. e-sexies) delle disposizioni richiamate dall’articolo 191, commi 1, 4 e 5; e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall’articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative; e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall’articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative. e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall’articolo 190-bis.2, comma

    1. (73) (96)

  • Art. 132 D.Lgs. 42/2004 – (Convenzioni internazionali )

    Art. 132 D.Lgs. 42/2004 – (Convenzioni internazionali )

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

    2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

    ))

  • Comma 817 LB 2026: Fondo permanente contrasto cyberbullismo +2 mln

    Comma 817 LB 2026: Fondo permanente contrasto cyberbullismo +2 mln

    Comma 817 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all’ articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2026.

  • Posso avere un secondo lavoro?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Di norma sì: la legge non vieta il doppio lavoro. Tuttavia devi rispettare l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.): non puoi lavorare per un concorrente né divulgare informazioni riservate. Alcuni contratti individuali o CCNL pongono ulteriori limiti. Verifica sempre il tuo contratto.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Secondo lavoro: cosa è consentito e cosa no
    Situazione Ammissibilità
    Secondo lavoro dipendente in settore non concorrente Generalmente consentito (verificare CCNL e contratto individuale)
    Attività autonoma / freelance non concorrente Generalmente consentita
    Lavoro per un concorrente diretto Vietato (art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà)
    Divulgazione di segreti aziendali Vietata (art. 2105 c.c.)
    Clausola di esclusiva nel contratto individuale Vincola il lavoratore; violazione può giustificare licenziamento
    Orario di lavoro totale Devono rispettarsi i limiti D.Lgs. 66/2003 (riposo giornaliero 11h, settimanale 24h)

    L'obbligo di fedeltà come limite principale

    L’art. 2105 c.c. impone al lavoratore di non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore e di non divulgare notizie riservate attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa. Questa norma è il limite principale al doppio lavoro: puoi lavorare altrove, ma non per un concorrente diretto né usando informazioni riservate del tuo datore.

    Clausole contrattuali da verificare

    Oltre alla legge, molti contratti individuali e alcuni CCNL prevedono clausole di esclusiva o di non concorrenza durante il rapporto. Se il tuo contratto contiene una clausola del genere, devi rispettarla o chiedere esplicita autorizzazione al datore. Il mancato rispetto può giustificare un licenziamento disciplinare. Rileggi attentamente il contratto individuale.

    Limiti di orario e salute

    Anche se legalmente possibile, il doppio lavoro deve rispettare i limiti di orario del D.Lgs. 66/2003: almeno 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore e almeno 24 ore consecutive di riposo settimanale. Il superamento espone entrambi i datori a responsabilità per violazione delle norme sulla salute e sicurezza.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato bancario che fa il consulente IT nel tempo libero

    Tizio lavora in banca di giorno e offre consulenza informatica la sera. L’attività non è concorrente con la banca e il suo contratto non contiene clausole di esclusiva: il secondo lavoro è lecito, purché rispetti i limiti di orario e non usi informazioni riservate.

    Caia – dipendente di una software house che lavora per un competitor

    Caia lavora per un’azienda di sviluppo software e nel fine settimana fa consulenza per un concorrente diretto. Viola l’art. 2105 c.c.: il suo datore può licenziarla per giusta causa, indipendentemente dal fatto che abbia o meno causato danni concreti.

    Sempronio – dipendente pubblico con attività autonoma

    Per i dipendenti pubblici valgono regole più restrittive: di norma è vietato svolgere attività private remunerate senza autorizzazione dell’ente (D.Lgs. 165/2001). Sempronio deve presentare richiesta scritta al proprio ente prima di avviare qualsiasi attività autonoma.

    Domande frequenti

    Devo comunicare al datore principale che ho un secondo lavoro?

    Non è obbligatorio per legge, salvo che il contratto lo preveda espressamente. Tuttavia, se esiste una clausola di esclusiva o il secondo lavoro potrebbe configurare conflitto di interessi, è prudente comunicarlo o chiedere autorizzazione.

    Il doppio lavoro dipendente è sempre legale?

    In linea generale sì, purché non vi siano clausole di esclusiva nel contratto individuale, non vi sia conflitto con l’obbligo di fedeltà e vengano rispettati i limiti di orario di legge.

    Con il secondo lavoro ho problemi con il fisco?

    Sì, devi dichiarare tutti i redditi nel modello 730 o Redditi PF. Con due datori, l’IRPEF potrebbe essere conguagliata in misura diversa: controlla la tua situazione fiscale ogni anno.

    Il patto di non concorrenza durante il rapporto è diverso dal patto post-contrattuale?

    Sì. L’art. 2105 c.c. opera durante il rapporto senza bisogno di accordo scritto né compenso. Il patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 2125 c.c.) deve invece essere scritto, con corrispettivo e limiti precisi.

    Posso aprire una partita IVA e lavorare anche come dipendente?

    Sì, salvo clausole di esclusiva o norme speciali per categorie particolari (pubblici dipendenti). La coesistenza di partita IVA e rapporto dipendente è frequente e legalmente ammessa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 146 DPR 495/1992 – Attraversamenti ciclabili

    Art. 146 DPR 495/1992 – Attraversamenti ciclabili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.

    2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.

    3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.