Autore: Andrea Marton

  • Art. 571 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    Art. 571 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso, di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, si applica il disposto dell'articolo 257.

  • Art. 36 Reg. (UE) 2022/2065 – Meccanismo di risposta alle crisi

    Art. 36 Reg. (UE) 2022/2065 – Meccanismo di risposta alle crisi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

    a) la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;

    b) l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;

    c) una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.

    Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

    2. Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

    3. Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

    a) le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

    b) la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;

    c) le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.

    4. A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:

    a) notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;

    b) rende la decisione disponibile al pubblico; e

    c) informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.

    5. La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.

    6. La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

    7. La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese. La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.

    8. Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:

    a) revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;

    b) prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;

    c) tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

    9. Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

    10. La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.

    11. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.

  • Art. 568 Codice della Navigazione – Ufficio competente

    Art. 568 Codice della Navigazione – Ufficio competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'articolo 251.

  • Congedo straordinario biennale per assistenza familiare: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave può fruire di un congedo straordinario fino a 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, indennizzato dall’INPS con la retribuzione convenzionale (pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo). Il congedo può essere frazionato e deve essere richiesto con congruo preavviso.

    Riferimento normativo

    Art. 42, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

    Tabella riepilogativa

    Congedo straordinario biennale – quadro normativo
    Caratteristica Regola
    Base normativa Art. 42 D.Lgs. 151/2001
    Durata massima 2 anni nell’intera vita lavorativa (non per singolo familiare)
    Indennizzo Pari all’ultima retribuzione; soggetto a massimale INPS annuo rivalutato
    Contribuzione figurativa Sì, per tutta la durata
    Ordine di priorità Coniuge/convivente > genitore > figlio > fratello/sorella > parente/affine entro 3°
    Frazionabilità Sì, in periodi anche non continuativi
    Destinatario assistito Familiare con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 co. 3)

    Chi ha diritto al congedo e in quale ordine

    Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. 104/1992. La legge stabilisce un ordine di priorità: coniuge o convivente, poi genitori, poi figli, poi fratelli/sorelle, infine altri parenti o affini entro il 3° grado. Il familiare di grado superiore deve essere impossibilitato a prestare assistenza perché deceduto, disabile grave, lontano o per altra causa grave.

    Durata, indennizzo e contribuzione

    La durata massima è di 2 anni complessivi nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Il limite si consuma anche se il congedo viene fruito in più periodi e per persone diverse.

    Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo rivalutato: per il 2026 il tetto complessivo è di 57.837 euro (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, +1,4% di rivalutazione ISTAT), di cui 43.380 euro di indennità massima e 14.460 euro di contribuzione figurativa massima (per gli anni successivi va riverificato sul sito INPS). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici; non fa però maturare ferie né TFR (la quota di tredicesima è già inclusa nel calcolo dell’indennità sulle voci fisse e continuative, non si tratta quindi di un rateo aggiuntivo).

    Come si richiede

    Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS (via portale o patronato) allegando il verbale di disabilità grave del familiare e la documentazione relativa all’ordine di priorità. Deve poi comunicare al datore di lavoro – con il preavviso stabilito dal CCNL o, in mancanza, con congruo anticipo – le date di inizio e fine del periodo di congedo. Il datore non può rifiutare il congedo ma può concordare la modulazione delle date.

    Casi pratici

    Tizio – fratello disabile, genitori ancora in vita

    Tizio vorrebbe fruire del congedo biennale per assistere il fratello con disabilità grave, ma i genitori sono in buona salute e vivono nella stessa città. Poiché i genitori non sono impossibilitati, Tizio non ha ancora diritto al congedo: devono prima risultare impossibilitati per causa grave.

    Caia – coniuge disabile, secondo anno di congedo

    Caia ha già fruito di 12 mesi di congedo straordinario. Può richiedere altri 12 mesi (per un totale di 2 anni nell’arco della vita lavorativa). Superati i 24 mesi cumulativi, il congedo straordinario è esaurito per sempre.

    Sempronio – frazionamento in periodi brevi

    Sempronio assiste il padre disabile grave e preferisce fruire del congedo in blocchi di una settimana nei momenti di picco assistenziale. La legge consente il frazionamento; ogni periodo scalerà dal monte dei 2 anni disponibili.

    Domande frequenti

    Il limite di 2 anni vale per ogni familiare assistito o in totale?

    In totale nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari per cui si è fruito del congedo.

    L'indennizzo è uguale allo stipendio pieno?

