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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il capo dell'ufficio giudiziario competente può autorizzare la nave pignorata a intraprendere uno o più viaggi, su istanza di chi vi ha interesse.
  • Prima della partenza occorre la pubblicità dell'ordinanza ex art. 250 e l'anticipazione delle spese da parte del richiedente.
  • Il nolo ricavato dai viaggi va in aumento del prezzo di aggiudicazione, dedotte le spese rimborsate al richiedente.
  • Se le spese superano il nolo, il richiedente è tenuto alla differenza; il giudice può emettere decreto ingiuntivo per il recupero.
  • I creditori ipotecari o privilegiati possono ottenere decreti ingiuntivi a carico dei debitori del nolo e degli accessori.
  • Il giudice può cedere per contanti i crediti per nolo e accessori: il ricavato va in aumento del prezzo di aggiudicazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 652 Codice della Navigazione — Amministrazione della nave pignorata

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione. Il viaggio non può essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione. Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore. Con il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.

Commento

Ratio e finalità dell'istituto

L'articolo 652 del Codice della navigazione disciplina un istituto peculiare del diritto della navigazione: l'amministrazione dinamica della nave pignorata attraverso la possibilità di farle intraprendere uno o più viaggi durante il corso del procedimento esecutivo. Questa norma riflette una specificità fondamentale della nave rispetto agli altri beni pignorati: mentre un immobile o un'automobile possono restare fermi senza perdere valore — anzi, la loro immobilizzazione è la conseguenza naturale del pignoramento — una nave ferma in porto comporta costi significativi (ormeggio, manutenzione, equipaggio minimo) e il mancato guadagno del nolo che avrebbe potuto produrre. Il legislatore del 1942 ha dunque introdotto un meccanismo di valorizzazione della nave pignorata, consentendo al giudice di autorizzarne l'impiego produttivo durante la procedura, con l'obiettivo di aumentare le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori.

I presupposti per l'autorizzazione al viaggio

L'autorizzazione al viaggio può essere concessa dal capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643 — non dal giudice dell'esecuzione, ma dall'organo di vertice dell'ufficio — su istanza di chi vi ha interesse: il debitore proprietario, il richiedente la vendita, i creditori ipotecari o qualsiasi altro soggetto portatore di un interesse legittimo alla valorizzazione del bene. Prima di decidere, il giudice deve sentire i creditori ipotecari, i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da un viaggio mal gestito o da un sinistro marittimo. Con l'ordinanza di autorizzazione, il giudice prescrive le garanzie e le cautele che ritiene opportune — in primis la stipulazione di un'adeguata assicurazione sul scafo e sulla responsabilità civile — al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti. L'assicurazione è obbligatoria per legge: senza la sua stipulazione, il viaggio non può essere intrapreso.

Le condizioni di avvio del viaggio: pubblicità e anticipazione delle spese

La norma subordina l'inizio del viaggio a due condizioni cumulative. La prima è la pubblicazione dell'ordinanza di autorizzazione con le forme previste dall'articolo 250 del Codice della navigazione: si tratta di una forma di pubblicità speciale, diversa da quella ordinaria, che serve a rendere noto a tutti gli interessati — compresi i potenziali terzi che potrebbero entrare in contatto con la nave — lo stato giuridico del bene durante la navigazione. La seconda condizione è il deposito anticipato, da parte del richiedente, delle somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi autorizzati. Il deposito avviene con le modalità previste per i depositi giudiziari e ha la funzione di garantire che le spese operative (carburante, equipaggio, porto, agenti) siano coperte indipendentemente dall'andamento del nolo. Il richiedente che anticipa le spese è un finanziatore della procedura e ha diritto al rimborso prioritario nei limiti dell'importo depositato.

