Testo dell'articoloVigente
Art. 36 Reg. (UE) 2022/2065 – Meccanismo di risposta alle crisi
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:
a) la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;
b) l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;
c) una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.
Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
2. Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.
3. Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
a) le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;
b) la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;
c) le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.
4. A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:
a) notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;
b) rende la decisione disponibile al pubblico; e
c) informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.
5. La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.
6. La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).
7. La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese. La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.
8. Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:
a) revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;
b) prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;
c) tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
9. Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.
10. La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.
11. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il meccanismo di risposta alle crisi: natura e presupposti
L'articolo 36 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) istituisce un meccanismo eccezionale di risposta alle crisi, riservato esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). Si tratta di uno strumento di emergenza che la Commissione europea può attivare quando si verificano circostanze eccezionali tali da costituire una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.
La definizione di «crisi» è volutamente circoscritta: non qualsiasi situazione di allarme o di rischio, ma solo quelle che combinano due elementi: le circostanze eccezionali (non ordinarie, non ripetitive) e una grave minaccia per beni giuridici fondamentali come la salute e la sicurezza delle persone. L'eccezionalità del meccanismo si riflette anche nell'architettura delle garanzie procedurali: la Commissione non può agire unilateralmente, ma deve ricevere una raccomandazione del Comitato europeo per i servizi digitali, l'organo di coordinamento istituito dall'articolo 61 del Regolamento.
Le azioni che la Commissione può imporre
La decisione della Commissione può imporre ai fornitori destinatari una o più delle seguenti azioni, tra loro cumulabili:
a) Valutazione: il fornitore deve analizzare se e in quale misura il funzionamento e l'uso del servizio contribuiscano, o possano contribuire in maniera significativa, alla grave minaccia individuata. Questa valutazione è il presupposto logico delle misure successive: senza una stima dell'impatto reale della piattaforma sulla crisi in corso, non è possibile individuare misure proporzionate.
b) Misure specifiche di attenuazione: il fornitore deve individuare e applicare misure efficaci e proporzionate tra quelle già contemplate dall'articolo 35, paragrafo 1 (misure di attenuazione dei rischi sistemici, applicabili ordinariamente alle VLOP) o dall'articolo 48, paragrafo 2 (misure previste dai protocolli di crisi volontari). La scelta delle misure concrete spetta al fornitore, non alla Commissione: quest'ultima fissa l'obiettivo e il perimetro, la piattaforma sceglie gli strumenti.
c) Relazioni periodiche: il fornitore deve riferire alla Commissione, entro le date o agli intervalli specificati nella decisione, in merito alle valutazioni condotte, alle misure adottate e al loro impatto qualitativo e quantitativo.
I requisiti di proporzionalità e i limiti temporali
Il paragrafo 3 elenca con precisione le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la decisione della Commissione sia legittima:
Questi limiti riflettono la consapevolezza del legislatore che misure straordinarie imposte d'autorità alle piattaforme possono incidere sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione. La temporaneità obbligatoria impedisce che il regime emergenziale si trasformi in una forma permanente di controllo autoritativo sui contenuti delle piattaforme.
Procedura di adozione e pubblicità della decisione
Una volta adottata la decisione, la Commissione deve, senza indebito ritardo: notificarla ai fornitori destinatari; renderla pubblica; informare il Comitato e invitarlo a presentare il proprio parere, mantenendolo informato degli sviluppi successivi.
La pubblicità della decisione è essenziale per la legittimità democratica del meccanismo: le misure straordinarie adottate verso le piattaforme più grandi del mondo devono essere conoscibili da tutti i cittadini europei, non solo dai destinatari diretti.
Il dialogo con il fornitore e il monitoraggio dell'attuazione
Il paragrafo 6 prevede un meccanismo di dialogo tra Commissione e fornitore per valutare se le misure previste o già attuate siano efficaci e proporzionate rispetto agli obiettivi. La Commissione può avviare questo dialogo di propria iniziativa o su richiesta del fornitore stesso: si tratta di un canale di feedback che consente aggiustamenti in corsa senza dover aspettare la scadenza della decisione.
Il paragrafo 7 disciplina il monitoraggio continuativo dell'attuazione: la Commissione verifica l'effettività delle misure sulla base delle relazioni dei fornitori e di ogni altra informazione pertinente, anche richiedendo accesso a dati e informazioni ai sensi degli articoli 40 e 67. Il Comitato è informato periodicamente, almeno una volta al mese. Se le misure si rivelano inefficaci o sproporzionate, la Commissione può adottare una nuova decisione richiedendo una revisione.
Modifiche, revoca e obblighi di rendicontazione
Il paragrafo 8 consente alla Commissione, su raccomandazione del Comitato, di modificare la decisione: revocarla (se i presupposti della crisi sono venuti meno), prorogarla di ulteriori tre mesi (una sola volta), o aggiustarla tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare del rispetto dei diritti fondamentali.
Il paragrafo 11 prevede un obbligo di rendicontazione verso le istituzioni politiche europee: la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle misure adottate, e in ogni caso entro tre mesi dalla fine della crisi. Questo obbligo di accountability istituzionale chiude il ciclo democratico del meccanismo eccezionale.
Rapporto con i protocolli di crisi volontari (articolo 48) e il sistema ordinario
Il meccanismo dell'articolo 36 si affianca ai protocolli di crisi volontari previsti dall'articolo 48, che costituiscono la risposta preferenziale del sistema DSA alle situazioni di emergenza: il legislatore privilegia la cooperazione volontaria tra piattaforme, Commissione e altri soggetti istituzionali e sociali, riservando lo strumento vincolante dell'articolo 36 ai casi in cui la via volontaria non sia stata attivata o non abbia prodotto risultati adeguati.
L'architettura complessiva della gestione delle crisi nel DSA riflette quindi una logica di escalation graduata: prima i protocolli volontari (articolo 48), poi le misure ordinarie di attenuazione dei rischi sistemici (articolo 35), infine - solo in presenza di una crisi vera e propria - le decisioni vincolanti della Commissione (articolo 36). Ogni livello superiore richiede presupposti più stringenti e offre garanzie procedurali più robuste.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando scatta il meccanismo di crisi dell'articolo 36 DSA?
Quando si verificano circostanze eccezionali che comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'UE o in parti significative di essa. Non qualsiasi emergenza, ma solo situazioni di eccezionale gravità.
Chi può essere destinatario di una decisione ai sensi dell'articolo 36?
Solo le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), designati ai sensi dell'articolo 33. Non le piattaforme ordinarie o i prestatori di hosting non designati.
La Commissione può imporre misure specifiche alla piattaforma, come rimozioni di contenuti?
La Commissione indica gli obiettivi e il perimetro delle misure, ma la scelta delle misure specifiche spetta al fornitore destinatario, ai sensi del paragrafo 5. Questo tutela l'autonomia operativa della piattaforma e riduce il rischio di interferenza sui contenuti.
Quanto può durare una decisione adottata ai sensi dell'articolo 36?
Al massimo tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi. La durata complessiva massima è quindi sei mesi. Scaduto questo termine, la Commissione non può rinnovare la decisione senza una nuova raccomandazione del Comitato.
Come si coordina l'articolo 36 con i protocolli di crisi volontari dell'articolo 48?
I protocolli di crisi volontari (art. 48) sono lo strumento preferenziale: il meccanismo vincolante dell'art. 36 è riservato ai casi più gravi o a quelli in cui la cooperazione volontaria non sia sufficiente. L'art. 48, paragrafo 2, consente esplicitamente che le misure adottate nell'ambito dei protocolli volontari siano richiamate come misure attuabili anche nel contesto dell'art. 36.