Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 Reg. (UE) 2022/2065 – Attenuazione dei rischi

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

a) l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;

b) l'adeguamento delle condizioni generali e la loro applicazione;

c) l'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare in relazione all'incitamento illegale all'odio e alla violenza online, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione dei contenuti;

d) la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione;

e) l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

f) il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

g) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21;

h) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48;

i) l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia online al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni;

j) l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi;

k) il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

2. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:

a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità degli articoli 39, 40 e 42;

b) le migliori pratiche che consentano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

Tali relazioni presentano i rischi sistemici suddivisi per Stato membro in cui si sono verificati e in tutta l'Unione, se del caso.

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

In sintesi

  • Le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOP/VLOSE) devono adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci per i rischi sistemici individuati ai sensi dell'articolo 34.
  • Le misure disponibili spaziano dalla progettazione delle interfacce alla revisione degli algoritmi di raccomandazione, dalla moderazione dei contenuti alla gestione della pubblicità.
  • Particolare attenzione è richiesta agli effetti delle misure sui diritti fondamentali di tutti gli utenti, compresi il diritto alla libera espressione e il diritto all'informazione.
  • Le VLOP/VLOSE devono adottare misure specifiche per la tutela dei minori e per il contrasto ai contenuti sintetici (deepfake) attraverso contrassegni visibili.
  • Il comitato e la Commissione pubblicano relazioni annuali sui rischi sistemici ricorrenti e sulle migliori pratiche di attenuazione.
  • La Commissione può emanare orientamenti specifici sull'applicazione dell'articolo, anche a esito di consultazioni pubbliche.
Indice dei contenuti

Il contesto: l'articolo 35 nel sistema VLOP/VLOSE

L'articolo 35 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) costituisce il cuore operativo del regime rafforzato applicabile alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) - quelle che raggiungono almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione europea. Queste entità sono soggette a un duplice obbligo: identificare e valutare i rischi sistemici che il loro servizio genera o amplifica (articolo 34) e adottare misure adeguate per attenuarli (articolo 35). I due articoli formano un ciclo continuo di risk assessment e risk mitigation che non ha precedenti nel diritto digitale europeo per ampiezza e dettaglio.

La norma si applica, tra gli altri, a piattaforme come grandi social network, video-sharing platform, marketplace generalisti di grandi dimensioni e motori di ricerca con un impatto significativo sul mercato europeo. Per questi soggetti, la compliance non si esaurisce nel rispetto delle regole di base del DSA (obblighi di notice-and-action, trasparenza, ecc.) ma richiede un impegno sistematico e documentato nella gestione dei rischi.

I rischi da attenuare: richiamo all'articolo 34

Le misure di attenuazione devono essere «adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34». Quest'ultimo identifica quattro categorie di rischio sistemico: (i) la diffusione di contenuti illegali; (ii) gli effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali; (iii) gli effetti negativi sul discorso civico, sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica; (iv) gli effetti negativi correlati alla violenza di genere, alla tutela della salute pubblica e dei minori. L'articolo 35 non è una norma autonoma: le misure che impone devono essere calibrate sui rischi concreti emersi dalla valutazione.

Il catalogo aperto delle misure di attenuazione

Il paragrafo 1 fornisce un elenco esemplificativo - non tassativo - di misure, che il legislatore europeo ha articolato in undici tipologie:

  • Progettazione delle interfacce (lett. a): modifiche strutturali al funzionamento del servizio, incluse le interfacce utente, per ridurre l'esposizione a contenuti rischiosi o per aumentare la trasparenza delle scelte algoritmiche;
  • Condizioni generali (lett. b): aggiornamento delle regole di utilizzo e dei meccanismi di enforcement;
  • Moderazione dei contenuti (lett. c): miglioramento della velocità e della qualità del trattamento delle segnalazioni, in particolare per incitamento illegale all'odio e alla violenza;
  • Sistemi algoritmici (lett. d): sperimentazione e adeguamento dei sistemi di raccomandazione, che rappresentano uno dei vettori primari di amplificazione dei rischi sistemici;
  • Pubblicità (lett. e): riduzione o adeguamento della pubblicità associata al servizio quando essa contribuisce ai rischi identificati;
  • Processi interni (lett. f): rafforzamento del monitoraggio, della documentazione e della vigilanza interna;
  • Cooperazione con segnalatori attendibili (lett. g): coordinamento con i trusted flaggers ex articolo 22 e rispetto delle decisioni di risoluzione extragiudiziale ex articolo 21;
  • Codici di condotta e protocolli di crisi (lett. h): partecipazione ai meccanismi volontari di co-regolazione di cui agli articoli 45 e 48;
  • Sensibilizzazione degli utenti (lett. i): misure informative per accrescere la consapevolezza dei destinatari del servizio;
  • Tutela dei minori (lett. j): strumenti di verifica dell'età, controllo parentale e supporto ai minori che segnalano abusi;
  • Contrassegno dei contenuti sintetici (lett. k): obbligo di segnalare visibilmente immagini, audio e video generati o manipolati artificialmente che simulino realtà - il riferimento ai deepfake è esplicito.