La destinazione del nolo e i crediti del richiedente

Il nolo ricavato dai viaggi della nave pignorata — dedotte le spese rimborsate al richiedente nei limiti del deposito effettuato — va in aumento del prezzo di aggiudicazione, arricchendo così la massa attiva disponibile per la soddisfazione dei creditori. Se le spese effettivamente sostenute per i viaggi eccedono il nolo ricavato, il richiedente è tenuto a coprire la differenza: si tratta di un rischio imprenditoriale che il richiedente assume consapevolmente richiedendo l'autorizzazione. Per il recupero di questa differenza, il giudice può emettere decreto ingiuntivo nei confronti del richiedente, assicurando la procedura dal rischio di perdite a carico della massa. Questo meccanismo incentiva il richiedente a effettuare una valutazione economica prudente prima di domandare l'autorizzazione al viaggio.

I decreti ingiuntivi a tutela dei creditori e la cessione dei crediti

La norma attribuisce al giudice ulteriori strumenti di tutela dei creditori ipotecari e privilegiati. Su loro istanza, il giudice può emettere decreto ingiuntivo a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553 e 572 del Codice della navigazione — relativi rispettivamente ai privilegi sui carichi e ai valori da ricevere dal comandante — sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore. Con il decreto ingiuntivo viene nominato un curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione. Infine, la norma prevede un meccanismo di liquidazione anticipata dei crediti: il giudice può cederli per contanti a chi ne faccia richiesta, con il prezzo della cessione destinato ad arricchire il prezzo di aggiudicazione. Si tratta di un istituto analogo alla cessione di crediti litigiosi e consente di monetizzare rapidamente crediti il cui incasso potrebbe essere incerto o dilazionato nel tempo.

Casi pratici

Caso 1: Autorizzazione al viaggio per massimizzare il realizzo

La nave di Caio, pignorata su istanza di Tizio, è ferma nel porto di Napoli e produce solo costi; Sempronio, creditore ipotecario, presenta istanza al capo dell'ufficio giudiziario per autorizzare due viaggi nel Mediterraneo, anticipa le spese, stipula l'assicurazione e al termine il nolo netto di 30.000 euro va in aumento del prezzo di aggiudicazione, aumentando il realizzo a favore di tutti i creditori.

Caso 2: Spese superiori al nolo e decreto ingiuntivo

Tizio ottiene l'autorizzazione al viaggio della nave pignorata di Caio, ma a causa di condizioni avverse il viaggio genera un nolo di 15.000 euro a fronte di spese di 22.000 euro; il giudice emette decreto ingiuntivo a carico di Tizio per i 7.000 euro di differenza, che Tizio deve versare nei modi previsti per i depositi giudiziari.

Caso 3: Decreto ingiuntivo sui debitori del nolo

Il noleggiatore Sempronio non paga il nolo dovuto per i viaggi effettuati dalla nave pignorata; i creditori ipotecari presentano istanza al giudice, che emette decreto ingiuntivo contro Sempronio e nomina un curatore della nave incaricato di riscuotere il credito; Sempronio propone opposizione eccependo una compensazione con crediti propri.

Domande frequenti

La nave pignorata può continuare a navigare durante il procedimento esecutivo?

Sì, l'art. 652 consente al capo dell'ufficio giudiziario di autorizzare la nave a intraprendere uno o più viaggi, su istanza degli interessati e sentiti i creditori ipotecari.

Chi deve anticipare le spese dei viaggi della nave pignorata?

Il richiedente l'autorizzazione deve anticipare le spese presumibilmente necessarie, depositandole con le modalità dei depositi giudiziari prima dell'inizio del viaggio.

Dove va il nolo ricavato dai viaggi della nave pignorata?

Il nolo, dedotte le spese rimborsate al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione, incrementando le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori.

Cosa succede se le spese del viaggio superano il nolo?

Il richiedente è tenuto a coprire la differenza; il giudice può emettere decreto ingiuntivo per il recupero della somma dovuta, nominando anche un curatore della nave.

È obbligatoria l'assicurazione per i viaggi della nave pignorata?

Sì, la norma impone in ogni caso la stipulazione di un'adeguata assicurazione come condizione necessaria per l'avvio del viaggio autorizzato dal giudice.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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