    L’indennizzo è pari all’ultima retribuzione, ma soggetto a un massimale annuo stabilito dall’INPS (rivalutato ogni anno). Chi ha retribuzioni elevate potrebbe ricevere meno dello stipendio effettivo.

    Il congedo straordinario si cumula con i permessi L. 104?

    Sì. Sono istituti distinti: durante il congedo straordinario non si maturano i permessi L. 104 mensili, ma i due istituti possono alternarsi.

    Si accumula anzianità durante il congedo?

    Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici; non fa invece maturare ferie né TFR.

    Un lavoratore autonomo può fruirne?

    No. Il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 è riservato ai soli lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS hanno un istituto diverso e meno esteso.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 135 DPR 495/1992 – Segnali utili per la guida

    Art. 135 DPR 495/1992 – Segnali utili per la guida

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica.

    2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (figura II.353).

    3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso.

    4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la scuola.

    5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. È installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale.

    6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60Œ. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308).

    7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (fig. II.310 e II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco dell'intersezione.

    8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA (figura II.313).

    9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. È da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90 x 90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).

    10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè: a) accendere le luci anabbaglianti; b) divieto di fermata e di sosta; c) divieto di compiere inversioni di marcia; d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. Il segnale è installato prima dell'imbocco della galleria.

    11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. È installato all'inizio del ponte.

    12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).

    13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).

    14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b).

    15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.

    16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. II.326). La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale INVERSIONE DI MARCIA (fig. II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza.

    17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. È installato a circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola. Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.

    18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti: _____________________________________________________________________ Pannello Aspetto e colore Significato (*) _____________________________________________________________________ a fondo verde e iscrizione aperto in bianco via libera oppure: fondo rosso e iscrizione chiuso in bianco strada intransitabile _____________________________________________________________________ b tutto bianco senza alcun simbolo oppure: segnale di figura II.87 catene da neve obbligatorie oppure: simboli II.181 e II.182 si raccomandano pneumatici invernali o catene da neve _____________________________________________________________________ c tutto bianco senza alcun simbolo oppure: nomi di località o progressive chilometriche punto fin dove la strada è percorribile _____________________________________________________________________ (*) Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello "a" mostra il rosso e reca l'iscrizione "chiuso" ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello "a" mostra il verde e reca l'iscrizione "aperto", ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco "c" non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco "b", secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco "c" può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello "b", secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200 x 135 cm; pannelli a, b e c 35 x 105 cm.

    19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60 o

    40. 20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma

    19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.

    21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300 x 170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali, tangenziali od anulari. In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300 x 120 cm la parte sinistra e 300 x 180 cm la parte destra.

    22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.

    23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).

    24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. È installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25 x 100 cm.

    25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma

    24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.

    26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3.5 t per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).

    27. Il segnale LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI (fig. II.352) deve essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso: a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati; b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati; c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali; d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade. Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea rossa obliqua.

  • Comma 738 LB 2026: PNRR connettività Piano Italia 1 Giga

    Comma 738 LB 2026: PNRR connettività Piano Italia 1 Giga

    Comma 738 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    738. All’ articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3»; b) dopo le parole: «il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare» sono inserite le seguenti: «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, l’importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello “a contributo”» e le parole: «il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari» sono soppresse.

  • Art. 62 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro documentale

    Art. 62 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro documentale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

    2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell’ufficio o al soggetto che ha l’attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell’area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

    3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

    4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

    5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

    6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell’amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all’amministrazione.

    7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro.

    8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinchè possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l’atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti.

  • Art. 7 D.Lgs. 141/2024 – Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

    Art. 7 D.Lgs. 141/2024 – Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell’ufficio dell’Agenzia… competente per territorio, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell’ambito del procedimento di cui all’ articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l’autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell’ articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all’esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.

  • Art. 48 Codice del Processo Amministrativo – Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

    Art. 48 Codice del Processo Amministrativo – Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

    2. Le pronunce sull’istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l’istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

    3. Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

  • Art. 12-ter DPR 448/1988 – Informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale

    Art. 12-ter DPR 448/1988 – Informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all’esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell’articolo 12 dall’autorità giudiziaria che procede.

    2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell’articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all’esercente la responsabilità genitoriale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 626 Codice della Navigazione – Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi

    Art. 626 Codice della Navigazione – Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275. Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si estingue se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell'articolo 640.

  • Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime

    Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime

    Comma 11 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’ articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.