Il bilanciamento con i diritti fondamentali

Il paragrafo 1 richiede espressamente di prestare «particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali». Questo inciso non è retorico: le misure di attenuazione - in particolare quelle che incidono sulla moderazione dei contenuti e sui sistemi algoritmici - possono comprimere la libertà di espressione (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali UE), il diritto all'informazione, la libertà di impresa e la vita privata. Il regolatore europeo ha quindi voluto che le VLOP/VLOSE svolgano una vera e propria valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima di adottare misure di attenuazione che potrebbero produrre effetti collaterali indesiderati.

In pratica, ciò significa che una VLOP non può giustificare la rimozione massiva di categorie di contenuti invocando genericamente la «sicurezza» senza aver valutato l'impatto sulla libertà di espressione degli utenti che pubblicano contenuti legittimi nella stessa categoria.

Le relazioni annuali del comitato e della Commissione

Il paragrafo 2 istituisce un meccanismo di monitoraggio e condivisione delle conoscenze a livello europeo: il comitato (EDBS, European Digital Services Board) e la Commissione pubblicano congiuntamente relazioni annuali che identificano i rischi sistemici più ricorrenti e le migliori pratiche di attenuazione. Le relazioni devono disaggregare i dati per Stato membro, permettendo così di identificare differenze geografiche nella manifestazione dei rischi. Queste relazioni svolgono una funzione di benchmarking: una VLOP che adotta pratiche significativamente inferiori agli standard emersi nelle relazioni si espone a un rischio reputazionale e regolatorio elevato.

Gli orientamenti della Commissione

Il paragrafo 3 autorizza la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, a emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 per rischi concreti. Questi orientamenti non sono vincolanti ma hanno grande rilevanza pratica: nella prassi regolatoria europea, il rispetto degli orientamenti della Commissione costituisce un elemento che le autorità tengono in considerazione nella valutazione della conformità. Gli orientamenti devono essere elaborati attraverso consultazioni pubbliche, garantendo il coinvolgimento della società civile, degli operatori del settore e della comunità accademica.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è soggetto agli obblighi dell'articolo 35 DSA?

Solo le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), cioè quelli con almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE, designati dalla Commissione europea. Le piattaforme più piccole non sono soggette a questi obblighi rafforzati.

Le misure di attenuazione elencate nell'articolo 35 sono obbligatorie tutte?

No. L'elenco al paragrafo 1 è esemplificativo ('possono comprendere, ove opportuno'). Le misure devono essere ragionevoli, proporzionate ed efficaci rispetto ai rischi specifici identificati nella valutazione ex articolo 34. Non è richiesta l'adozione di tutte le undici tipologie elencate.

Come si bilanciano le misure di attenuazione con la libertà di espressione?

Il paragrafo 1 impone di prestare 'particolare attenzione' agli effetti delle misure sui diritti fondamentali. Prima di adottare misure che incidono sui contenuti, le VLOP/VLOSE devono condurre una valutazione di impatto per escludere effetti sproporzionati sulla libera espressione degli utenti.

Cosa sono le relazioni annuali previste dal paragrafo 2?

Sono documenti pubblicati congiuntamente dal comitato (EDBS) e dalla Commissione, che identificano i rischi sistemici più ricorrenti e le migliori pratiche di attenuazione, disaggregati per Stato membro. Rappresentano uno strumento di benchmarking per le VLOP/VLOSE.

Gli orientamenti della Commissione ex articolo 35, paragrafo 3, sono vincolanti?

No, non sono vincolanti in senso formale. Tuttavia, nella prassi regolatoria europea, il rispetto degli orientamenti della Commissione costituisce un elemento rilevante nella valutazione della conformità e nella determinazione delle sanzioni in caso di violazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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